Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15613 del 22/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 22/07/2020), n.15613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34662-2018 proposto da:

COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato EZIO TOMASELLO;

– ricorrente –

contro

A.C., P.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2014/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 16/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

i contribuenti impugnavano gli avvisi di accertamento relativi ad ICI pagati solo per l’aliquota agevolata e non per quella ordinaria relativi a diverse annualità 2010 e 2011 e aventi ad oggetto un immobile sito nel comune di Palermo;

la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello dei contribuenti affermando che ai sensi del regolamento comunale ICI, art. 8, vigente ratione temporis, per la violazione dell’obbligo della comunicazione di cui all’art. 2, comma 2 (ossia di comunicare l’esistenza di un immobile costituente abitazione principale ancorchè concesso in comodato d’uso gratuito, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, nella specie abitato dal figlio) è prevista solo una sanzione amministrativa di 500 Euro per ogni immobile non dichiarato, ma non anche la decadenza dell’agevolazione;

il comune di Palermo proponeva ricorso affidato ad unico motivo di impugnazione mentre i contribuenti non si costituivano.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il comune di Palermo lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, in combinato disposto con il regolamento ICI del comune di Palermo, artt. 2 e 5 e con il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, per avere la CTR erroneamente affermato che la violazione dell’obbligo di comunicazione comporta solo una mera sanzione amministrativa e non anche la decadenza dall’agevolazione;

ritenuto che il motivo è fondato in quanto l’ampiezza della delega conferita dal citato D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59 al Comune nello stabilire mediante regolamento l’an e il quomodo delle tariffe agevolate per l’ICI rende legittima la possibilità per lo stesso Comune di stabilire con regolamento le condizioni per poter usufruire di tali benefici fiscali, anche perchè la comunicazione che un determinato immobile costituisce abitazione principale, lungi dall’essere un irragionevole onere posto a carico del contribuente fine a sè stesso, costituisce il mezzo attraverso il quale il Comune può essere messo in grado di controllare l’effettiva sussistenza dei requisiti per ottenere il beneficio e d’altra parte le norme agevolative in materia fiscale sono di stretta interpretazione (Cass. 6 maggio 2019, n. 11795; Cass. 5 luglio 2018, n. 17642);

ritenuto pertanto che il ricorso del comune di Palermo va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 22 luglio 2020

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