Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15617 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 09/05/2017, dep.22/06/2017),  n. 15617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6219-2016 proposto da:

O.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ERNESTO AURI;

– ricorrente –

contro

S.R., S.A., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI

ALFREDO, rappresentate e difese dagli avvocati FEDELMASSIMO

RICCIARDELLI, BRUNO RICCIARDELLI e PATRIZIA PELOSI;

– controricorrenti –

e contro

SA.LE., SA.FE., SA.RO.,

D.C.A., CURATELA FALLIMENTO SOCIETA’ GISANI COSTRUZIONI SRL,

M.M., B.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 678/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 21/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/05/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Salerno, per quanto qui rileva, ha accolto l’appello principale proposto da D.C.A., con atto di citazione del 19 aprile 2013, avverso le sentenze non definitiva del 2006 e definitiva del 2012 del Tribunale di Nocera Inferiore, e, per l’effetto, in parziale riforma di queste sentenze, ha rigettato le domande proposte dalle attrici S.R., S.A. e C.M. e dagli interventori F.T., + ALTRI OMESSI

il Tribunale aveva escluso l’obbligazione della società (ed infatti aveva rigettato le domande proposte da attrici ed interventori contro la (OMISSIS)) ed aveva invece accolto le domande nei confronti dei garanti, condannando D.C., O. e gli eredi di tale B.N. al pagamento della somma complessiva di Euro 104.549,96, in favore delle attrici, e della somma complessiva di Euro 52.778,92, in favore degli interventori, nonchè al pagamento delle spese di lite;

– la Corte d’appello, a sua volta, ha escluso la fideiussione prestata dal D.C.; ha inoltre affermato che – non avendo i coobbligati di quest’ultimo (cioè gli eredi del B. ed il qui ricorrente O.S.) proposto gravame avverso le sentenze di primo grado (non definitiva e definitiva) con le quali erano stati condannati a tenere indenni le attrici e gli interventori, in solido col D.C. – nei loro confronti si fosse oramai formato il giudicato sfavorevole, trattandosi di obbligazione solidale, quindi di rapporto scindibile;

– al fine di censurare quest’ultima affermazione, O.S. propone due motivi di ricorso, sostenendo che, invece, egli avrebbe avanzato un appello incidentale, sul quale la Corte non si sarebbe pronunciata;

– S.R. e S.A., in proprio e quali uniche eredi della madre C.M., si difendono con controricorso;

– gli altri intimati non si difendono;

– ricorrendo uno dei casi previsti dall’art. 375 c.p.c., comma 1, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

– il decreto è stato notificato come per legge.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

la Corte d’appello ha fatto applicazione del principio per il quale nel caso in cui siano convenuti nel medesimo giudizio tutti i condebitori di una obbligazione solidale, poichè quest’ultima determina la costituzione di tanti rapporti obbligatori, quanti sono i condebitori, si realizza la coesistenza nel medesimo giudizio di più cause scindibili, rispetto alle quali, in sede d’impugnazione, i motivi di gravame non si comunicano dall’uno all’altro dei coobbligati e l’appello proposto da uno non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del coobbligato non appellante (cfr. Cass. S.U. n. 14700/10, nonchè Cass. n. 7308/07 e numerose altre);

il ricorrente non contesta l’applicazione del principio al caso di specie, ma sostiene di avere proposto, con la comparsa di risposta depositata il 26 settembre 2013, un “appello incidentale” impugnando la sentenza non definitiva e la sentenza definitiva di primo grado;

col primo motivo, deducendo “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 cpc n. 5)”, censura la sentenza perchè la Corte di merito non si è pronunciata su tale asserita impugnazione;

il motivo è inammissibile, perchè il vizio di omessa pronuncia esula dall’art. 360 c.p.c., n. 5 dovendo essere dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c.;

col secondo motivo, il ricorrente, deducendo “violazione falsa applicazione dell’art. 1939 c.c., dell’art. 1401 c.c. e ss, artt. 333 e 334 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, censura la sentenza rilevando che la sua comparsa di risposta, in quanto avente “valenza adesiva all’appello principale proposto da D.C.A.”, volendo “ottenere la modifica della sentenza per le medesime ragioni fatte valere con l’appello principale”, avrebbe dovuto essere ritenuta come un’impugnazione ammissibile;

il motivo è inammissibile perchè, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, non riporta le parti del testo della comparsa di risposta che, ove rispettose del disposto dell’art. 342 c.p.c. (evenienza, quest’ultima, decisamente contestata nel controricorso), avrebbero dovuto essere interpretate dalla Corte di merito come atto contenente un appello incidentale;

inoltre, il ricorrente avrebbe dovuto dedurre e dimostrare di aver rispettato, oltre alla forma dell’art. 342 c.p.c., modi e termine dell’appello incidentale ai sensi dell’art. 343 c.p.c. (oneri formali e temporali il cui rispetto, da parte dell’ O., è pure decisamente contestato nel controricorso);

in mancanza, dato quanto sopra, il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, in solido tra loro, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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