Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15617 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. I, 30/06/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 30/06/2010), n.15617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 9766/2009 proposto da:

SIMEC SPA in persona dell’amministratore delegato e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI 27,

presso lo studio dell’avvocato MEREU Paolo, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati CECCON FRANCO, SIGNORELLI FABIO,

giusta procura speciale a margine dell’istanza per regolamento di

competenza;

– ricorrente –

contro

REGIONE LOMBARDIA in persona del Presidente pro tempore della Giunta

regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BONCOMPAGNI 71/C,

presso lo studio dell’avvocato POMPA GIULIANO MARIA, rappresentata e

difesa dagli avvocati ORLANDI Marinella, MAMELI VALENTINA

(dell’Avvocatura Regionale), giusta deliberazione della Giunta

Regionale, e giusta procura speciale alle liti a margine della

memoria;

– resistente –

e contro

FONDIARIA SAI SPA, SIC – SOCIETA’ ITALIANA CAUZIONI SPA, FININVEST

SPA, ASSITALIA SPA, BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA;

– intimate –

sul ricorso 10061/2009 proposto da:

FONDIARIA SAI SPA in persona del Dirigente Procuratore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio

dell’avvocato SCIUTO FILIPPO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato SCOPONE CARLINO, giusta procura speciale a margine del

ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

N.V. SUIDARTA SpA di diritto olandese, incorporante per fusione la

SIC – Società Italiana Cauzioni SpA in persona dei procuratori,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2,

presso lo studio dell’avvocato ALESSI GAETANO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LEONE GREGORIO, giusta delega a

margine della memoria;

– resistente –

contro

SIMEC SPA in persona del Presidente e legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI 27, presso lo

studio dell’avv. PAOLO MEREU, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati FRANCO CECCON e FABIO SIGNORELLI, giusta procura

speciale a margine della scrittura difensiva;

– resistente –

e contro

REGIONE LOMBARDIA, BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA, ASSITALIA SPA,

FININVEST SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 692/2009 del TRIBUNALE di MILANO del 17.1.09,

depositata il 19/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

per il ricorso R.G. 9766/09 è solo presente per la ricorrente (Simec

SpA) l’Avvocato Paolo Mereu, ed inoltre per lo stesso ricorso e per

la resistente (Regione Lombardia) è solo presente l’Avvocato Maria

Giuliano Pompa;

per il ricorso R.G. 10061/09 è solo presente per la ricorrente

(Fondiaria-SAI SpA) l’Avvocato Filippo Sciuto che deposita n. 4

cartoline postali ed inoltre per lo stesso ricorso e per la

resistente (Simec SpA) è solo presente l’Avvocato Paolo Mereu.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che

nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- Pronunciando sulle domande di inadempimento contrattuale, di restituzione di fideiussione e di pagamento di somme versate in eccedenza in relazione ad accordo avente per oggetto la chiusura e bonifica di discariche proposte dalla s.p.a. Simec contro la Regione Lombardia, la Banca Popolare di Bergamo s.p.a., la s.p.a. S.I.C. e la s.p.a. Sai Fondiaria, con l’intervento della s.p.a. Assitalia, chiamata in garanzia dalla Regione, nonchè della s.p.a. Fininvest, chiamata in giudizio quale coobbligata dalle altre società convenute, il Tribunale di Milano, con sentenza del 19.1.2009, ha rigettato le domande medesime accogliendo l’eccezione della Regione convenuta che aveva evidenziato l’esistenza di clausola di arbitrato.

Contro la sentenza la s.p.a. Simec ha proposto istanza di regolamento di competenza diretta ad accertare la competenza del Tribunale di Milano.

La Regione Lombardia ha depositato scrittura difensiva con la quale ha eccepito l’inammissibilità del proposto regolamento.

2.- Contro la medesima sentenza la s.p.a. Fondiaria – SAI ha proposto autonoma istanza di regolamento di competenza diretta ad accertare la competenza del Tribunale di Milano.

La s.p.a. S.I.C. ha depositato scrittura difensiva con la quale segnala di avere già proposto analogo regolamento di competenza e fa presente la necessità di riunione.

La s.p.a. N.V. Suidarta, di diritto olandese, incorporante per fusione la s.p.a. S.I.C. ha depositato scrittura difensiva con la quale aderisce al proposto regolamento.

3.- I ricorsi sono stati riuniti trattandosi di istanze di regolamento proposte contro la medesima sentenza.

4.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. – di identico contenuto in relazione ad entrambi i ricorsi riuniti – è del seguente tenore: “L’istanza di regolamento è inammissibile.

Infatti, secondo la giurisprudenza prevalente di questa Corte dovendosi disattendere il contrario indirizzo di cui all’ordinanza Sez. 2^, n. 26990/2007, perchè non tiene conto della disciplina transitoria dettata dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – il nuovo testo dell’art. 819 ter cod. proc. civ., alla stregua del quale costituisce una questione di competenza stabilire se la controversia sia devoluta alla cognizione del giudice ordinario od a quella arbitrale, è applicabile ai soli giudizi introdotti dopo il 2 marzo 2006, data della sua entrata in vigore. Per i giudizi già pendenti a tale data, pertanto, troverà applicazione l’art. 5 cod. proc. civ., con la conseguenza che la questione relativa alla proponibilità della domanda giudiziale in presenza d’una clausola arbitrale resta una questione di merito, e la sentenza che abbia deciso su essa è impugnabile con l’appello e non col regolamento di competenza (Sez. 3^, Ordinanza n. 21926 del 29/08/2008; Sez. 1^, Ordinanza n. 12814 del 20/05/2008).

Ciò posto, poichè nella concreta fattispecie la sentenza è stata resa in giudizio introdotto con atto di citazione notificato nel 2004, contro la stessa non è esperibile il regolamento necessario di competenza.

Qualora si condividano le osservazioni di cui innanzi, il ricorso può essere deciso ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”.

5.- La s.p.a. SIMEC ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., con la quale ha segnalato l’opportunità di rimettere alle Sezioni unite la questione relativa alla proponibilità del regolamento di competenza ex art. 819 ter cod. proc. civ., anche ai giudizi pendenti alla data del 2 marzo 2006.

6. – Osserva la Corte che le Sezioni unite sono state già investite del contrasto giurisprudenziale formatosi sulla questione innanzi evidenziata. Talchè si impone il rinvio a nuovo ruolo dei regolamenti già riuniti in attesa della pubblicazione della decisione già assunta dalle Sezioni unite.

P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni unite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 febbraio 2010.

Ritenuto in fatto e in diritto.

Pronunciando sulle domande di inadempimento contrattuale, di restituzione di fideiussione e di pagamento di somme versate in eccedenza in relazione ad accordo avente per oggetto la chiusura e bonifica di discariche proposte dalla s.p.a. Simec contro la Regione Lombardia, la Banca Popolare di Bergamo s.p.a., la s.p.a. S.I.C. e la s.p.a. Sai Fondiaria, con l’intervento della s.p.a. Assitalia, chiamata in garanzia dalla Regione, nonchè della s.p.a. Fininvest, chiamata in giudizio quale coobbligata dalle altre società convenute, il Tribunale di Milano, con sentenza del 19.1.2009, ha rigettato le domande medesime accogliendo l’eccezione della Regione convenuta che aveva evidenziato l’esistenza di clausola di arbitrato.

Contro la sentenza la s.p.a. Fondiaria – SAI ha proposto istanza di regolamento di competenza diretta ad accertare la competenza del Tribunale di Milano.

La s.p.a. S.I.C. ha depositato scrittura difensiva con la quale segnala di avere già proposto analogo regolamento di competenza e fa presente la necessità di riunione.

La s.p.a. N.V. Suidarta, di diritto olandese, incorporante per fusione la s.p.a. S.I.C. ha depositato scrittura difensiva con la quale aderisce al proposto regolamento.

Trattandosi di istanze per regolamento di competenza proposte contro la stessa sentenza va disposta la riunione del presente ricorso a quello recante il n. 9766/2009.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni unite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 febbraio 2010.

Ritenuto in fatto e in diritto.

Pronunciando sulle domande di inadempimento contrattuale, di restituzione di fideiussione e di pagamento di somme versate in eccedenza in relazione ad accordo avente per oggetto la chiusura e bonifica di discariche proposte dalla s.p.a. Simec contro la Regione Lombardia, la Banca Popolare di Bergamo s.p.a., la s.p.a. S.I.C. e la s.p.a. Sai Fondiaria, con l’intervento della s.p.a. Assitalia, chiamata in garanzia dalla Regione, nonchè della s.p.a. Fininvest, chiamata in giudizio quale coobbligata dalle altre società convenute, il Tribunale di Milano, con sentenza del 19.1.2009, ha rigettato le domande medesime accogliendo l’eccezione della Regione convenuta che aveva evidenziato l’esistenza di clausola di arbitrato.

Contro la sentenza la s.p.a. Fondiaria – SAI ha proposto istanza di regolamento di competenza diretta ad accertare la competenza del Tribunale di Milano.

La s.p.a. S.I.C. ha depositato scrittura difensiva con la quale segnala di avere già proposto analogo regolamento di competenza e fa presente la necessità di riunione.

La s.p.a. N.V. Suidarta, di diritto olandese, incorporante per fusione la s.p.a. S.I.C. ha depositato scrittura difensiva con la quale aderisce al proposto regolamento.

Trattandosi di istanze per regolamento di competenza proposte contro la stessa sentenza va disposta la riunione del presente ricorso a quello recante il n. 9766/2009.

P.Q.M. La Corte dispone la riunione del ricorso n. 10061/2009 al ricorso n. 9766/2009.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

 

 

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