Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15613 del 09/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15613 Anno 2014
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Vecchione Antonio, elett.te dom.to in Roma, alla via Po n. 9, presso lo studio dell’avv.
Francesco Napolitano, dal quale è rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Alessandra Militerno, giusta procura in atti Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
490/7/12

depositata il 3/12/2012;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di_ consiglio del giorno 21/5/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 13301/13

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 09/07/2014

La controversia promossa da Vecchione Antonio contro l’Agenzia delle Entrate è stata
definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla
Agenzia contro la sentenza della CTP di Caserta n. 558/10/11 che aveva accolto il
ricorso avverso la cartella di pagamento n. 02820110033735406002 . Il ricorso proposto si
articola in tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate..

. Il presidente ha fissato l’udienza del 21/5/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di
Consiglio.
Motivi della decisione
Con primo motivo il ricorrente assume la violazione dell’art. 53 del d.lgs. 546/92 laddove la
CTR non avrebbe riscontrato la inammisibilità dell’appello.
Con secondo motivo il ricorrente assume la nullità della decisione per avere i giudici emesso una pronuncia disancorata dai motivi di appello.
Le censure sono infondate. L’indicazione dei motivi di appello nel processo tributario, ai
sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, non deve, infatti, necessariamente consistere in una
rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno del gravame, essendo,
per contro, sufficiente un’esposizione chiara ed univoca – sia pure sommaria – della domanda
rivolta al giudice di appello e delle ragioni della doglianza. Ne discende che i motivi di appello ben possono essere ricavati, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, o dal richiamo, in esso contenuto, di specifici atti del procedimento (Cass. 1224/07, 7393/11). La decisione impugnata risulta peraltro motivata con riferimento a quanto dedotto dall’Ufficio in sede di appello.
Con terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 7 del d.l. 269/2003 e dell’art. 3
del d.lgs. 472/97, laddove la CTR ha ritenuto applicabile al contribuente una sanzione senza
che allo stesso, anteriormente all’entrata in vigore del d.l. 269/2003, non fosse stata notificata alcuna violazione.
La censura è fondata per quanto di ragione. Questa Corte, in tema di sanzioni amministrative
per violazione delle norme tributarie, ha ripetutamente affermato (Sez. 5, Sentenza n. 8848
del 16/04/2014 ; Sez. 5, Sentenza n. 8733 del 10/04/2013) che la statuizione di cui all’art. 7,
primo comma, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, che pone le stesse, se relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con perso-

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 13301/13

Ordinanza pag. 2

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso

nalità giuridica, esclusivamente a carico di questi ultimi, non è applicabile retroattivamente,
poichè il citato art. 7, al terzo comma, espressamente lo esclude.
La contestazione dell’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti nel 2001 al Vecchione, secondo quanto affermato dall’Agenzia in sede di appello, nonché in sede di controricorso, se accertata dal giudice di merito, comporterebbe l’applicabilità alla fattispecie in

l’ente collettivo è responsabile della violazione, in solido con l’autore materiale di essa (espressamente in termini, vedi Cass. 12 dicembre 201 1,n. 26507) e la conseguente inapplicabilità del disposto dell’art. 7 cit..
Tale accertamento dovrà essere pertanto operato dalla CTR della Campania, cui la presente
causa viene rimessa anche per la liquidazione delle spese.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della
Campania
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso ccpglie il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo
Campania t
Così deciso in Roma, 21/5/2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

ad Ara sezione della CTR della

questione del disposto dell’art. 11 del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11, in forza del quale

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