Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15618 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. I, 30/06/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 30/06/2010), n.15618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale per i

Minorenni di Roma, con ordinanza R.G. 1519/09 del 30.6.09, depositata

il 2.7.09, nel procedimento pendente fra:

C.C.;

R.U.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “Il Tribunale per i minorenni di Roma, ritenuta la propria incompetenza, ha sollevato conflitto di competenza con riferimento alla sentenza del Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Anzio, del 17.2.2009 che, investito della domanda presentata da C.C., al fine di ottenere il contributo al mantenimento del figlio minore, ha dichiarato la propria incompetenza.

Dando continuità al consolidato orientamento di questa Corte, il conflitto può essere risolto con l’affermazione della competenza del Tribunale ordinario, ai sensi dell’art. 148 cod. civ. e art. 38 disp. att. cod. civ., giacchè la controversia riguarda unicamente diritti patrimoniali (il mantenimento del figlio minore) e, in assenza di una contestualità con la domanda di affidamento, non si verifica alcuna attrazione in capo al giudice specializzato per i minorenni (Cass. n. 21756, n. 21755 e n. 21754 del 2008; n. 19406 e n. 8362 del 2007).

Pertanto, il ricorso va trattato in Camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”.

p.2.- Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali essa si fonda e che conducono alla cassazione della sentenza di incompetenza del Tribunale di Velletri, competente per materia.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Velletri a conoscere della domanda proposta da C.C. nei confronti di R.U. per il mantenimento del loro figlio naturale; cassa la pronuncia declinatoria del medesimo Tribunale in data 17 febbraio 2009.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

 

 

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