Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15617 del 22/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 22/07/2020), n.15617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13916-2019 proposto da:

COMUNE DI NICOSIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, V. EMILIA 88, presso lo studio dell’avvocato

ROSAMARIA LO GRASSO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE

MATARAZZO;

– ricorrente –

contro

B.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4462/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 15/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

Fatto

RITENUTO CHE:

Con sentenza nr 4462/2018 la CTR di Sicilia rigettava l’appello proposto dal Comune di Nicosia avverso la sentenza della CTP di Enna con cui era stato accolto il ricorso di B.M. nei riguardi di un avviso di accertamento emesso dal Comune di Nicosia per Tarsu relativa all’anno 2011.

Avverso tale sentenza il Comune di Nicosia propone ricorsò per cassazione affidato a due motivi illustrato da memoria.

Nessuno si è costituito per la parte intimata.

Diritto

CONSIDERATO CHE:

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Sostiene che la sentenza impugnata farebbe riferimento nella parte motiva a circostanze riferite ad altro procedimento presentato dà altro contribuente (Insinga) e avverso un atto di natura diversa (avviso di accertamento) definito con sentenza nr 278/2015.

Con un secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 142 del 1990, art. 4 e art. 32, comma 2, lett. g, della L.R. n. 48 del 1991, art. 1 e della L.R. Sicilia n. 7 del 1992, art. 13 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il primo motivo è fondato con l’assorbimento del restante.

Preliminarmente, osserva il Collegio come, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum.

Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte infatti la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poichè intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili.

In ogni caso si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009, Rv. 609353-01).

Sussiste, dunque, la nullità della sentenza per motivazione solo apparente quando essa risulta fondata su una mera formula di stile, riferibile a qualunque controversia, disancorata dalla fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti specifici, del tutto inidonea dunque a rivelare la ratio decidendi e ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano dunque possibile il controllo di legittimità, ovvero caratterizzata da un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e da “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. Un. 8053/2014). E’ allora necessario che il “decisum” sia supportato dalla compiuta esposizione degli argomenti logici che hanno sostenuto il giudizio conclusivo, in modo da consentire la verifica “ab externo” dell’esame critico svolto dal giudice di appello sulla censura mossa dall’appellante alla sentenza impugnata (Cass. 5 Aprile 2017, n. 10998; Cass. 11 Marzo 2016, n. 4791).

Va poi aggiunto che la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto della decisione, richiesta dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, rappresenta “un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione della intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui mancanza costituisce motivo di nullità della sentenza solo quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione”, stante il principio della strumentalità della forma, per il quale la nullità non può essere mai dichiarata se l’atto ha raggiunto il suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 3), e tenuto altresì conto del fatto che lo stesso legislatore, nel modificare l’art. 132, citato per mezzo della L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 17, ha espressamente stabilito un collegamento di tipo logico e funzionale tra l’indicazione in sentenza dei fatti di causa e le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione (Cass. nn. 22346/15, 920/15, 22845/15). Orbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata rientra agevolmente nello stigma delle sentenze nulle.

Ed infatti, l’iter motivazione, come è desumibile dalla lettura della sentenza impugnata appare riferirsi ad un procedimento diverso in cui l’impugnativa aveva riguardato un avviso di accertamento e non già, come nel caso qui in esame, una cartella di pagamento.

Inoltre nel corpo della motivazione viene indicato un diverso contribuente (Insinga)in luogo di quello indicato nell’epigrafe ( B.M.) e viene riportata come sentenza impugnata la differente pronuncia 278/2015 in luogo di quella effettivamente impugnata dal Comune di Nicosia che è invece la 215/2015 ed anche l’appellante viene individuato nel Comune di Sperlinga

Va altresì rilevato che sempre nella motivazione della sentenza redatta dalla CTR di Sicilia si fa riferimento ai motivi di appello incidentale proposto dalla Insinga mentre nel caso qui esaminato la contribuente era rimasta contumace nella fase di gravame.

La decisione in esame, come dimostrano i plurimi dati sopra indicati, è stata pertanto redatta con riferimento ad altro procedimento non consente di giungere ad una valutazione in termini di piena validità della sentenza impugnata

La nullità della sentenza ne comporta la cassazione (con assorbimento dell’altro motivo) e il rinvio alla CTR Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiarando assorbito il rimanente, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla CTR di Sicilia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2020.

Depositato in cancelleria il 22 luglio 2020

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