Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15615 del 22/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 22/07/2020), n.15615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17373-2018 proposto da:

REGIONE MOUSE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1293/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del MOLISE, depositata il 04/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

Fatto

RITENUTO CHE:

S.C. impugnava, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, l’avviso di accertamento relativo ad omesso pagamento di tasse automobilistiche dovute per l’anno 2012; la CTP, con sentenza n. 633/2017, accoglieva il ricorso;

la sentenza veniva impugnata dalla Regione Molise; la Commissione Tributaria Regionale del Molise, con sentenza indicata in epigrafe, respingeva l’appello ritenendo, in conformità ai Giudici di primo grado, che il diritto alla riscossione ed al recupero dell’imposta evasa fosse prescritto per decorso del termine triennale previsto dal D.Lgs. n. 953 del 1982;

avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione la Regione Molise, affidato ad unico motivo; il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con unico motivo si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica “violazione e falsa applicazione del D.L. n. 953 del 1982, art. 5, conv. in L. n. 53 del 1983, del D.L. n. 2 del 1986, art. 3 conv. in L. n. 60 del 1986 nonchè dell’art. 149 c.p.c., comma 3”, nonchè “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 e della L. n. 890 del 1982, art. 14 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 nonchè dell’art. 149 c.p.c., comma 3”;

la Regione lamenta, in particolare, che la CTR abbia errato nel ritenere tardivamente notificato l’atto impositivo nonostante la Regione avesse consegnato l’atto per la notifica al servizio postale entro il termine prescritto del terzo anno successivo a quello di imposta (31.12.2015), atto poi ricevuto dal contribuente alcuni giorni dopo, nel gennaio 2016.

la doglianza è fondata.

Questa Corte di legittimità (Cass. nn. 8867/2016, 22320/2014; 11457/2012; 15298/2008 ed altre) ha più volte affermato il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale sì producono – per il notificante – al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e – per il destinatario – al momento della ricezione, trova applicazione con riferimento non solo agli atti processuali (con riguardo anche agli effetti sostanziali da questi ultimi eventualmente prodotti, come stabilito da SSUU n. 24822/2015) ma anche agli atti d’imposizione tributaria, con la conseguenza che deve considerarsi tempestiva la spedizione dell’atto impositivo effettuata prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull’ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia in ipotesi avvenuta successivamente a tale scadenza, e ciò sul presupposto che il mancato verificarsi degli effetti della notificazione per il notificante non può essere fatta dipendere da un evento estraneo all’attività di impulso ed alla sfera organizzativa propria del medesimo, quale il tempo impiegato per la consegna al destinatario dall’agente notificatore, al quale il plico sia stato consegnato in tempo utile, e fermo restando che, per entrambe le parti, gli effetti della notificazione si producono comunque solo all’esito dell’effettivo perfezionamento dell’intero processo notificatorio;

ciò è quanto si desume dal principio generale affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 in sede di dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 149 c.p.c.. per le notificazioni a mezzo posta, poi recepito dal legislatore del citato art. 149 c.p.c., u.c., e segnatamente in materia tributaria – dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 6 (aggiunto dal D.L. 223 del 2006, art. 37, comma 27, lett. f), conv.in L. n. 248 del 2006), in base al quale “qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto”; 1.5. nel caso di specie, la decisione della CTR non risulta quindi conforme ai principi dianzi illustrati, non avendo considerato quale termine interruttivo la data (anteriore al 31 dicembre 2015) di consegna dell’avviso di accertamento all’agente postale per la notificazione, indipendentemente dalla sua consegna in data successiva;

sulla base dei rilievi espressi, la sentenza impugnata va conseguentemente cassata con rinvio al Giudice a quo, che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati ed esaminerà le questioni di merito rimaste assorbite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Molise, in diversa composizione, che regolerà anche le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2020.

Depositato in cancelleria il 22 luglio 2020

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