Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15612 del 15/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/07/2011, (ud. 13/04/2011, dep. 15/07/2011), n.15612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO

9, presso lo studio TRIFIRO1 & PARTNERS, rappresentata e

difesa

dall’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTRANTO 39,

presso lo studio dell’avvocato CARDILLI RAFFAELE, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MORO GIANCARLO, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 308/2008 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 22/12/2008 R.G.N. 623/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato ZUCCHINALI PAOLO per delega TRIFIRO’ SALVATORE;

udito l’avvocato CARDILLI RAFFAELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso, in

subordine accoglimento per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 13/5 – 22/12/08 la Corte d’Appello di Venezia, pronunziando sull’impugnazione proposta dalla S.p.A Poste Italiane avverso la sentenza n. 722/06 del giudice del lavoro del Tribunale dello stesso capoluogo Veneto che aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorso con B.L. dal 23/12/02 e condannato la datrice di lavoro al ripristino del rapporto oltre che al pagamento delle retribuzioni dal 21/4/05, rigettò l’appello e condannò la società postale al pagamento delle spese del grado.

Nell’addivenire a tale convincimento la Corte territoriale spiegò che era da condividere l’iter argomentativo adoperato dal primo giudice per il quale nel contratto per prestazioni di lavoro temporaneo oggetto di causa non era stata specificata la causale dell’assunzione, essendo solo genericamente richiamati i casi in cui era possibile ricorrere al lavoro temporaneo a tempo determinato in base ai contratti collettivi dell’impresa utilizzatrice, nella fattispecie la s.p.a Poste Italiane, che, da parte sua, nemmeno aveva dimostrato la ricorrenza delle condizioni per il ricorso alla tipologia dei contratti a termine; ne conseguiva che l’assunzione in esame era stata eseguita in un contesto posto al di fuori del sistema eccezionale delineato dalla L. n. 196 del 1997, per cui la sanzione di cui all’art. 10, comma 2, di tale legge, prevista per l’impresa fornitrice di lavoro, non poteva non operare anche nei confronti di quella utilizzatrice, pena un inconcepibile vuoto di tutela del lavoratore da parte dell’ordinamento a fronte del rischio di comportamenti elusivi della suddetta normativa.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso le Poste Italiane s.p.a che affidano l’impugnazione a tre motivi di censura.

Resiste con controricorso la B.. La ricorrente deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della L. 24 giugno 1997, n. 196, artt. 1, 3 e 10 dell’art. 25 del CCNL 11 gennaio 2001, nonchè dell’art. 3 dell’Accordo Interconfederale Confindustria del 16 aprile 1998 e dell’Accordo sindacale del 4 dicembre 2002 in connessione con l’art. 1362 cod. civ..

Si ritiene, in pratica, che il richiamo ai casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell’impresa utilizzatrice, contenuto nel contratto stipulato tra la società fornitrice e la B. in data 23/12/02, sia da considerare sufficiente ai fini della individuazione della relativa causale e che, in ogni caso, anche a voler ritenere sussistente una ipotetica forma di omissione, non potrebbe mai essere adottata la sanzione della instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato direttamente in capo all’impresa utilizzatrice al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge. A conclusione del motivo la ricorrente pone il seguente quesito di diritto: “Se, ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, artt. 1, 3 e 10 dell’art. 25 del c.c.n.l. 11 gennaio 2001, nonchè dell’art. 3 dell’accordo interconfederale confindustria del 16 aprile 1998 e dell’accordo sindacale del 4 dicembre 2002, è specifico il richiamo nel contratto di assunzione ai casi previsti dal c.c.n.l. della categoria di appartenenza dell’impresa utilizzatrice e se, in caso di omessa indicazione della causale nel contratto o di individuazione generica della causale, la sanzione prevista sia quella dell’irregolarità sanabile con la prova da parte della società utilizzatrice della sussistenza di una legittima causale, prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva di settore.” 2. Col secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della L. 24 giugno 1997, n. 196, artt. 1 e 3 dell’art. 25 c.c.n.l 11 gennaio 2001, nonchè dell’art. 3 dell’Accordo Interconfederale Confindustria del 16 aprile 1998 e dell’Accordo sindacale del 4 dicembre 2002 in connessione con gli artt. 115 e 116 c.p.c. e con l’art. 2697 c.c., sostenendosi, dopo un richiamo operato all’Accordo sindacale del 4/12/2002, che è sufficiente la prova della sussistenza delle esigenze di carattere generale, senza che sia necessario provare il nesso causale tra dette esigenze ed ogni singola assunzione.

Il relativo quesito di diritto che si pone è il seguente: “Se, ai fini della legittimità delle assunzioni effettuate in applicazione della L. 24 giugno 1997, n. 196, artt. 1 e 3 dell’art. 25 c.c.n.l. 11 gennaio 2001, nonchè dell’art. 3 dell’Accordo Interconfederale Confindustria del 16 aprile 1998 e dell’Accordo Sindacale del 4 dicembre 2002, è sufficiente la prova – da parte della società – della sussistenza delle esigenze di carattere generale dedotte nella causale dei contratti individuali, senza che sia necessario fornire la dimostrazione del nesso causale tra dette esigenze generali ed ogni singola assunzione.” 3. Con l’ultimo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1219, 1223, 1227 e 2697 cod. civ.: nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). In sostanza si chiede di accertare se si ha diritto alle retribuzioni solo dalla data di riammissione in servizio, salvo l’espressa messa in mora del datore di lavoro, e se un tale diritto si estende anche al periodo successivo alla data di lettura del dispositivo.

Il relativo quesito di diritto è il seguente: “Se, per il principio di corrispettività della prestazione, il lavoratore, a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del contratto a termine stipulato, ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui agli artt. 1206 e segg. c.p.c.; in ogni caso, se il preteso diritto al pagamento delle retribuzioni perdute si riferisca anche al periodo successivo alla data di lettura del dispositivo della sentenza.” Osserva, anzitutto la Corte che per i primi due motivi si delinea una evidente causa di improcedibilità, che le questioni poste non possono prescindere dalla disamina della normativa collettiva di riferimento, espressamente richiamata in entrambi i motivi di doglianza, mentre i testi integrali dei contratti collettivi e degli accordi sindacali, invocati a sostegno delle censure, non sono stati affatto prodotti. Si è, infatti, statuito (Cass. sez. lav. n. 15495 del 2/7/2009) che “l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda – imposto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, nella nuova formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40 – non può dirsi soddisfatto con la trascrizione nel ricorso delle sole disposizioni della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure alla sentenza impugnata, dovendosi ritenere che la produzione parziale di un documento sia non solamente incompatibile con i principi generali dell’ordinamento e con i criteri di fondo dell’intervento legislativo di cui al citato D.Lgs. n. 40 del 2006, intesi a potenziare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, ma contrasti con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dagli artt. 1362 cod. civ. e seguenti e, in ispecie, con la regola prevista dall’art. 1363 cod. civ., atteso che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva della questione che interessa.” Si è, altresì, precisato (Cass. sez. lav. Ordinanza n. 11614 del 13/5/2010) che “l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, nella formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – è soddisfatto solo con il deposito da parte del ricorrente dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, senza che possa essere considerata sufficiente la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui sia stato effettuato il deposito di detti atti o siano state allegate per estratto le norme dei contratti collettivi. In tal caso, ove pure la S.C. rilevasse la presenza dei contratti e accordi collettivi nei fascicoli del giudizio di merito, in ogni caso non potrebbe procedere al loro esame, non essendo stati ritualmente depositati secondo la norma richiamata”.

E’, invece, infondato l’ultimo motivo che investe il profilo delle pretese economiche della lavoratrice e della loro decorrenza, che la ricorrente ricollega in via alternativa alla riammissione in servizio o alla effettiva offerta delle prestazioni lavorative con la relativa messa in mora della datrice di lavoro, contestando che la “mora accipiendi” potesse coincidere, come ritenuto dai giudici di merito, con la richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione.

In realtà, la Corte d’appello ha chiaramente spiegato, con argomentazione immune da vizi di carattere logico-giuridico, che correttamente il giudice di prime cure aveva fatto risalire la costituzione in mora della datrice di lavoro alla data della raccomandata del 21/4/2005 (documento n. 7 del ricorso) con la quale la lavoratrice aveva contestato la cessazione del rapporto lavorativo mettendo a disposizione della società Poste Italiane s.p.a le proprie energie per rendere la prestazione di lavoro e che nessuna contestazione specifica si era avuta, da parte di quest’ultima, avverso la produzione del suddetto documento, richiamato in termini assolutamente generici.

Non coglie, quindi, nel segno la censura laddove pretende di far decorrere il diritto alle retribuzioni, come forma risarcitoria, dalla effettiva riammissione in servizio della lavoratrice o laddove ritiene che la richiesta di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione non possa equipararsi, ai fini della messa in mora della parte datoriale, all’offerta delle prestazioni lavorative. Tra l’altro, come si è visto, i giudici di merito hanno correttamente collegato la decorrenza degli effetti della messa in mora della datrice di lavoro alla data dell’atto recettizio rappresentato dalla raccomandata con la quale la lavoratrice metteva a disposizione della società utilizzatrice le proprie energie lavorative. Invero, come questa Corte ha già avuto modo di statuire (Cass. sez. lav. n. 15515 del 2/7/2009), “nel caso di più contratti per prestazioni temporanee, che siano stati ripetutamente reiterati in maniera continuativa, convenuti dal giudice in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato per violazioni delle disposizioni della L. n. 1369 del 1960, il lavoratore non ha diritto alla retribuzione dal momento della sospensione del lavoro al termine dell’ultimo contratto, ma soltanto da quando abbia provveduto a mettere nuovamente a disposizione del datore di lavoro la propria prestazione lavorativa con un atto giuridico in senso stretto di carattere recettizio o per “facta concludenza”, determinandosi, da tale momento una situazione di “mora accipiendi” del datore di lavoro, da cui deriva, ai sensi degli artt. 1206 e ss. cod. civ., il diritto del lavoratore al risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni perdute a causa dell’ingiustificato rifiuto della prestazione. (Nella specie, sulla scorta dell’enunciato principio, la S.C. ha accolto il motivo di ricorso incidentale del lavoratore, condannando il datore di lavoro al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni perdute dalla data della richiesta di assunzione formulata dal lavoratore in sede di tentativo di conciliazione)”.

L’inesistenza di un valido motivo di censura in ordine al risarcimento del danno rende estranea al presente giudizio la questione dell’applicabilità della L. 4 novembre 2010 n. 183, art. 32, cui la società ricorrente ha fatto riferimento nella memoria ex art. 378 c.p.c..

Ne consegue che il ricorso è infondato e va, perciò, rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 2500,00 per onorario, oltre Euro 40,00 per esborsi, nonchè IVA, CPA e spese generali ai sensi di legge.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011

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