Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15618 del 09/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15618 Anno 2014
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 7924-2012 proposto da:
PALMA ROSA PLMRS033S46F839I, QUARATESI PASQUALE
QRTPQL58M04F839J, QUARATESI ANNA MARIA
QRTNMR52C67F839U, QUARATESI MARIA ROSARIA
QRTMRS61R48F8390, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CARDINAL DE LUCA 10, presso lo studio dell’avvocato
ELEFANTE TULLIO, che li rappresenta e difende giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrenti contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 09/07/2014

- resistente avverso la sentenza n. 95/44/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 13/01/2011,
depositata il 15/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

CARACCIOLO.

Ric. 2012 n. 07924 sez. MT – ud. 21-05-2014
-2-

21/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

osserva:
La CTR di Napoli ha rigettato l’appello di Palma Rosa ed altri -appello proposto
contro la sentenza n.334/22/2008 della CTP di Napoli che aveva già parzialmente
accolto il ricorso della parte contribuente- ed ha così parzialmente confermato l’
avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro relativa ad atto di vendita di
data 3.6.2004 di un terreno parzialmente edificabile sito in Casalnuovo di Napoli.
La parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione fondato su unico motivo.
L’Agenzia si è difesa con atto finalizzato alla mera partecipazione all’udienza di
discussione.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’ art.375 cpc.
Infatti, va riproposta qui la problematica dei cosiddetti “ricorsi farciti”, cioè
confezionati in modo tale che siano riprodotti con procedimento fotografico gli atti
dei pregressi gradi e i documenti ivi prodotti, tra di loro giustapposti con mere
proposizioni di collegamento ovvero i medesimi atti siano trascritti nel contesto del
ricorso con mere proposizioni di collegamento tra gli stessi. E’ indirizzo costante di
questa Corte (Cass. S.U. 19255/2010; Cass. S.U. 16628/2009; Cass. 15180/2010)
quello che ha sanzionato di inammissibilità, per violazione del criterio di
autosufficienza, detta modalità grafica, poiché essa equivale, in sostanza, ad un rinvio
puro e semplice agli atti di causa e viola di poi il precetto dell’art.366 comma 1 n.3
cpc che impone l’esposizione sommaria dei fatti di causa (sostituita da una modalità
che rende indaginosa e complessa, nonché rimessa alla discrezionale valutazione del
relatore, la valutazione del contenuto degli atti di causa).
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letti gli atti depositati

L’anzidetta prescrizione non può ritenersi osservata allorché il ricorrente non
prospetti alcuna narrativa degli antefatti e dei fatti di causa né determini con
precisione l’oggetto della pretesa, così contravvenendo proprio alla finalità della
prescrizione, che è quella di rendere agevole la comprensione della questione
controversa, e dei profili di censura formulati, in immediato coordinamento con il
(o intervallati da semplici locuzioni di raccordo), se allevia la parte ricorrente dal
necessario sforzo di selezione e di sintesi, grava contempo la Corte di un compito che
le è istituzionalmente estraneo, né può essere giustificata con l’intento di assolvere
più puntualmente all’onere di autosufficienza, perché il momento della verifica degli
atti viene solo dopo la sommaria ed autosufficiente esposizione dei fatti e non può
essere anticipato. D’altronde, se fosse questo il vero intento della parte ricorrente,
essa vi potrebbe assolvere materialmente compiegando al ricorso per cassazione (e di
seguito ad esso) la copia degli atti ritenuti strumentali a questa esigenza.
Non è inutile evidenziare che peraltro, le modalità di articolazione del motivo unico
di ricorso (centrato sul vizio di motivazione) indurrebbero comunque ad ulteriori
conclusioni di inammissibilità, atteso che la parte ricorrente da un canto si duole
dell’inidoneità assoluta della motivazione della pronuncia (perché redatta “per
relationem” a quella di primo grado) a mezzo dell’inadeguato archetipo di vizio
dianzi menzionato; dall’altro intende sostanzialmente sottoporre a riesame l’intera
materia controversia, dimostrandosi insoddisfatta della decisione del giudice del
merito, ciò che non è ovviamente compatibile con la specificità del mezzo di
impugnazione qui adito.
E’ nota —sul punto- la giurisprudenza di questa Corte (per tutte Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 828 del 16/01/2007) secondo cui:”Il vizio di omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione ex artt. 360, 1° co. n. 5, cod. proc. civ. si configura
solamente quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale
risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti
decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un
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contenuto della sentenza impugnata. La consecuzione di atti puramente giustapposti

insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire
l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione, non
consistendo nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla
parte rispetto a quello operato dal giudice di merito. La sua deduzione con ricorso per
cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il
profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle
argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di
individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di
controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze
del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti
ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevaleva
all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti”.
Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 15 dicembre 2013
ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che la parte ricorrente, con memoria illustrativa e contestuale atto di deposito di
documenti ai sensi dell’art.372 cpc, ha allegato e documentato il passaggio in cosa
giudicata della sentenza n.4/02/2009 della CTP di Napoli (adottata sull’impugnazione
del medesimo provvedimento di liquidazione dell’imposta di cui qui trattasi,
promossa dalla parte acquirente dei beni compravenduti), verificatosi
successivamente al deposito del ricorso per cassazione, il 17.12.2013 (e per effetto
dell’accertamento di tardività dell’appello proposto dall’Agenzia contenuto nella
sentenza n.6/44/2011 della CTR Campania), nella quale sentenza della CTP è
contenuto un giudicato la cui efficacia l’odierno ricorrente ha chiesto che sia estesa a
sé medesimo, in applicazione dell’art.1306 cod civ;
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merito dell’intera vicenda processuale bensì la mera facoltà di controllo, sotto il

che devono considerarsi realizzati i presupposti di detto art.1306 cod civ per
l’estensione dell’effetto del giudicato, alla luce della posizione di coobbligati solidali
che va attribuita alle anzidette parti contribuenti, in relazione alla medesima
obbligazione fiscale, presupposti che possono essere invocati per la prima volta anche
nel presente grado di giudizio, siccome è ritenuto dalla costante giurisprudenza di
che deve pertanto estendersi nei confronti di Palma Rosa ed altri l’accertamento
contenuto nella ora menzionata pronuncia della CTP di Napoli in ordine al valore dei
beni trasferiti con il negozio di cui qui trattasi, in termini tali che detto valore sia
determinato in € 500.000,00 con la conseguente correlata determinazione delle
maggiori imposte ed accessori dovuti in riferimento al maggior valore così
determinato, rispetto a quanto dichiarato;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, ritiene di dover
cassare la pronuncia qui oggetto di impugnazione, provvedendo poi nel merito alla
richiesta estensione degli effetti del giudicato, siccome non residuano ulteriori
accertamenti di fatto che lo impediscano;
che le spese di lite possono essere improntate alla integrale compensazione, atteso
che l’esito della lite è determinato dal fattore esterno di cui si è detto.
P.Q.M.
La Corte, provvedendo sul ricorso di Palma Rosa ed altri, cassa la decisione di
appello e —facendo estensione del giudicato adottato nella pronuncia n.42102/2009
della CTP di Napoli a riguardo dell’impugnazione proposta da “Gruppo brio srl”determina il valore dei beni oggetto di trasferimento di cui qui trattasi nel
complessivo importo di € 500.000,00, con conseguente determinazione di imposte ed
accessori di legge per i titoli qui in discussione. Spese di lite integralmente
compensate tra le parti.
Così deciso in Roma il 21 maggio 2014
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

questa Corte Suprema;

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