Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15618 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 09/05/2017, dep.22/06/2017),  n. 15618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6323-2016 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO 13,

presso lo studio dell’avvocato MAURO PASQUALE D’ANTONIO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, – C.F. (OMISSIS), in persona del Commissario,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21,

presso gli uffici dell’Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa

dall’avvocato GUGLIELMO ERIGENTI;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A., – C.F. (OMISSIS), in persona del Responsabile

Contenzioso Regionale Lazio – Direzione Regionale Lazio,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 294,

presso lo studio dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI BALDELLI che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO – PREFETTURA DI ANCORA, UFFICIO TERRITORIALE

DEL GOVERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 17419/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 31/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/05/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto da S.C. contro il capo di sentenza di compensazione delle spese di lite pronunciato dal Giudice di pace di Roma, che – definendo diversi giudizi riuniti iniziati dallo S. nei confronti di Equitalia Sud, di Roma Capitale, del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Ancona – aveva accolto le opposizioni avverso le cartelle di pagamento emesse per sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, annullando le cartelle di pagamento e compensando appunto le spese di lite;

il Tribunale ha ritenuto che, sebbene nella prima sentenza si fosse fatto riferimento a “motivi di opportunità” per la compensazione, vi fossero tuttavia “gravi ed eccezionali ragioni” (che ha esplicitato in motivazione) per compensare le spese del primo grado; ha ritenuto che, per analoghe gravi ed eccezionali ragioni, fossero da compensare anche le spese del grado di appello;

S.C. propone ricorso con un motivo;

Roma Capitale ed Equitalia Sud S.p.A. si difendono con distinti controricorsi;

gli altri intimati non si difendono;

ricorrendo uno dei casi previsti dall’art. 375 c.p.c., comma 1, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

il decreto è stato notificato come per legge.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo di ricorso, si deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 100, 112, 615 c.p.c., L. n. 689 del 1981, art. 22 (astrattamente applicabile ratione temporis) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Il ricorrente sostiene che la motivazione fornita dal Tribunale per integrare e correggere la mancanza di motivazione della sentenza del Giudice di Pace sulle ragioni di compensazione delle spese di lite farebbe “uso di un argomento che appare decisamente scollegato dal dato testuale rinvenibile nella motivazione della sentenza” di primo grado e comunque presenterebbe profili di “mera apparenza”. Al fine di illustrare queste censure il ricorrente raffronta la decisione qui impugnata con quella di primo grado e sostiene che il Tribunale avrebbe addebitato al giudice di pace un errore (equiparazione dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. all’opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22) che questi non avrebbe commesso, stravolgendo il senso della motivazione del primo giudice;

proprio in considerazione della portata e del contenuto della censura il ricorso non appare conforme al disposto dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, laddove prescrivono l’esposizione sommaria dei fatti (vale a dire, dei fatti di causa indispensabili ai fini del decidere) e la specificazione degli atti, anche processuali, su cui il ricorso si fonda;

orbene, nel caso di specie, questo si fonda essenzialmente sul contenuto della sentenza di primo grado e sul raffronto tra questo contenuto e l’interpretazione datane dal Tribunale: il ricorrente avrebbe dovuto perciò riportare la motivazione della sentenza di primo grado (soprattutto quanto alle ragioni dell’accoglimento nel merito delle domande del ricorrente) e specificare le parti il cui significato, secondo la sua prospettazione, sarebbe stato “stravolto” (cioè, travisato) dal secondo giudice;

ancora, trattandosi di delibare la questione di compensazione delle spese di lite, sarebbe stato necessario che il ricorso sintetizzasse, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3 il contenuto delle difese delle parti opposte, disattese dal giudice di pace;

a queste lacune espositive – già comportanti l’inammissibilità del ricorso – si aggiunge quella che concerne l’inserimento integrale nel ricorso del testo di uno soltanto dei diversi atti di opposizione proposti dallo S. (e riuniti dinanzi al Giudice di Pace), senza che risulti chiaramente dal ricorso se, ed eventualmente in quali limiti, il contenuto degli altri atti che avevano dato luogo ai giudizi riuniti fosse coincidente con quello integralmente inserito nel ricorso: aver riportato soltanto il testo di quest’ultimo, senza nulla chiarire in ordine al contenuto degli altri, non soddisfa i requisiti dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6 – come eccepito da Equitalia Sud S.p.A. nel proprio controricorso; non senza considerare che il ricorso non indica nemmeno il luogo esatto di reperimento di tali atti, che non risultano autonomamente allegati al ricorso medesimo; in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, per ciascuna delle parti resistenti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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