Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15613 del 22/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 09/05/2017, dep.22/06/2017), n. 15613
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 5577 del ruolo generale dell’anno
2017, proposto da:
AXA ASSICURAZIONI S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato
Giuseppe Incannò (C.F.: NCN GPP 54M19 A345R);
– ricorrente –
nei confronti di:
B.M., (C.F.: (OMISSIS));
I.M. (C.F.: (OMISSIS));
L.B.V. (C.F.: (OMISSIS));
– intimati –
per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza
della Corte di Cassazione n. 3146/2017, pubblicata in data 7
febbraio 2017;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in
data 9 maggio 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
La richiesta correzione riguarda l’indicazione della posizione di controricorrente nel giudizio di legittimità della società Axa Assicurazioni S.p.A. (con l’indicazione del suo difensore e del suo esatto codice fiscale), erroneamente indicata come mera intimata nell’epigrafe e nell’esposizione dei fatti di causa del provvedimento in oggetto.
Effettivamente l’omissione risulta ricollegabile a mero errore materiale, non essendovi dubbio che la società Axa Assicurazioni S.p.A. aveva regolarmente svolto attività difensiva nel giudizio di legittimità, provvedendo a notificare controricorso. Dunque l’istanza di correzione può trovare accoglimento.
PQM
La Corte:
accoglie l’istanza di correzione di errore materiale e per l’effetto dispone che nell’ordinanza di questa Corte n. 3146/2017, pubblicata in data 7 febbraio 2017, siano effettuate le seguenti correzioni:
a) nell’epigrafe, laddove è scritto:
“AXA ASSICURAZIONI S.p.A. (C.F.: non dichiarato), in persona del legale rappresentante pro tempore – intimata -”
debba invece intendersi:
“AXA ASSICURAZIONI S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al controricorso, dall’avvocato Giuseppe Incannò (C.F.: NCN GPP 54M19 A345R) – controricorrente -“;
b) nell’esposizione dei “Fatti di causa”, laddove è scritto:
“Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società intimata”;
debba invece intendersi:
“Resiste con ulteriore controricorso la Axa Assicurazioni S.p.A.” dispone che la Cancelleria provveda alle necessarie annotazioni.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017