Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15614 del 27/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 27/07/2016, (ud. 30/06/2016, dep. 27/07/2016), n.15614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Presidente –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. CENTONZE Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1655-2010 proposto da:

M.A., in proprio e quale titolare della omonima Ditta

individuale, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

SALVATORE PORCO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DETTO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 81/2008 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 02/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/06/2016 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO CENTONZE;

udito per il controricorrente l’Avvocato PISANA che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. L’Agenzia delle Entrate, in data 15/06/2006, sulla base dello studio di settore n. (OMISSIS), emetteva avviso di accertamento nei confronti di M.A., relativo all’anno 2002, riguardante le imposte IRPEF, l’IRAP, l’IVA. e maggiori contributi previdenziali, cuì conseguiva l’irrogazione di una sanzione pecuniaria.

Avverso tale avviso il M. ricorreva davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Varese, chiedendone l’annullamento, sul presupposto dell’incongruità dell’accertamento induttivo sulla base del quale l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Saronno, aveva emesso il provvedimento impugnato.

La Commissione Tributaria, con sentenza del 23/03/2007, in accoglimento del gravame proposto, annullava l’atto impugnato.

2. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello, ribadendo la correttezza metodologica dell’accertamento induttivo eseguito in sede di emissione del provvedimento impositivo presupposto, richiamando la giurisprudenza di questa Corte sul valore probatorio degli studi di settore, che si riteneva disattesa.

La Commissione Tributaria Regionale di Milano, con sentenza del 05/11/2008, ìn accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, annullava la decisione impugnata.

3. Avvero tale sentenza il M., a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso.

Con il primo motivo si deduceva la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, conseguente al fatto che l’avviso presupposto era stato emesso pur avendo il M., già nel corso del procedimento di accertamento con adesione, documentato l’insussistenza dei maggiori ricavi contestati, evidenziando di trovarsi nelle condizioni di marginalità contributiva previste dalla C.M. 121/E dell’8 giugno 2000. Si evidenziava, in proposito, che il M. era un artigiano pensionato ultrasettantenne; non aveva dipendenti; aveva svolto attività artigianale occasionale; aveva interrotto la sua attività artigianale prima della conclusione del giudizio di secondo grado.

Con il secondo motivo si deduceva la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, conseguente al fatto che la Commissione Tributaria Regionale dì Milano non aveva dato conto delle giustificazioni addotte e documentate dai contribuente in sede di contraddittorio, omettendo di pronunciarsi e violando la giurisprudenza di legittimità consolidata sul punto.

Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.

3.1. Infine, l’Agenzia delle Entrate depositava controricorso del 15/02/2010, con il quale si contestavano le doglianze difensive poste a fondamento del ricorso introduttivo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

Deve, innanzitutto, rilevarsi l’infondatezza del primo motivo di ricorso, atteso che la Commissione Tributaria Regionale di Milano, nel valutare la congruità dei parametri applicati nello studio di settore n. (OMISSIS), dava conto delle deduzioni e delle allegazioni documentali del M., osservando che la dedotta condizione di pensionato non incideva sulla sua capacità contributiva, risultando ininfluente sull’organizzazione dei suol impegni lavorativi, riguardanti l’attività artigianale di riparazioni idrauliche.

Sul punto, la decisione impugnata risulta rispettosa della giurisprudenza di questa Corte che, sul valore probatorio degli studi di settore, ha costantemente affermato che la procedura di accertamento standardizzato si fonda sull’applicazione di criteri presuntivi, i quali non costituiscono un dato certo, ma soltanto l’estrapolazione statistica di una pluralità di elementi settoriali, elaborati sulla base dell’analisi di campioni di contribuenti (cfr. Sez. U, n. 26635 del 18/12/2009, Rv. 619693).

In questa cornice, la Commissione Tributaria Regionale di Milano si orientava correttamente, osservando che la condizione di lavoratore artigianale pensionato del M., al contrario di quanto dedotto nel giudizio di appello dal contribuente, costituiva un elemento sfavorevole nella valutazione della sua posizione reddituale.

La Commissione Tributaria Regionale di Milano, infatti, osservava che l’età avanzata del contribuente costituiva un elemento sintomatico della sua notevole esperienza professionale e della sua capacità contributiva, che dovevano essere valutate in una direzione armonica con le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate, avvalorando la presunzione di ricavi non dichiarati, così come evidenziato a pagina 2 della sentenza impugnata.

Queste ragioni processuali impongono di ribadire l’infondatezza del primo motivo di ricorso.

2. Dall’infondatezza dei primo motivo di ricorso discende l’infondatezza dell’ulteriore doglianza difensiva, atteso che, per te ragioni che si sono evidenziate nel paragrafo precedente, nessuna discrasia valutativa è ravvisabile in relazione all’applicazione al caso di specie dello studio di settore n. (OMISSIS), su cui la Commissione Tributaria Regionale di Milano si soffermava in termini ineccepibili nel passaggio esplicitato a pagina 2 del provvedimento impugnato.

Sul punto, inoltre, il ricorso in esame risulta generico, non indicando quali passaggi argomentativi della sentenza impugnata si connotano per la loro manifesta illogicità, nella direzione sopra richiamata, limitandosi a richiamare generiche incongruenze motivazionali, in realtà inesistenti, funzionali a dimostrare l’inapplicabilità al M. dei parametri propri della procedura standardizzata.

Queste ragioni processuali impongono di ribadire l’infondatezza del secondo motivo di ricorso.

3. Per queste ragioni, il ricorso proposto nell’interesse di M.A. deve essere rigettato.

Deve, infine, rilevarsi che ricorrono giustificate ragioni per compensare le spese del giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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