Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15617 del 09/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 15617 Anno 2014
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 7835-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
GRANDE DOMENICA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LUDOVISI 16, presso lo studio degli avvocati ZAPPALA’ PIER
LUIGI e ZAPPALA’ ANDREA, che la rappresentano e difendono,
giusta delega a margine del controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 2/7/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA del 25.10.2010, depositata il 03/02/2011;

Data pubblicazione: 09/07/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2012 n. 07835 sez. MT – ud. 21-05-2014
-2-

La Corte,
vista la relazione depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.,
dal relatore cons. Giuseppe Caracciolo, nella quale si evidenzia che il ricorso può
essere definito a mente dell’art.375 cpc;

considerato che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti e che non sono
state depositate conclusioni scritte, né memorie illustrative,
osserva:
La CTR di Roma ha accolto l’appello di Grande Domenica, appello proposto contro
la sentenza n.146/27/2009 della CTP di Roma che aveva respinto il ricorso della
contribuente anzimenzionata avverso avviso di liquidazione di imposta di registro (e
correlate sanzioni)per l’anno 2001, adottato sulla premessa della revoca dei benefici
fiscali goduti per l’acquisto —con rogito di data 15.2.2001- della prima casa di
abitazione, per non avere la contribuente (dopo la vendita di detta abitazione in data
27.6.2003 ed il riacquisto di una nuova abitazione in data 25.6.2004) assunto
tempestivamente la propria residenza presso l’immobile in tal modo riacquistato.
Appellandosi avverso la sentenza di prima cura, la contribuente aveva protestato di
essere esonerata dal rispetto dell’anzidetta condizione per il fatto di essere cittadina
italiana emigrata all’estero, e perciò in ragione dell’espresso disposto dell’art. l, nota
II bis, della “Tariffa Parte Prima” allegata al DPR n.131/1986.
La predetta CTR —dopo avere evidenziato, in relazione al primo di detti acquisti, che
la contribuente aveva tempestivamente assunto la residenza nel comune di Roma,
dove si trovava l’immobile; era emigrata all’estero per motivi di lavoro il 1.5.2003 e
quasi contemporaneamente aveva rivenduto il predetto immobile, riacquistandone
uno nuovo (sito in Montecatini Terme) entro l’anno dalla precedente alienazione ed
invocando in questa sede i benefici fiscali previsti dall’art.7 della legge n.448/1998;
era poi rientrata dall’estero ed aveva assunto in data 30.6.2005 la nuova residenza in
Grottaferrata- affermava che nella specie di causa apparivano rispettati tutti i termini
3

esaminati gli atti depositati dalle parti;

”necessari per godere dell’agevolazione in argomento”, atteso che la normativa
vigente nel periodo considerato “subordina l’applicazione del beneficio all’acquisto
di unità immobiliare da destinare a propria abitazione nel comune di residenza” ed “a
maggior ragione compete l’agevolazione come nel caso di specie ove la contribuente
risulti cittadina italiana emigrata all’estero….e può quindi acquistare in regime
e senza “che sia necessario per l’acquirente stabilire entro diciotto mesi la residenza
nel comune in cui è situato l’immobile acquistato”, dovendosi ritenere sufficiente la
dichiarazione nell’atto di acquisto di voler adibire l’immobile a propria abitazione
principale.
Avverso detta pronuncia, l’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a
due motivi.
La parte contribuente si è difesa con controricorso.
Il ricorso appare inaccoglibile in relazione ad entrambi i motivi.
Con il primo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione dell’art. l , nota II
bis, della “tariffa parte prima” allegata al DPR n.131/1986) la parte ricorrente assume
violata la ora menzionata disposizione per avere il giudicante ritenuto che non sia
necessario, per il cittadino non residente, adibire l’immobile “riacquistato” ad
abitazione principale, per quanto la menzionata disposizione preveda una deroga a
favore dei cittadini non residenti solo ed esclusivamente a proposito del primo
acquisto, mentre con riferimento al “riacquisto” impone (al pari di come impone al
cittadino residente in Italia) la concreta realizzazione dell’intento di destinare
l’immobile ad abitazione principale, e ciò per il fine di impedire che il beneficio volto
ad agevolare l’acquisto dell’abitazione si trasformi in agevolazione di intenti
speculativi. Una diversa interpretazione condurrebbe alla irragionevole conseguenza
di riservare un trattamento più favorevole a chi acquista per la seconda volta, rispetto
a chi, acquistando per la prima volta, è onerato di “fissare la residenza presso
l’immobile acquistato” entro il termine di un anno.

4

agevolato l’immobile, quale che sia l’ubicazione dello stesso sul territorio nazionale”

Per più chiara evidenza si trascrive di seguito il testo della articolata disposizione
valorizzata dalla parte ricorrente, nella lettera vigente per il periodo qui considerato,
nei commi che rilevano ai fini di causa:
“1. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo
oneroso della proprieta’ di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi

relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o
stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in
quello in cui l’acquirente svolge la propria attivita’ ovvero, se trasferito all’estero
per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attivita’ il soggetto
da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato
all’estero, che l’immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La
dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove e’ ubicato l’immobile
acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di
acquisto;
b) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo
o in comunione con il coniuge dei diritti di proprieta’, usufrutto, uso e abitazione
di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui e’ situato l’immobile da
acquistare;
e) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure
per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei
diritti di proprieta’, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprieta’ su altra casa di
abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di
cui al presente articolo ovvero …omissis…
2. …omissis….
3. …omissis…
4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o
gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo
5

o costitutivi della nuda proprieta’, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione

prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono
dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria,
nonche’ una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. …omissis…
Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un
anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente

principale”.
Conviene trascrivere anche la previsione del comma 1 dell’art.7 della legge
n.448/1998 che il giudicante ha riferito essere stato invocato dalla parte contribuente
nel contesto del secondo atto di acquisto.
“Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno
dall’alienazione dell’immobile per il quale si e’ fruito dell’aliquota agevolata
prevista ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta sul valore aggiunto per la
prima casa, un’altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni
di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico
delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e’ attribuito un credito d’imposta
fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto
corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L’ammontare del credito
non puo’ essere superiore, in ogni caso, all’imposta di registro o all’imposta sul
valore aggiunto dovuta per l’acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non
di lusso. L’agevolazione si applica a tutti gli acquisti intervenuti successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla
data del primo acquisto”.
Va dato atto preliminarmente (per come si desume dalla sentenza impugnata) che
nella presente sede si discute esclusivamente della revoca dei benefici fiscali goduti
in riferimento al primo dei due successivi acquisti immobiliari, senza che vengano in
considerazione i differenti benefici che la parte acquirente risulta avere invocato
rispetto al secondo degli acquisti, per quanto risulti esplicitamente dalla norma per
6

articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione

seconda trascritta che il fatto di avere goduto legittimamente (e senza successiva
revoca) dei benefici della prima categoria sia condizione indispensabile ai fini della
conservazione anche dei benefici della seconda categoria.
Ciò posto, va rilevato che —se viene qui in considerazione il tema del riacquisto di un
immobile “prima casa” da parte di un cittadino non residente- va anzitutto chiarito
dell’immobile “prima casa” (nell’ottica dell’integrazione dei requisiti necessari a
conservare l’agevolazione originariamente goduta in relazione al precedente
acquisto), onde valutare poi se la condizione di cittadino residente all’estero
determini, a questo proposito, specifiche circostanze eccettuative.
Sul punto questa Suprema Corte ha recentemente insegnato che:”In tema di
agevolazioni tributarie per l’acquisto della “prima casa”, ai sensi del comma quarto,
ultimo periodo, della nota II bis all’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R.
26 aprile 1986, n. 131, la relativa decadenza è evitata se il contribuente, pur avendo
trasferito l’immobile acquistato con i detti benefici prima del decorso del termine di
cinque anni dall’acquisto stesso, entro un anno dall’alienazione ne acquisti un altro, da
adibire ad abitazione principale; ne deriva che il “dies a quo” della decorrenza del
termine triennale di decadenza del potere dell’Ufficio di recuperare l’imposta nella
misura ordinaria va individuato nel giorno di scadenza dell’anno successivo
all’alienazione, perché solo allo spirare di tale termine senza avere effettuato un
nuovo acquisto il contribuente perde, in via definitiva, il diritto all’agevolazione,
provvisoriamente goduta sul primo acquisto” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3783 del
15/02/2013; intimamente contraddittoria, invece, la motivazione di Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 28880 del 09/12/2008 che ai presenti fini non può considerarsi valido
precedente, mentre Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9491 del 21/04/2010 ed altre richiamate
dall’Agenzia si riferiscono non già a fattispecie di riacquisto bensì a fattispecie di
primo acquisto ovvero a disciplina antecedente e diversa da quella qui in esame).
Se ne deve desumere che, nell’interpretazione attestatasi presso questa Corte, la
condizione sufficiente per evitare la decadenza dai benefici goduti in occasione del
7

quale sia la disciplina generale dettata dalla norma a proposito del riacquisto

primo acquisto consiste nel semplice riacquisto infraannuale (rispetto all’atto di
rivendita di quello già in precedenza acquistato) di un nuovo immobile in riferimento
al quale sia dichiarata (in atto) l’intenzione di adibirlo a propria casa di abitazione,
ciò che deve considerarsi (nella valutazione “a posteriori”) elemento di fatto idoneo a
consentire al contribuente di conservare il beneficio fiscale (aliquota agevolata di
Il predetto indirizzo interpretativo è in questa sede da condividersi e corroborarsi con
ulteriori argomenti.
Il più immediato degli argomenti esegetici consiste nel fatto che il legislatore -a
differenza della condizione correlata con il primo atto di acquisto e consistente
nell’acquisizione della residenza (anagrafica) nel comune in cui è sito l’immobilenon abbia fissato alcun termine postumo per il trasferimento della residenza
nell’immobile successivamente acquistato, così che resterebbe financo impossibile
stabilire il preciso momento di definitiva elusione dell’onere che si volesse supporre
implicitamente correlato con detto acquisto successivo.
E d’altronde, la sintomatica differenza tra le locuzioni adoperate a proposito delle due
distinte emergenze non può non significare che il legislatore ha inteso nel primo caso
riferirsi ad un dato documentalmente verificabile, anche ai fini di una precisa
evidenza decadenziale, e nel secondo caso ad un dato finalisticamente orientato, della
credibilità della realizzazione del quale costituisce già idonea garanzia proprio la
realizzazione già verificatasi (con modalità categoricamente controllabili) dell’intento
abitativo originario in relazione al precedente acquisto.
In questi termini va senz’altro disatteso il rilievo di parte ricorrente secondo cui la qui
condivisa interpretazione della norma determinerebbe un ingiustificato trattamento
più favorevole a chi acquista per la seconda volta rispetto a chi acquista per la prima.
In realtà, di privilegio ingiusto non può affatto parlarsi, sia perchè il “riacquirente” è
lo stesso soggetto che già in precedenza ha acquistato, sicchè non si verifica un
paragone tra soggetti diversi, sia perché le due situazioni —proprio per la loro
diversità- non sono affatto paragonabili tra loro, avendo il contribuente (a mezzo del
8

tassazione) goduto in relazione all’originario atto di vendita.

primo acquisto, avvenuto nel comune di residenza ovvero tempestivamente seguito
dal trasferimento di residenza nel comune in cui è sito l’immobile) dimostrato la
serietà dell’intento di realizzare la stabile proprietà della prima casa di abitazione,
sicchè non vi è ragione di supporre che il riacquisto entro un brevissimo termine sia
mosso da finalità di genere speculativo.
perdita del beneficio fiscale concesso per l’acquisto della prima casa, la previsione del
comma quarto, ultimo periodo, della nota II bis dell’art. 1 della tariffa allegata al
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, stabilisce la spettanza delle agevolazioni qualora il
contribuente, pur avendo alienato l’immobile entro cinque anni dall’acquisto,
nell’anno da tale alienazione, ne acquisti un altro da adibire ad abitazione principale;
tuttavia, la lettera e la “ratio” della disposizione si riferiscono al solo caso in cui il
primo acquisto sia stato effettuato in presenza dei requisiti per la fruizione del
beneficio e non anche quando per tale primo acquisto questo non spettasse a causa di
dichiarazione mendace originariamente o per fatti sopravvenuti, quale la mancata
definitiva realizzazione dell’intento di stabilire la propria residenza nel comune di
ubicazione dell’immobile. (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 3749 del 15/02/2013).
D’altronde, non può non tenersi conto del fatto che il tessuto letterale della
disposizione normativa di cui si tratta è il risultato di una ripetuta interpolazione,
determinata dalla ricerca di un bilanciato punto di equilibrio tra la realizzazione della
preminente “mens legislatoris” (di agevolare l’acquisto della casa di proprietà anche
per chi sia costretto a ripetuti trasferimenti di residenza, per le contingenti necessità
della vita) e la disincentivazione di intenti speculativi stimolati dal facile risparmio di
imposta.
Perseguendo questo bilanciamento il legislatore ebbe a prevedere in un primo
momento (con la disciplina introdotta dall’art.16 del Decreto-legge 22/05/1993 n.
155) la diversificazione dei presupposti qualificanti per il beneficio a seconda che si
tratti del primo acquisto ovvero dell’acquisto successivo a rivendita
infraquinquennale, ed in un secondo momento (con l’art.3 della Legge 28/12/1995 n.
9

Di tanto si è già fatta interprete questa Corte allorchè ha evidenziato che:”In tema di

549) l’ampliamento dei presupposti per ottenere il primo beneficio con la contestuale
fissazione di un termine perentorio (annuale, poi incrementato a mesi 18 per effetto
della novella introdotta dall’art.33 della Legge 23/12/2000 n. 388) entro il quale
trasferire la propria residenza nel comune di ubicazione dell’immobile
originariamente acquistato. Non è chi non veda che sia stata —perciò- del tutto
differente presupposto della “abitazione principale”.
Un ulteriore elemento esegetico si ricava dalla correlazione tra le due disposizioni
normative sopra trascritte. Ed invero, il richiamo fatto dall’art.7 della legge
n.448/1998 alle “condizioni di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte
I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro” con

riferimento al momento del nuovo acquisto di “un’altra casa di abitazione non di
lusso” (senza nessuna ulteriore specificazione in ordine alla realizzazione concreta

dell’intento abitativo) è chiaro sintomo dell’intenzione del legislatore di riconoscere
il differente ed ulteriore beneficio fiscale connesso al “riacquisto” in ragione della
semplice dichiarazione dell’intento di adibire l’immobile ad “abitazione principale”,
e sia pure sul presupposto che siano sussistenti (anche in relazione al secondo
acquisto) le condizioni di cui or ora si è detto.
Ciò posto, sarebbe del tutto illogico supporre la diversificazione dei presupposti
necessari a godere del beneficio concesso in relazione al riacquisto, rispetto ai
presupposti necessari a conservare (dopo il riacquisto) i benefici fiscali goduti in sede
di primo acquisto: se la conservazione del beneficio goduto in sede di primo acquisto
è addirittura condizione imprescindibile ai fini della concessione del beneficio
connesso con il secondo acquisto, il presupposto della dichiarazione dell’intento di
adibire ad “abitazione principale” l’immobile non può connotarsi differentemente
nelle due connesse situazioni, pena l’incoerenza programmatica del sistema risultante
dalle correlate previsioni normative.
Altro ragionamento dovrebbe farsi a proposito dei presupposti necessari ai fini del
godimento e della conservazione del diverso beneficio fiscale spettante in relazione al
10

consapevole l’omessa previsione di un analogo termine postumo in relazione al

secondo dei due acquisti ma, non essendo questa materia oggetto del tema
decidendum, occorre prescinderne.
In definitiva, dovendosi ritenere che —in generale- la menzionata disciplina di legge
non richieda affatto (come condizione di riconoscimento e conservazione del
beneficio fiscale goduto in sede di primo acquisto) la concreta realizzazione
corretto che —nella specie di cui qui si tratta- il giudice del merito abbia ritenuto
illegittima la pretesa di fare applicazione di una tale condizione nei confronti del
cittadino italiano non residente all’estero, a riguardo del quale, peraltro, la legge
attribuisce (“in considerazione del particolare valore sociale riconosciuto al
lavoro prestato all’estero ed all’emigrazione”, secondo l’espressione adoperata dalla
Circolare Ministero Finanze n.1 del 02/03/1994 n. 1) il privilegio dell’esonero dal
requisito della correlazione tra comune di ubicazione dell’immobile e luogo di
residenza o di svolgimento dell’attività lavorativa.
Non è chi non veda che questo esonero apparirebbe —comunque- un privilegio
ineludibile non solo in relazione al primo acquisto ma anche in relazione al secondo
acquisto, non potendosi supporre che il legislatore intenda contraddirsi con il
riconoscere al cittadino non residente un’agevolazione che lo costringerebbe (al fine
di realizzare l’intento di possedere una casa di abitazione sul territorio nazionale) a
ripristinare in breve tempo la residenza nel comune in cui è sito l’immobile o proprio
nell’immobile riacquistato, così rinunciando alla stabile residenza all’estero.
Quanto al secondo motivo di impugnazione (improntato al vizio di motivazione), con
esso la parte ricorrente si è doluta del fatto che la CTR “non ha dato adeguata
contezza degli elementi probatori e delle valutazioni a sostegno del proprio
convincimento”, inoltre ignorando “le plurime argomentazioni difensive dell’Ufficio
senza nulla specificare al riguardo”.
Il motivo appare inammissibilmente formulato, non avendo la parte ricorrente
identificato il “fatto controverso” in relazione al quale soltanto la asserita
insufficienza o la inadeguatezza degli argomenti motivazionali avrebbero rilevanza in
11

dell’intento abitativo a cui è finalizzato il successivo acquisto, appare del tutto

questa sede. In tal modo, la censura si riduce ad una vacua critica circa la giustezza
delle determinazioni contenute nella decisione del giudice di appello, con violazione
del carattere di “critica vincolata” che la vigente legge di rito attribuisce al ricorso per
cassazione.
Pertanto, si ritiene che il motivo ora in rassegna sia da disattendersi per ragione di

Le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite
di questo grado, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge ed oltre € 100,00 per
esborsi.
Così deciso in Roma il 21 maggio 2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

inammissibilità.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA