Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15617 del 15/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/07/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 15/07/2011), n.15617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12044-2007 proposto da:

COMUNE DI (OMISSIS) (provincia di (OMISSIS)), in persona del Sindaco

pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIRCONVALLAZIONE

CLODIA 5, presso lo studio dell’avvocato BOCCIA LORETA, rappresentato

e difeso dall’avvocato DI SILVIO PANFILO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E

PROVINCIALI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 31/2006 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 20/04/2006 r.g.n. 567/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato DI SILVIO PANFILO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso del 24.5.2002 il Comune di (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore adiva il giudice del lavoro del Tribunale di L’Aquila convenendo in giudizio l’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e provinciali – Sezione regionale di L’Aquila – per sentirla condannare a rimborsargli le somme corrisposte al dott. B. a titolo di retribuzioni per il periodo novembre 1998/settembre 1999 nella misura di L. 29.390.215 oltre oneri previdenziali pari a L. 10.339,477, interessi e spese.

Deduceva che aveva stipulato in data 21.1.1998 con il Comune di (OMISSIS) una convenzione per l’ufficio di segreteria ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 24 allora vigente, che assegnava al Sindaco la competenza per la nomina e la revoca del segretario comunale e all’epoca segretario comunale in (OMISSIS) era il dott. B.M., che assunse la titolarità dell’ufficio di segreteria dei Comuni convenzionati. Nominato il nuovo Sindaco del Comune di (OMISSIS), capofila, si dava avvio al procedimento di nomina di un nuovo segretario comunale della sede convenzionata di (OMISSIS), pubblicato dall’Agenzia, a seguito del quale veniva nominato il dott. M.M., assegnato dall’Agenzia con provvedimento del 16.10.1998 con cui questa precisava che dalla data della presa di servizio del suddetto funzionario si intenderà messo in disponibilità il dott. B. e dava atto dell’impegno del Sindaco di (OMISSIS) di anticipare la retribuzione in godimento al segretario messo in disponibilità, evidenziando la sua disponibilità al rimborso delle somme in questione nei tempi indicati dall’Agenzia Nazionale. Intanto, il provvedimento di nomina del dott. M. veniva impugnato dal Comune di (OMISSIS) e il Tar accoglieva la domanda di sospensiva motivando che il Sindaco del Comune di (OMISSIS) non poteva procedere alla nomina del segretario comunale del Comune di (OMISSIS) ai sensi dell’art. 7 della convenzione. Intanto, il dott. B. continuava a lavorare presso il Comune di (OMISSIS) mentre presso quello di (OMISSIS) lavorava il dott. M.. Quindi, il primo otteneva dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Vasto decreto ingiuntivo del 22.10.2000 con cui si ingiungeva ad esso Comune di pagare in suo favore la somma di L. 29.390.215 a titolo di retribuzioni maturate (per la sua quota, pari al 50%) dal novembre 1998 al settembre 1999, mentre l’Agenzia, nel frattempo interpellata, confermava che il dott. B. era in disponibilità e che il trattamento economico spettantegli ex art. 17, comma 72, dell’allora vigente legge n. 127/97 sarebbe stato erogato non appena ne avesse fatto richiesta. L’adito tribunale dell’Aquila – con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello dell’Aquila – rigettava l’opposizione proposta da esso Comune, che evidenziava l’inesistenza del rapporto di lavoro con il ricorrente, poichè il procedimento di nomina del dott. M. non si era concluso nel termine di 120 giorni dalla proclamazione del neoeletto Sindaco, sicchè il B. doveva ritenersi tacitamente confermato nell’incarico e nel rapporto organico con l’Ente, gravato dell’obbligazione retribuiva, che veniva adempiuta all’esito del rigetto dell’appello avverso la citata sentenza, mentre l’Agenzia, cui esso Comune chiedeva il rimborso di quanto anticipato al B. in quanto tenuta al trattamento economico di quest’ultimo, si dichiarava estranea alla vicenda che diceva riguardare il Comune di (OMISSIS) e il Comune di (OMISSIS).

Il comune di (OMISSIS) quindi in quel periodo aveva dovuto corrispondere la retribuzione a due segretari.

lutto ciò premesso in fatto il comune di (OMISSIS) ricorreva al tribunale, quale giudice del lavoro, dell’Aquila per ottenere il rimborso delle retribuzioni corrisposte al B. sostenendo che le stesse facessero carico all’Agenzia ai sensi della L. n. 127 del 1997, art. 17 e del D.P.R. n. 465 del 1997, art. 15 e comunque per espressa obbigazione contrattuale assunta o in subordine ai sensi dell’art. 2041 c.c..

Nel costituirsi nel giudizio di primo grado, l’Agenzia rilevava di non aver dato seguito alla nota del 12.12.1998, poichè non vi erano i presupposti per la messa in disponibilità del dott. B. che doveva ritenersi tacitamente riconfermato dal Comune di (OMISSIS).

Il tribunale dell’Aquila sezione lavoro con sentenza n. 220 del 16 maggio 2003 depositata il 3 giugno del 2003 rigettava il ricorso compensando le spese processuali.

2. Con ricorso depositato l’1.6.2004 il Comune di (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore proponeva appello avverso la sentenza del tribunale dell’Aquila del 16.5.2003 con cui era stata respinta la sua domanda volta ad ottenere la condanna dell’appellata a rimborsargli la somma di L. 29.390.215 oltre interessi erogata al segretario comunale B.M. a seguito di decreto ingiuntivo.

Costituendosi in giudizio, l’Agenzia appellata contestava gli assunti di controparte e concludeva per il rigetto dell’impugnazione.

La Corte di Appello di l’Aquila, Sezione lavoro, con sentenza del 19 gennaio – 20 aprile 2006, rigettava l’appello e compensava le spese del grado.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il Comune di (OMISSIS) con quattro motivi.

L’Agenzia intimata non ha svolto difesa alcuna.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

Con il primo motivo di ricorso il comune ricorrente denuncia la violazione della L. n. 127 del 1997, art. 17 e del D.P.R. n. 465 del 1997, art. 15. Deduce che l’assegnazione del segretario da parte dell’agenzia alla comune che lo abbia nominato è atto con cui il datore di lavoro gestisce il rapporto di impiego in corso distaccando il proprio dipendente presso un ente territoriale. Pertanto l’obbligazione retribuiva rimaneva a carico del datore di lavoro distaccante.

Con il secondo motivo il comune ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c.. Deduce che il precedente giudicato formatosi tra il comune e il segretario comunale B. non poteva estendersi nei confronti dell’Agenzia che non era stata parte in quei giudizi.

Erroneamente pertanto la sentenza impugnata ha affermato che nel precedente giudizio tra il comune di (OMISSIS) e il segretario comunale B. era stato accertato che in realtà non vi era stata la messa in disponibilità bensì il contrario, ossia il segretario comunale era stato tacitamente confermato dal comune di (OMISSIS).

Con il terzo motivo il comune ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1372 c.c.. Deduce che l’agenzia con il provvedimento del 23 ottobre 1998 aveva garantito il rimborso al comune di (OMISSIS) delle somme che quest’ultimo avrebbe anticipato alla segretario comunale in disponibilità come anticipazione del trattamento economico.

Con il quarto motivo il comune ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2041 c.c.. Deduce che la sentenza impugnata ha omesso qualsiasi motivazione in ordine alla domanda proposta in via subordinata di indennizzo per indebito arricchimento dell’agenzia a danno del comune stesso.

2. Preliminarmente deve notarsi che non rileva – perchè intervenuto dopo la notifica del ricorso – il fatto che sia stato emanato il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, conv. con L. n. 122 del 2010, che ha soppresso l’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ed ha previsto la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell’Interno.

3. Il ricorso non è fondato.

3.1. Va innanzitutto rigettato il primo motivo del ricorso atteso che l’obbligazione retributiva grava sul comune distaccatario e non già sull’agenzia distaccante. La circostanza poi che il segretario comunale fosse stato messo in disponibilità avrebbe sì inciso sul soggetto passivo dell’obbligazione retributiva se la messa in disponibilità fosse stata legittima. Invece la corte d’appello ha accertato con valutazione di merito sufficientemente e non contraddittoriamente motivata che il segretario comunale precedente – ossia il B. – era stato tacitamente confermato e quindi la messa in disponibilità era illegittima e tanquam non esset.

3.2. Il secondo motivo è parimenti infondato.

La corte d’appello non ha fatto valere un vero e proprio giudicato richiamando la precedente sentenza emessa nel giudizio intercorso tra il comune di (OMISSIS) e il segretario comunale di B.. Ma si è limitata ad accogliere la stessa argomentazione ed a pervenire allo stesso convincimento secondo cui in realtà la messa in disponibilità era illegittima giacchè si era determinata una situazione di fatto che aveva la valenza di una conferma tacita del precedente segretario.

3.3. Infondato è anche il terzo motivo atteso che la dichiarazione dell’agenzia contenuta nel richiamato provvedimento del 23 ottobre 1998 si fondava sul presupposto della legittima messa in disponibilità del precedente segretario comunale. Laddove invece è emerso che la messa in disponibilità era illegittima perchè si era verifìcata la tacita conferma della segretario comunale stesso.

Quindi correttamente i giudici di merito non hanno tenuto conto della dichiarazione dell’agenzia che aveva sì manifestato l’intento di procedere al rimborso delle retribuzioni che il comune di Furti avrebbe pagato al B. quale anticipazione del trattamento economico dovuto in mobilità, ma sul presupposto che ci fosse una legittima messa in mobilità del segretario comunale; ciò che in relatà non era stato.

3.4. E’ infondato infine il quarto motivo di ricorso atteso che dalla sentenza impugnata emerge chiaramente che non ricorrevano, benchè minimamente, i presupposti dell’azione di ingiustificato arricchimento. Si è trattato unicamente di una controversia che ha avuto un oggetto ben specifico costituito dalla identificazione del soggetto sul quale doveva gravare l’obbligo retributivo della segretario comunale B.; la soccombenza in ordine a tale domanda non può radicare una pretesa per indebito arricchimento della parte vincitrice.

Semmai il comune avrebbe potuto promuovere un’azione di risarcimento del danno per indennizzo del pregiudizio economico rappresentato dalla corresponsione della retribuzione di due segretari comunali pur fruendo della prestazione lavorativa di uno solo allegando, in ipotesi, un comportamento dell’Agenzia contrario a correttezza e buona fede; ossia allegando che la contraddittorietà tra la situazione apparente (messa in disponibilità del segretario comunale B.) e quella reale (sua conferma tacita), che era alla base della duplicazione dell’obbligo retributivo in questione, era addebitabile all’Agenzia. Marginalmente però può notarsi che dai fatti come accertati dai giudici di merito emerge che abbastanza chiaramente che tale situazione di contraddittorietà fu dovuta ad un comportamento non già dell’Agenzia ma del Comune che, dopo la nomina del nuovo sindaco, avviò il procedimento di nomina di un nuovo segretario comunale e non si rese conto che si era determinata una situazione di conferma tacita del precedente segretario comunale.

4. Il ricorso va quindi rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese processuali di questo giudizio di cassazione non avendo la parte intimata svolto difesa alcuna.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese processuali di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011

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