Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15616 del 09/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15616 Anno 2014
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE

ENTRATE,

in persona

del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,
in Roma Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,RICORRENTE
CONTRO
VANNINI GIANCARLO residente a Volterra,

INTIMATO

AVVERSO
la sentenza n.539/2011 della C.T.C. di Firenze Collegio n. 02 in data 26.05.2011, depositata il 17
giugno 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 21 maggio 2014, dal Relatore Dott.
1

Data pubblicazione: 09/07/2014

Antonino Di Blasi;
Nessuno è presente per il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.21202/2012 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:

pronunziata dalla CTC di Firenze, Collegio n. 02 il
26.05.2011 e DEPOSITATA il 17 giugno 2011.
Con tale decisione, la C.T.C. ha parzialmente accolto
l’appello, proposto dall’Agenzia Entrate, ritenuto
legittima e fondata la richiesta dell’Ufficio, sottesa
ad ottenere il pagamento dell’IVA dovuta per l’anno
1984, limitatamente al 50% ed imputando la residua metà
del reddito accertato alla di lui madre Bartoli Noemi.
2 – L’Agenzia ricorrente censura l’impugnata decisione,
per insufficiente motivazione su fatto controverso e
decisivo.
3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.
4 – La CTC, ha deciso nei sensi riferiti, evidenziando
che le operazioni bancarie verificate, avuto riguardo
all’importo dei movimenti ed al relativo numero,
inducevano, ragionevolmente, a ritenere la sussistenza
di “una vera e propria gestione parallela dell’azienda
in nero attraverso i conti intestati alla madre” e
facevano, quindi, “presumere un diretto coinvolgimento
2

l – E’ chiesta la cassazione della sentenza n.539/2011,

della madre Bartoli Noemi nella gestione dell’azienda
come socio di fatto.
5 – La questione posta dal mezzo, va esaminata, tenendo
conto del principio, espressione di un ormai
consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui

e/o illogica “quando il giudice di merito omette di
indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto
il proprio convincimento ovvero indica tali elementi
senza una approfondita disamina logico-giuridica,
rendendo in tal modo impossibile ogni controllo
sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento
(Cass.n.890/2006, n.1756/2006, n.2067/1998).
6 – L’impugnata sentenza non appare in linea con il
disposto di legge ed il richiamato principio, per non
avere indicato i concreti elementi utilizzati nell’iter
decisionale, ed altresì, per avere pretermesso e/o
avere effettuato una superficiale disamina logicogiuridica, degli elementi indicati dall’Agenzia ed in
ipotesi, idonei a giustificare una diversa decisione.
7 – Data la delineata realtà processuale, sulla base
dei richiamati principi, si propone, ai sensi degli
artt.375 e 380 bis cpc, di trattare la causa in Camera
di Consiglio e di accogliere il ricorso, per manifesta
fondatezza. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.
3

la motivazione deve ritenersi omessa e/o insufficiente

MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti
di causa;
Considerato che il Collegio condivide la relazione e

l’effetto, cassata l’impugnata decisione;
Considerato che la causa va, quindi, rimessa ad altra
sezione della CTR della Toscana, perché proceda al
riesame e, adeguandosi ai richiamati principi, decida
nel merito e sulle spese, anche del presente giudizio
di legittimità, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia alla CTR della Toscana.
Così deciso in Roma il 21 maggio 2014.

che alla relativa stregua il ricorso va accolto e, per

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