Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15612 del 30/06/5201
Cassazione civile sez. I, 30/06/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 30/06/2010), n.15612
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –
Dott. DODONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.M. elett.te dom.to in Roma via Fabio Massimo n. 88 presso
l’avv. Domenico Calderone – Studio legale Rocco Bianco.
– ricorrente –
contro
Questore di Perugia rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura
Generale dello Stato e dom.to in Roma via dei Portoghesi n 12.
– controricorrente –
e
Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro-tempore;
– intimato –
avverso il decreto del Giudice di Pace di Torino emesso in data
07.04.2008;
udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal rel. Cons. Dr.
Onofrio Fittipaldi;
udito il P.G. nella persona del Dott. Marco Pivetti che ha confermato
la relazione scritta.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Che il cittadino extracomunitario S.M. ha proposto ricorso per Cassazione avverso il provvedimento del G.d.P. di Torino del 07.04.2008 che, ha respinto l’opposizione proposta avverso il decreto del Questore di Perugia notificato in data 04.04.2007;
ha resistito con controricorso il Questore di Perugia, non ha svolto attività difensiva il Ministero dell’interno; il ricorso proposto dal cittadino extracomunitario è inammissibile sotto diversi profili:
a) perchè non risulta sottoscritto da difensore iscritto nel l’apposito albo degli avvocati cassazionisti;
b) perchè i motivi non si concludono con l’esposizione del quesito di diritto previsto dall’art. 366 bis c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con spese a carico del ricorrente.
Si da atto che la motivazione del presente provvedimento è stata estesa dal Presidente del Collegio a causa di impedimento del Cons. Fittipaldi, meglio specificato nel decreto in data 10 marzo 2010.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 900/00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010