Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15616 del 15/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/07/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 15/07/2011), n.15616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11686-2007 proposto da:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA, in persona del Rettore in carica

e per il POLICLINICO DI CATANIA, in persona del Direttore

Amministrativo pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrenti –

contro

S.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 49/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 03/02/2007 r.g.n. 747/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata il 14 marzo 2002 il Tribunale di Catania, pronunciando sul ricorso proposto da S.G. nei confronti dell’Università degli Studi di Catania, dell’Azienda Policlinico di Catania e del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (costituitisi in giudizio eccependo l’infondatezza dell’azione e, il Ministero, il proprio difetto di legittimazione a resistere) per il riconoscimento, a decorrere dal 1 gennaio 1999, del proprio diritto alla equiparazione al 10^ livello retributivo del personale delle AUSL, e la condanna alle conseguenti differenze economiche, dichiarava – con sentenza non definitiva del 12 marzo 2002, contro cui era formulata riserva d’appello – la carenza di legittimazione del Ministero, e il diritto dello S. a percepire l’indennità a tal livello riferita, quantificando, poi, le somme dovute fino al 30 giugno 2002, con sentenza definitiva del 7 marzo 2003, in Euro 35.476. 72, comprensivi di accessori al 31 luglio 2002, e altresì condannando al pagamento agli accessori successivi , oltre alle spese del giudizio.

Osservava il Tribunale che lo S. era stato inquadrato al 7 livello come collaboratore tecnico presso l’Azienda Policlinico di Palermo da cui proveniva; Azienda da cui era stato poi equiparato, a decorrere dal 1 gennaio 1986, con Delib. C.D.A. 18 luglio 1998, ai sensi del D.P.R. n. 270 del 1987 e del D.P.R. n. 494 del 1987 al 9^ livello dei dipendenti della ASL percependo gli arretrati relativi;

che, trasferito a (OMISSIS), non aveva conservato il trattamento pari a detto livello e che, inquadrato, con provvedimento del 23 settembre 1996 del Direttore Amministrativo, nell’8^ qualifica come funzionario tecnico, non era stata attuata l’equiparazione al 10^ livello retributivo; che l’indennità prevista dalla L. n. 761 del 1979, art. 31 competeva al ricorrente essendo provato che il diritto alla equiparazione richiesta era stato riconosciuto già dal Policlinico di Palermo, e doveva perciò ritenersi acquisito, come rimarcato dal consolidato indirizzo giurisprudenziale in tema di mobilità del personale.

2. Appellavano tali pronunce l’Università degli Studi di Catania e l’Azienda Policlinico di Catania con ricorso del 9 giugno 2003, cui resisteva lo S., che proponeva appello incidentale.

Con sentenza del 25 gennaio – 3 febbraio 2007 la Corte d’Appello di Catania, definitivamente pronunciando, rigettava l’appello principale; in accoglimento dell’appello incidentale, condannava gli appellanti principali al pagamento delle ulteriori differenze economiche – oltre accessori – dal luglio 2002 all’adempimento effettivo; condannava gli appellanti al rimborso, in solido, delle spese processuali.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l’Università di Catania con un solo motivo.

Non ha svolto difesa alcuna la parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in un solo motivo.

Deduce l’avvocatura di Stato che l’amministrazione ha provveduto, in accordo con le aziende di riferimento e sentite le organizzazioni sindacali, a predisporre, in considerazione delle funzioni svolte dai dipendenti, le tabelle di equiparazione tra il personale universitario e quello ospedaliere che sono state approvate dal consiglio di amministrazione dell’ateneo con una Delib. 31 novembre 2001. Per quanto previsto da tale delibera il funzionario tecnico non laureato o non in possesso di laurea specifica è stato equiparato, al fine della corresponsione dell’indennità di equiparazione, all’assistente tecnico del servizio sanitario nazionale (ottavo livello) e non già come sostenuto dalla parte intimata al primo livello coadiutore (10^ livello). Ha pertanto formulato il seguente quesito di diritto: “dica la suprema corte di cassazione se – nei giudizi aventi ad oggetto l’indennità di equiparazione ai sensi delle disposizioni citate – l’indennità di equiparazione costituisca un accessorio alla prestazione effettiva di attività sanitaria con la conseguenza che non può essere invocato un diritto al mantenimento in assenza di tale attività.

2. Il ricorso è inammissibile per inadeguata ed irrituale formulazione del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c..

3. Può premettersi in diritto – come ha puntualmente rilevato l’Avvocatura di Stato – che l’indennità di cui si controverte, l’indennità di equiparazione, è disciplinata dal D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31 che prevede da una parte le caratteristiche della voce accessoria stabilendo che “Al personale universitario che presta servizio presso i policlinici e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e le unità sanitarie locali, anche se gestite direttamente dalle università, è corrisposta una indennità … , nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni ed anzianità”. D’altra parte la norma chiarisce le modalità di quantificazione della stessa e attribuisce l’obbligo di provvista alla struttura sanitaria che si avvale delle prestazioni sanitarie del dipendente universitario. In particolare la norma prevede che “Per la parte assistenziale, il personale universitario di cui ai precedenti commi assume i diritti e i doveri previsti per il personale di pari o corrispondente qualifica del ruolo regionale, secondo modalità stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui alla L. 23 dicembre 1978, n. 833 e tenuto conto degli obblighi derivanti dal suo particolare stato giuridico. Nei predetti schemi sarà stabilito in apposite tabelle l’equiparazione del personale universitario a quello delle unità sanitarie locali ai fini della corresponsione dell’indennità di cui al comma 1”.

Tale disposizione va letta congiuntamente alla L. n. 833 del 1978, art. 39 che, a sua volta, prevede che “Al fine di realizzare un idoneo coordinamento delle rispettive funzioni istituzionali, le regioni e l’università stipulano convenzioni per disciplinare, anche sotto l’aspetto finanziario: 1) rapporto nel settore assistenziale delle facoltà di medicina alla realizzazione degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale; 2) l’utilizzazione da parte delle facoltà di medicina, per esigenze di ricerca e di insegnamento, di idonee strutture delle unità sanitarie locali e l’apporto di queste ultime al compiti didattici e di ricerca dell’università. Tali convenzioni una volta definite fanno parte dei piani sanitari regionali di cui all’art. 11, comma 3. Le convenzioni devono altresì prevedere che le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura che sono attualmente gestiti direttamente dall’università, fermo restando il loro autonomo ordinamento, rientrino, per quanto concerne l’attività di assistenza sanitaria, nei piani sanitari nazionali e regionali …”.

La rado di tale disciplina è da una parte quella di garantire al personale universitario, che presta servizio presso le Aziende Policlinico e le altre Aziende Sanitarie, lo stesso trattamento economico goduto dai dipendenti ospedalieri adibiti alle medesime funzioni. D’altra rimette all’accordo tra l’Università e le strutture sanitarie che si avvolgono delle prestazioni sanitarie del personale universitario la definizione di apposite tabelle di equiparazione anche in considerazione del fatto che, sebbene l’indennità in questione deve essere corrisposta dall’Università, la provvista necessaria al pagamento della stessa è a carico delle strutture sanitarie presso cui opera il personale universitario. A tal fine è previsto che al suddetto personale universitario sia corrisposta una indennità – l’indennità di equiparazione di cui si discute – la cui quantificazione presuppone, in considerazione delle funzioni prestate, l’equiparazione tra le qualifiche universitarie e quelle ospedaliere.

Orbene ha sostenuto il Ministero ricorrente che, alla luce della disciplina vigente, l’Amministrazione ha provveduto, in accordo con le Aziende di riferimento e sentite le Organizzazioni Sindacali, a predisporre, in considerazione delle funzioni svolte, le tabelle di equiparazione tra il personale universitario e quello ospedaliero che sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione dell’ Ateneo con Delib. 31 novembre 2001. Per quanto previsto dalla suddetta delibera, il funzionario tecnico non laureato o non possesso di laurea specifica è stato equiparato al fine della corresponsione dell’indennità di equiparazione all’ex assistente tecnico del S.S.N. (8^ livello) e non, come sostenuto dalla parte intimata ricorrente, al 1^ livello ex coadiutore (10^ livello).

4. Orbene – tutto ciò premesso – deve considerarsi che i quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. da una parte è formulato in termini generici ed astratti, d’altra parte non è collegato alla ratio deciderteli della sentenza impugnata. La corte d’appello infatti ha respinto l’appello per il mancato assolvimento dell’onere probatorio in relazione alle -invocate e mai prodotte – tabelle approvate dal consiglio di amministrazione dell’Ateneo con Delib. 3 novembre 2008.

La corte d’appello ha dato atto di aver concesso termine al Ministero appellante per produrre tale documentazione, termine peraltro prorogato, senza che poi il Ministero la producesse. Il quesito di diritto si riferisce invece a una questione, peraltro per nulla trattata dalla Corte d’appello, consistente nella necessità dell’effettivo svolgimento di attività sanitaria al fine del mantenimento dell’indennità di equiparazione oggetto della controversia.

5. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese in mancanza di difese della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011

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