Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15613 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. I, 30/06/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 30/06/2010), n.15613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.P.G., elettivamente domiciliato in Roma, Viale

Angelico 36/b, presso l’avv. Massimo Sardigli, rappresentato e

difeso dall’avv. DIAZ Pietro per procura in atti;

– ricorrente –

contro

C.M., Dirigente pro tempore del Settore 7^ Comando di

Polizia Municipale del Comune di (OMISSIS), in nome e per conto del

Comune di (OMISSIS), e COMUNE DI ALGHERO, in persona del Sindaco pro

tempore;

– intimati –

avverso le ordinanze del Presidente del Tribunale di Sassari in data

1 luglio 2008, n. 2183/08, e in data 8 ottobre 2008, n. 3086/08;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio in

data 17 dicembre 2009 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. SGROI Carmelo, che nulla ha osservato.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’avvocato del ricorrente:

“il Consigliere relatore, letti gli atti depositati;

Ritenuto che:

1. G.P.G., Giudice di Pace di Alghero, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di sette motivi, avverso l’ordinanza in data 9 ottobre 2008, con la quale il Presidente del Tribunale di Sassari ha accolto l’istanza di ricusazione, proposta nei suoi confronti, in nome e per conto del Sindaco di (OMISSIS), da parte di C.M., dirigente della Polizia Municipale dello stesso Comune;

1.1. le parti intimate non hanno svolto difese;

Osserva:

2. il ricorso per cassazione appare inammissibile; infatti l’ordinanza che provvede sull’istanza di ricusazione non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, in quanto pur avendo natura decisoria, manca del necessario carattere di definitività, potendo il suo contenuto essere riesaminato nel corso dello stesso (Cass. 2002/4297; 2004/14164, 2006/15780); inoltre nel giudizio di ricusazione non è possibile individuare una controparte; il diritto del litigante ad essere giudicato da un giudice terzo e imparziale si estrinseca, infatti, solo nei confronti dell’ordinamento, non sussistendo un contrapposto diritto del giudice a decidere la lite assegnatagli e non essendo ipotizzabile un interesse della controparte del giudizio di merito ad interferire nel giudizio di ricusazione (Cass. 2001/14753/01; 2008/27404);

3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si ritiene che il giudizio possa essere trattato in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha rilevato preliminarmente che il ricorso per cassazione – proposto dal G. nei confronti di C.M., quale Dirigente pro tempore del Settore 7^ Comando di Polizia Municipale del Comune di (OMISSIS), ma notificato anche al Comune di Alghero, in persona del Sindaco pro tempore, avverso le ordinanze in data 1 luglio 2008, n. 2183/08, e in data 8 ottobre 2008, n. 3086/08, con le quali il Presidente del Tribunale di Sassari ha accolto l’istanza di ricusazione, presentata dalla C. nei confronti del G. nella sua qualità di Giudice di pace di Alghero – è stato notificato alle parti intimate, che non hanno svolto attività difensiva, a mezzo del servizio postale e che tuttavia non sono stati dal ricorrente prodotti in giudizio gli avvisi di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, non risultando neppure in atti che il difensore del ricorrente abbia chiesto di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c., per il deposito dell’avviso eventualmente non ricevuto ed abbia offerto la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1 (Cass. S.U. 2008/627);

B1) considerato che, in caso di mancata produzione del suddetto avviso di ricevimento – costituente prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e dunque dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio – e in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita (al di fuori della rimessione i termini alle condizioni sopraindicate) la mera concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass. S.U. 2008/627; Cass. 2008/9342; 2009/1694);

ritenuto che le considerazioni che precedono conducono alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso e che tuttavia nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, non avendo gli intimati svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

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