Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15615 del 09/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15615 Anno 2014
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE

ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,
in Roma Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,RICORRENTE
CONTRO
COMMERCIALE CAMPANA ABBIGLIAMENTO SRL in Liquidazione
con sede a Sant’Antimo,

in persona del legale

rappresentante pro tempore,

INTIMATA

AVVERSO
la sentenza n.431/39/2011 della C.T.R. di Roma
Sezione n. 39 in data 02.03.2011, depositata il 12
aprile 2011;

Data pubblicazione: 09/07/2014

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 21 maggio 2014, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Nessuno è presente per il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

depositata in cancelleria la seguente relazione:
l

E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.431.39.2011, pronunziata dalla CTR di Roma, Sezione
Staccata di Latina n. 39 il 02.03.2011 e DEPOSITATA il
12 aprile 2011.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello
dell’Agenzia Entrate, ritenendo e dichiarando che, nel
caso, l’Agenzia Entrate non aveva dato la prova dei
maggiori ricavi accertati.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso
di rettifica parziale, relativo ad IVA dell’anno 1994,
censura l’impugnata sentenza per motivazione
insufficiente e contraddittoria su fatto controverso e
decisivo, nonché per violazione e falsa applicazione
degli artt.52 e 54 del dpr n.633/1972.
3 – L’intimata società, non ha svolto difese in questa
sede.
4 – La questione posta dal primo motivo del ricorso,
sembra, possa essere esaminata e definita alla stregua
2

Nel ricorso iscritto a R.G. n.13241/2012 è stata

di principio, espresso da consolidato orientamento
giurisprudenziale.
Costituisce, in vero, ius receptum che “ricorre il
vizio

di

denunziabile

omessa
in

motivazione

sede di

della

legittimità,

sentenza,
ai

sensi

manifestazione di difetto assoluto o di motivazione
apparente, quando il Giudice di merito ometta di
indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto
il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi
senza una approfondita disamina logica e giuridica,
rendendo in tal modo impossibile ogni controllo
sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento”
(Cass.n.1756/2006,n.890/2006).
5 – Le argomentazioni poste a base dell’impugnata
decisione, nel caso, sembra non assolvano all’obbligo
motivazionale; trattasi di espressioni generiche che
non riferiscono ai concreti elementi utilizzati
nell’iter decisionale; altresì, risultano pretermessi
fatti e circostanze rilevanti agli effetti decisionali,
non essendo stato fatto riferimento alcuno alle
circostanze, che il locale in cui è stata rinvenuta la
documentazione risultava essere nella disponibilità
della contribuente e che i contenuti di detta
documentazione erano alla stessa riferibili.
3

dell’art.360, comma I n.5 cpc, nella duplice

6 – Data la delineata realtà processuale, si propone,
ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, di trattare la
causa in Camera di Consiglio e di accogliere il
ricorso, sotto il rilevato profilo, per manifesta
fondatezza. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti
di causa;
Considerato che il Collegio condivide la relazione e
che alla relativa stregua il ricorso va accolto e, per
l’effetto, cassata l’impugnata decisione;
Considerato che la causa va, quindi, rimessa ad altra
sezione della CTR del Lazio, perché proceda al riesame
e, adeguandosi ai richiamati principi, decida nel
merito e sulle spese, anche del presente giudizio di
legittimità, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia alla CTR del Lazio.
Così deciso in Roma il 21 maggio 2014.

MOTIVI DELLA DECISIONE

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