Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15612 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 09/05/2017, dep.22/06/2017),  n. 15612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 2155 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

A.G., titolare della Farmacia della Scimmia (P.I.:

(OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Mauriello

(C.F.: MRL GPP 54R21 F9125);

– ricorrente –

nei confronti di:

– AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI (OMISSIS) CENTRO, in persona del

legale rappresentante pro tempore (C.F.: non indicato)

– BANCO DI NAPOLI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore (C.F.: non indicato)

– A.E. (C.F.: non indicato);

– M.G. (C.F.: non indicato);

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n.

12690/2016, pubblicata in data 22 novembre 2016;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 9 maggio 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.G. ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione ha dichiarato improcedibile l’esecuzione dallo stesso promossa nei confronti della ASL Napoli (OMISSIS) Centro (e nel corso della quali erano intervenuti altresì i creditori A.E. e M.G.), avendo rilevato di ufficio l’impignorabilità delle somme assoggettate ad espropriazione presso il tesoriere dell’ente.

L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Napoli, con compensazione delle spese di lite.

Ricorre l’ A., sulla base di due motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere rigettato.

Il ricorrente A. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 24 Cost. nonchè art. 132 c.p.c., n. 4 (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

I due motivi di ricorso sono connessi e da esaminare congiuntamente, in quanto entrambi diretti a censurare il capo della pronunzia del tribunale relativo alla compensazione delle spese di lite, giustificata sulla base della considerazione della “natura giurisdizionale del provvedimento impugnato” e della “mancata costituzione dell’ASL”.

Essi sono manifestamente infondati.

E’ lo stesso ricorrente che precisa come nella specie sia applicabile la formulazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, in base alla quale la compensazione delle spese di lite, in assenza di reciproca soccombenza, è consentita soltanto ove ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, e che richiama l’indirizzo di questa Corte secondo il quale tali ragioni devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (da indicare espressamente), senza che possa darsi meramente rilievo alla “natura dell’impugnazione”, o alla “riduzione della domanda in sede decisoria”, ovvero alla “contumacia della controparte”, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest’ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21083 del 19/10/2015, Rv. 637492 – 01; in senso sostanzialmente conforme, cfr. ad es.: Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14411 del 14/07/2016, Rv. 640558 – 01; Sez. 6 – 1, Sentenza n. 901 del 23/01/2012, Rv. 621270 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24634 del 19/11/2014, Rv. 633429 – 01).

Orbene, nella specie, sebbene la formulazione della motivazione sul punto da parte del giudice di merito risulti estremamente sintetica – e forse anche poco felice sul piano dell’espressione letterale – essa è comunque sufficiente a consentire di comprendere quali siano le eccezionali ragioni – attinenti a specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa – ritenute sussistenti a fondamento della compensazione, con i chiarimenti e le integrazioni che seguono.

Risulta in primo luogo chiaro che, con il richiamo alla “natura giurisdizionale del provvedimento impugnato”, il giudice di merito abbia inteso (sia pure con espressione impropria) far riferimento al rilievo di ufficio dell’impignorabilità delle somme aggredite in via esecutiva dai creditori dell’ASL e alla conseguente pronunzia di ufficio dell’improcedibilità dell’esecuzione, al di fuori di qualunque opposizione, e anche di un mero sollecito da parte dell’ente debitore, il quale non si era nemmeno costituito nel corso del processo esecutivo.

In quest’ottica, è poi evidente che anche il riferimento alla “mancata costituzione dell’ASL” non ha riguardo alla sua contumacia nel giudizio contenzioso di opposizione ma alla mancata costituzione nel corso del processo esecutivo al fine di evidenziare l’eventuale impignorabilità delle somme assoggettate ad espropriazione.

In sostanza, il giudice del merito ha ritenuto che in caso di opposizione agli atti esecutivi proposta dal creditore avverso un provvedimento del giudice dell’esecuzione pronunziato di ufficio e al di fuori di qualunque sollecitazione dell’ente debitore, neanche costituito nel processo esecutivo (oltre tutto in una fattispecie in relazione alla quale è finanche discusso che il predetto rilievo di ufficio sia effettivamente consentito), si configuri una situazione eccezionale attinente ad un aspetto della controversia decisa, che giustifica, pur in mancanza di una reciproca soccombenza delle parti, la compensazione delle spese di lite.

Sotto questo aspetto la motivazione del provvedimento impugnato non può in alcun modo ritenersi omessa o meramente apparente, nè essa risulta logicamente contraddittoria, di modo che la violazione delle disposizioni invocate dal ricorrente (artt. 91 e 92 c.p.c.; art. 132 c.p.c., n. 4; art. 24 Cost.) è certamente da escludere.

2. Il ricorso è rigettato.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede. Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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