Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15614 del 09/07/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 15614 Anno 2014
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: DI BLASI ANTONINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LANDUCCI CLAUDIO & C. SAS con sede a Lucca, in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa, giusta procura a margine del ricorso, dagli
Avvocati Giuseppe Biagio Ciollaro e Francesco Scacchi,
domiciliata nello studio del secondo in Roma, Via
Crescenzio,
19
RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA DELLE
ENTRATE,
in persona del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
CONTRORI CORRENTE
Data pubblicazione: 09/07/2014
E EQUITALIA CENTRO SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore,
INTIMATA
AVVERSO
la sentenza n.120/31/2011 della C.T.R. di Firenze Sezione n. 31 in data 15.07.2011, depositata il 04
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 21 maggio 2014, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Nessuno è presente per il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.6965/2012 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l
E’
chiesta
la
cassazione
della
sentenza
n.120/31/2011, pronunziata dalla C.T.R. di Firenze
Sezione n.31, il 15.07.2011 e DEPOSITATA il 04.10.2011.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello
della società, e quindi, confermato quella di primo
grado, che aveva rigettato l’originario ricorso dalla
stessa presentato avverso le cartelle, emesse ex art.36
bis del dpr n.600/1973, relativamente al maggior
reddito accertato per l’anno 2004.
2)La società, censura l’impugnata decisione sulla base
di cinque mezzi.
3)L’Agenzia,
giusto controricorso,
2
ha chiesto il
ottobre 2011;
rigetto dell’impugnazione, mentre l’intimata Equitalia
Centro spa, non ha svolto difese in questa sede.
4) Va esaminata, in via preliminare, la questione
relativa alla integrità del contraddittorio.
In vero, l’accertamento in questione, secondo quanto si
prodotto da una
appello ha partecipato solo la società, odierna
ricorrente, e non anche soci. Ciò stante, in
applicazione del principio affermato dalle sezioni
Unite a mente del quale “La unitarietà
dell’accertamento che è (o deve essere) alla base della
rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società
ed associazioni di cui all’art.5 del TUIR e dei soci
delle stesse (art.40 dpr n.600/1973) e la conseguente
automatica imputazione dei redditi della società a
ciascun socio proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili, indipendentemente dalla
percezione degli stessi, comporta che il ricorso
proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso
un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente
la società ed i soci (salvo che questi prospettino
questioni personali), i quali tutti devono essere parte
nello stesso processo, e che la controversia non può
essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi
3
evince dall’impugnata sentenza, attiene al reddito
(art.14 comma I ° d.lgs n.546/1992), perché non ha ad
oggetto la singola posizione debitoria del o dei
ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune
a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta
nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi
dell’obbligazione(Cass.SS.UU.n.1052/2007); trattasi
pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario
originario, con la conseguenza che:
il ricorso proposto anche da uno soltanto dei
soggetti interessati, destinatario di un atto
impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente
collettivo e il giudice adito in primo grado deve
ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che
non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti
separatamente, ai sensi dell’art.29 d.lgs 546/1992);
il giudizio celebrato senza la partecipazione di
tutti i litisconsorzi necessari è nullo per violazione
del principio del contraddittorio di cui agli artt.101
cpc e 111 secondo comma Cost. e trattasi di nullità che
può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del
procedimento, anche di ufficio – (Cass. SS.UU. 4 giugno
2008 n.14815).
5) Posta la realtà fattuale, si ritiene, sussistano i
presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di
4
comuni della fattispecie costitutiva
Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt.375 e
380 bis cpc, con pronuncia che dichiari la nullità
dell’intero giudizio, rimettendo la causa al giudice di
primo grado per i provvedimenti di competenza.
Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso
dell’Agenzia Entrate e gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide tutte le
argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella
relazione;
Considerato che,
preliminare,
alla relativa stregua,
in via
la
nullità
deve
essere
rilevata
dell’intero giudizio;
Considerato, infatti, che l’accertamento in questione
attiene al reddito di una SAS e che al giudizio ha
partecipato solo la società e non anche i soci;
Considerato
che
trattasi
di
fattispecie
di
litisconsorzio necessario originario, con la
conseguenza che il giudizio celebrato, come nel caso,
senza la partecipazione di tutti i litisconsorti
necessari è nullo per violazione del principio del
contraddittorio di cui agli artt.101 cpc e 111 secondo
comma Cost. e trattasi di nullità che può e deve essere
5
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche
di ufficio”(Cass. SS.UU.
4 giugno 2008 n.14815), con
la conseguenza che la causa va rimessa al giudice di
primo grado, perché, adottati i provvedimenti sottesi a
garantire l’integrità del contraddittorio nei confronti
Considerato che, conseguendo la presente decisione alla
applicazione
di
principio
affermato
da
recente
pronuncia delle Sezione Unite di questa Corte, le spese
del presente giudizio di legittimità e delle pregresse
fasi di merito, vanno compensate;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Dichiara la nullità degli atti successivi alla
costituzione in giudizio della ricorrente in prime cure
e delle sentenze di primo e secondo grado e rimette la
causa alla CTP di Firenze; compensa le spese
dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 21 maggio 2014.
dei litisconsorzi necessari, decida nel merito;