Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15618 del 22/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 22/07/2020), n.15618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13971-2019 proposto da:

COMUNE di NICOSIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, V. EMILIA 88, presso lo studio dell’avvocato

ROSAMARIA LO GRASSO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE

MATARAZZO;

– ricorrente –

contro

I.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4455/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 15/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott CAPRIOLI.

MAURA.

Fatto

RITENUTO CHE:

Con ricorso del 14.11.2012 I.A. impugnava avanti la CTP di Enna la cartella di pagamento relativa alla Tarsu emessa dal Comune di Nicosia lamentando la carenza di potere del Sindaco a determinare le tariffe per l’anno di riferimento.

Si costituiva il Comune di Nicosia contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto.

Con sentenza nr 158/2015 la CTP accoglieva il ricorso ritenendo che la competenza a provvedere dell’organo di indirizzo politico-amministrativo, individuato nell’organo assembleare, appare la soluzione più rispondente sul piano normativo e sistematico, oltre che coerente con la specificità dell’ordinamento della Regione Sicilia.

Avverso tale sentenza il Comune di Nicosia proponeva appello avanti alla CTR di Sicilia la quale con sentenza nr 4455/2018 lo rigettava ritenendo corretto il ragionamento seguito dal giudice di primo grado in ordine alla competenza ad emettere.le tariffe Tarsu.

Il Comune di Nicosia propone con un unico articolato motivo ricorso per cassazione.

La parte intimata non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO CHE:

Il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 142 del 1990, art. 4 e art. 2, comma 2, lett g), della L.R. n. 48 del 1991, art. 1 e della L.R. Sicilia n. 7 del 1992, art. 13 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1.

Sostiene, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, la concreta determinazione delle tariffe non è, negli enti locali siciliani, di competenza del Consiglio comunale, bensì del sindaco.

Aggiunge inoltre che nella Regione Sicilia,dotata di competenza esclusiva in materia di ordinamento degli Enti Locali, ai sensi della L.R. n. 7 del 1992, art. 13, come integrato dalla L.R. n. 26 del 1993, art. 41, il Sindaco compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano attribuiti alla competenza di altri organi del Comune sicchè la competenza residuale che nell’ordinamento nazionale è attribuita alla Giunta comunale dal T.U. n. 267 del 200, art. 48 spetta in Sicilia al Sindaco.

Il motivo è fondato.

Va premesso che, in base al (TUEL) D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 42, lett. f), spetta al consiglio comunale (…) “f) l’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”, dal che si evince, a contrario, che la fissazione delle aliquote tributarie spetta invece alla giunta comunale in quanto organo di competenza residuale.

Tuttavia in Sicilia (regione in cui, tra l’altro, l’organo di competenza residuale non è la giunta ex art. 48 TUEL, bensì il sindaco L.R. n. 7 del 1992, ex art. 13) il TUEL non si applica, in quanto regione a statuto speciale che non lo ha recepito (TUEL, art. 1, comma 2), ma continua ad applicarsi la legge sull’ordinamento delle autonomie locali L. n. 142 del 1990, come recepita con L.R. n. 48 del 1991 (art. 1, lett. a)).

In base allo statuto speciale della Regione Siciliana (approvato con R.D.L. n. 455 del 1946 conv. dalla L. Cost. n. 2 del 1948) tale materia è infatti demandata alla potestà legislativa esclusiva della regione, con la conseguenza che le norme statuali hanno efficacia solo se richiamate con apposita legge regionale.

Ciò precisato, pur nella vigenza della L. n. 142 del 1990, art. 32, comma 2, lett. g) – “la concreta determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi (nella specie tariffe di diversificazione tra esercizi alberghieri e locali adibiti ad uso abitazione) è di competenza della giunta e non del consiglio comunale poichè il riferimento letterale alla “disciplina generale delle tariffe” contenuto nella disposizione, contrapposto alle parole “istituzione e ordinamento” adoperato per i tributi, rimanda alla mera individuazione dei criteri economici sulla base dei quali si dovrà procedere alla loro determinazione e, inoltre, i provvedimenti in materia di tariffe non sono espressione della potestà impositiva dell’ente, ma sono funzionali alla individuazione del corrispettivo del servizio da erogare, muovendosi così in un’ottica di diretta correlazione economica tra soggetto erogante ed utenza, estranea alla materia tributaria” (così, tra le altre già cit., Cass. n. 1977/18; Cassazione civile, sez. trib., 23/05/2019, n. 14039).

Sempre in questa prospettiva è stato affermato che, i provvedimenti in materia di tariffe non sono espressione della potestà impositiva dell’ente, ma sono funzionali all’individuazione del corrispettivo del servizio da erogare, muovendosi così in un’ottica di diretta correlazione economica tra soggetto erogante ed utenza, estranea alla materia tributaria (Cass. n. 8336 del 24/04/2015; Cass. n. 360 del 10/01/2014). Ne consegue che la Delib. n. 102 del 2006, con cui il sindaco ha istituito quattro diverse categorie immobiliari con distinte percentuali di rincaro, attenendo essa all’individuazione del corrispettivo da erogare sulla base della maggiore o minore fruizione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, si colloca nell’ambito dei provvedimenti di competenza residuale del sindaco in quanto costituisce attuazione del criterio economico generale sulla determinazione delle tariffe stabilito dal Consiglio Comunale.

Per le suesposte considerazioni, accolto il motivo di ricorso, segue la cassazione della sentenza impugnata, e, con decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

In considerazione dell’esito finale della lite, tenuto conto che le questioni giuridiche oggetto di causa hanno trovato soluzione alla luce di interventi legislativi e giurisprudenziali complessi, va disposta la compensazione delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso del contribuente; compensa le spese dell’intero procedimento.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2020.

Depositato in cancelleria il 22 luglio 2020

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