Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15614 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 09/05/2017, dep.22/06/2017),  n. 15614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1098-2016 proposto da:

SOCIETA’ AGRICOLA BIO SAN CARLO di P.S. & C. S.A.S. –

C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 46, presso lo

studio dell’avvocato PETROLO, che la rappresenta e difende

unitamente e disgiuntamente all’avvocato EMILIO NEGRO;

– ricorrente –

contro

F.F., F.B., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA RICASOLI 7, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE RICCI,

che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO

ZURLINI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1621/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 22/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/05/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Bologna sezione specializzata agraria ha rigettato l’appello proposto dalla Società Agricola Bio San Carlo contro la sentenza del Tribunale di Modena – sezione specializzata agraria, che aveva accolto le domande proposte nei confronti della detta società da F.F. e F.B. per far accertare la scadenza al 31 marzo 2013 del contratto di affitto stipulato con la convenuta, per la durata di sette anni, avente ad oggetto il fondo rustico sito in (OMISSIS) descritto in atti, con condanna al rilascio; con la sentenza di primo grado erano state rigettate le domande riconvenzionali della società volte, in via principale, ad ottenere l’accertamento della conclusione, alla data del 23 febbraio 2013, di un nuovo contratto verbale di affitto, nonchè la condanna degli attori al risarcimento del danno conseguente alla cancellazione del terreno affittato dall’anagrafe aziendale terreni ed, in via subordinata, al pagamento dei miglioramenti e degli incrementi ed al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale e abuso del diritto;

la Corte d’appello, dopo aver nuovamente esaminato il materiale istruttorio, ha concluso che non vi fosse la prova della stipulazione di un nuovo contratto (essendosi fermate le trattative intercorse tra le parti alla formulazione di una proposta non accettata) ed ha perciò confermato le statuizioni del Tribunale di scadenza dell'(originario ed unico) contratto di affitto e di condanna della società al rilascio del fondo; ha ritenuto inammissibili perchè generici gli altri motivi di appello e comunque corretta la decisione di primo grado circa il rigetto delle domande riconvenzionali della conduttrice;

la Società Agricola BIO SAN CARLO propone ricorso con cinque motivi;

F.F. e F.B. si difendono con controricorso;

ricorrendo uno dei casi previsti dall’art. 375 c.p.c., comma 1, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

il decreto è stato notificato come per legge;

la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con i primi tre motivi è censurato il rigetto dell’appello in merito alla dedotta stipulazione di nuovo contratto di affitto, che la Corte di merito ha escluso ritenendola non provata e ritenendo, al contrario, che fosse stata provata soltanto l’esistenza di una proposta contrattuale;

col primo motivo si censura la mancata ammissione del giuramento decisorio; col secondo la mancata ammissione di alcuni capitoli di prova per interrogatorio e per testi e la dichiarazione di incapacità a testimoniare di tale P.F.; col terzo, la qualificazione in termini di proposta di quello che sarebbe stato -secondo la ricorrente – un nuovo accordo contrattuale;

i motivi sono inammissibili per le seguenti ragioni:

1) carenza di interesse in riferimento alla censura che riguarda l’applicabilità – ritenuta dalla Corte, ed esclusa invece dalla ricorrente – dell’art. 1350 c.c., n. 8, poichè si tratta di una soltanto delle molteplici ragioni per le quali la Corte d’appello ha ritenuto inammissibili ed irrilevanti sia il giuramento decisorio che la prova per testi sui capitoli non ammessi;

2) insindacabilità in cassazione della valutazione del giudice di merito circa la decisività delle prova (per giuramento e per testi) e circa la sufficienza delle circostanze e del numero dei testi in riferimenti ai quali la prova è stata ammessa, se non sotto il profilo del vizio di motivazione (non dedotto nel caso di specie);

3) non specificità della contestazione riguardante l’affermazione dell’incapacità a testimoniare del teste Fausto Poggioli, che la Corte di merito ha basato sulla partecipazione dello stesso quale familiare all’attività di impresa dell’appellante e che la ricorrente tende ad escludere sulla base di una soggettiva interpretazione delle risultanze documentali; per di più, rispetto a queste ultime, il motivo è palesemente lacunoso, non essendo stato riportato il contenuto nè essendo stata indicata l’ubicazione del documento (visura camerale) della cui interpretazione si tratta;

4) inammissibilità di ogni deduzione svolta in merito all’interpretazione data dal giudice alla corrispondenza ed agli incontri tra le parti che la Corte territoriale ha reputato aver dato luogo, nel contesto di trattative, ad una proposta contrattuale non seguita da accettazione: contrariamente a quanto si assume in ricorso, si tratta di censure estranee all’art. 360 c.p.c., n. 4 tutt’al più riconducibili al vizio di insufficienza della motivazione (comunque non più formulabile con ricorso per cassazione, rilevando il vizio di motivazione solo in presenza dei presupposti dell’art. 360 c.p.c., n. 5 norma quest’ultima non evocata in ricorso; nè evocabile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., u.c., trattandosi di fattispecie della c.d. doppia conforme); non può certo ritenersi che, nel caso di specie, la motivazione sia totalmente mancante o apparente, avendo la Corte ampiamente esposto l’iter logico giuridico seguito per giungere alla decisione (fondata sul testo del fax contenente la proposta contrattuale e sulla prova testimoniale: cfr. pagg. 5-6 della sentenza);

col quarto motivo si censura la sentenza nella parte in cui ha confermato la decisione del tribunale circa la legittimità della cancellazione del fondo dato in affitto dall’Anagrafe dei terreni, dalla quale secondo la ricorrente sarebbero derivati danni risarcibili;

il motivo è formulato nei seguenti testuali termini: “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per nullità della sentenza o del procedimento per avere, in violazione degli art. 112115 e 116 c.p.c. avuto anche riferimento all’art. 11 DLT 150/2011 dichiarato legittima la cancellazione dall’Anagrafe Terreni e rigettato la domanda risarcitoria”; col quinto motivo si censura la sentenza nella parte in cui ha deciso sui motivi di appello concernenti le altre domande riconvenzionali della società conduttrice, rigettate dal primo giudice;

il motivo è formulato nei seguenti testuali termini: “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per nullità della sentenza e/o del procedimento per non avere, in violazione degli artt. 230, 244 e 245 c.p.c., avuto riferimento anche all’art. 2724 c.c. e della L. n. 203 del 1982, art. 16 e con violazione dell’art. 116 c.p.c., non ammesso prove finalizzate a comprovare l’abuso di diritto, escluso l’abuso di diritto, rigettato la richiesta di indennizzi per le migliorie e trasformazioni fondiarie, rigettato le domande volte al risarcimento dei danni subiti in dipendenza della risoluzione del contratto di affittanza anticipatamente rispetto ai termini presupposti e concordati fra le parti”;

la rubrica dell’uno e dell’alto dei motivi in esame manifesta un difetto di specificità che li rende inammissibili;

infatti, la Corte d’appello ha reputato inammissibile il motivo di gravame concernente la cancellazione dall’Anagrafe dei Terreni perchè “del tutto generico e quindi inammissibile in quanto l’appellante non ha criticato la motivazione in base alla quale il tribunale ha ritenuto legittima la cancellazione dall’Anagrafe dei terreni, essendosi limitato a rappresentare i pregiudizi subiti per effetto della cancellazione” (pag. 7 della sentenza);

la Corte d’appello ha deciso negli stessi termini in riferimento ai motivi di gravame di cui è detto nel quinto motivo di ricorso, reputandoli inammissibili perchè generici; dette statuizioni di inammissibilità avrebbero dovuto essere censurate lamentando la violazione dell’art. 342 c.p.c., non la violazione delle norme indicate nelle rubriche (che riproducono quelle dei motivi di appello, cui la ricorrente ha aggiunto soltanto il riferimento all’art. 360, n. 4); infatti, le norme delle quali è denunciata la violazione attengono al merito delle questioni, non alla ragione di rito che sta a base della decisione d’appello;

i motivi quarto e quinto sono quindi inammissibili per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4;

in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, poichè si tratta di controversia in materia agraria, quindi esente.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.300,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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