Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15616 del 22/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 22/07/2020), n.15616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13706-2019 proposto da:

GRUPPO GIOVANNINI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 114/A,

presso lo studio MFB PARTNERS, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANDREA MIGLIARINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7393/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 25/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

Fatto

RITENUTO CHE:

Con sentenza nr 7393/2018 la CTR del Lazio respingeva l’appello proposto dalla società Gruppo Giovannini s.r.l. avverso la sentenza della CTP di Roma con cui era stato rigettato il ricorso della contribuente nei riguardi dell’avviso di accertamento emesso a seguito di processo verbale relativo al recupero a tassazione dell’Agenzia delle entrate di Roma la somma complessiva pari ad Euro 26.452,41.

La CTR rilevava con riguardo al preteso difetto di delega del capo team, che aveva sottoscritto il provvedimento impugnato, l’infondatezza della censura, alla stregua della documentazione prodotta dalla Amministrazione finanziaria del Ruolo dei dirigenti dell’Agenzia delle Entrate e della disposizione di servizio, dai quali si evinceva che la firmataria dell’atto apparteneva alla terza area funzionale ed aveva sottoscritto il medesimo in virtù della delega conferita con disposizione di servizio del Direttore della Direzione provinciale di Roma.

Osservava nel merito che in caso di acquisto carburante mediante contratto di netting proprio in ragione del fatto che non è prevista la compilazione della scheda carburante gli utilizzatori dei veicoli sociali hanno l’obbligo di compilare mensilmente il documento riepilogativo prescritto dalla circolare nr 205 del 1998 a prescindere dalla semplificazioni e modifiche normative introdotte successivamente all’anno 2007 in particolare dall’abolizione dell’obbligo di tenuta della scheda carburanti introdotta con il D.L. n. 70 del 2011,

Sottolineava che la documentazione fornita dalla contribuente non consentiva di verificare l’inerenza dei costi per l’acquisto di carburante all’attività di impresa sicchè il recupero a tassazione degli stessi da parte dell’amministrazione doveva ritenersi legittimo.

Avverso tale sentenza la società Gruppo Giovannini s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrato da memoria cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO CHE:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene, in particolare che, diversamente da quanto affermato dalla CTR, nel caso di sottoscrizione dell’atto di accertamento da parte di un impiegato della carriera direttiva su delega del capo dell’ufficio l’Amministrazione finanziaria sarebbe onerata, nell’ipotesi di contestazione della produzione in giudizio della delega nella specie mancante.

Con un secondo motivo la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Critica infatti la valutazione della CTR laddove ha ritenuto insufficiente la documentazione prodotta dalla società perchè priva dei riferimenti al chilometraggio.

In relazione al primo motivo va osservato che questa Corte ha affermato il principio secondo cui in tema di sottoscrizione dell’avviso di accertamento la delega alla sottoscrizione conferita ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42, ha natura di delega di firma e non di funzioni. Con essa infatti si realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass., sent. n. 11013/2019; Cass. 2019 nr 24004).

Va inoltre evidenziato che in tema di accertamento tributario, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’Ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, di cui non è richiesta, però, la qualifica dirigenziale in quanto l’espressione “impiegato della carriera direttiva”, contenuta nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, non equivale a “dirigente” ma richiede un quid minus, considerato che a seguito delle evoluzioni normative e contrattuali, succedutesi dal 1973 in poi, l'”impiegato della carriera direttiva” oggi corrisponde al “funzionario della terza area” (cfr. Cass. nn. 22800/2015, 959/2015).Cass. 2019 nr 29002) con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d’incostituzionalità del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 24, convertito nella L. n. 44 del 2012, (Principio affermato ai sensi dell’art. 363 c.p.c., comma 3),” (Sez. 5, Sentenza n. 22810 del 09/11/2015; Cass. nr 31599/2019).

La decisione della CTR si sottrae pertanto alla critica che le viene mossa avendo la stessa accertato, sulla scorta della documentazione prodotta dall’Amministrazione finanziaria, che il funzionario che ha sottoscritto l’atto appartiene alla terza area funzionale ed ha firmato il medesimo in virtù di delega conferita con disposizione di servizio.

Il secondo motivo è infondato.

Giova ricordare che in tema di iva, il D.P.R. n. 444 del 1997, art. 1 prevede che gli acquisti di carburante effettuati presso impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti Iva debbano essere annotati, con le modalità e i termini disposti nel medesimo decreto, in un’apposita scheda (“scheda carburanti”), sostitutiva del documento- fattura (Cass. 18 dicembre 2014, n. 26862; 26 novembre 2014, n. 25122; 30 luglio 2014, n. 17298; 17 luglio 2014, n. 16338; 14 marzo 2014, n. 5984; 15 marzo 2013, n. 6606; 29 luglio 2011, n. 1664; ord. 15 dicembre 2010, n. 25385; 19 ottobre 2007, n. 21941)

La funzione delle annotazioni eseguite sulla “scheda-carburante” è, pertanto, quella di evidenziare i dati identificativi del veicolo, i dati identificativi del soggetto passivo d’imposta che acquista il carburante (art. 2, comma 1), “la data del rifornimento”, “il tipo e la quantità di carburante acquistato”, “l’ammontare del corrispettivo comprensivo della imposta” (art. 2, comma 2), la indicazione (“anche a mezzo di apposito timbro”) dell’esercente dell’impianto di distribuzione e del luogo in cui è ubicato, con attestazione “per convalida” della operazione, mediante sottoscrizione dell’esercente predetto (art. 2, comma 3).

Il sistema normativo sopra delineato non consente margini di dubbio interpretativo: la “scheda-carburante”, al pari della fattura relativa ad operazioni passive, è documento indispensabile non soltanto ai fini della detrazione IVA.

Va, al riguardo, ribadito che “In tema di imposte dirette ed IVA, la possibilità di detrarre dall’imposta dovuta quella assolta per l’acquisto di carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l’esercizio dell’impresa, è subordinata al fatto che le cosiddette “schede carburanti”, che l’addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, rispettino i requisiti di forma e di contenuto richiesti dalla legge e, quindi, siano redatte in conformità al modello allegato al D.P.R. n. 444 del 1997, compresa l’indicazione chilometrica, necessaria a fini antielusivi, non surrogabile da altri documenti” (Cass. n. 24409 del 2016; Cass. n. 9855 del 2018).

Questa Corte ha, altresì, precisato che “gli acquisti di carburante a mezzo di apposite carte di credito e di appositi contratti di somministrazione (c.d. netting), non esonerano il contribuente dal comprovare, con idonea documentazione, la inerenza del costo dell’acquisto dei carburanti all’esercizio dell’impresa. Ne consegue che laddove la fatturazione sia priva degli elementi che consentano di comprovare che gli acquisti dei carburanti si riferiscano ai beni strumentali utilizzati dalla stessa, va esclusa la deducibilità dei costi medesimi” (Cass. n. 8699 del 2014).

Nella specie, il giudice a quo si è attenuto al suddetto principio, in quanto, premesso l’indiscusso ricorso da parte della società contribuente alla procedura contabile c.d. di netting – della quale era contestata solo la irregolarità delle modalità di svolgimento – ha attestato – con una valutazione in fatto non suscettibile di sindacato in sede di legittimità – che la documentazione prodotta non consentiva di verificare l’inerenza dei costi per l’acquisto di carburante all’attività d’impresa.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di legge vigente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 2500,00 oltre accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2020.

Depositato in cancelleria il 22 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA