Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15612 del 09/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15612 Anno 2014
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Vassura e C. s.r.1., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla
via Cicerone 49, presso lo studio dell’avv.Stefano Nicoletta Costanzo, rapp.to e difeso
dall’avv. Vincenzo Metafora, giusta procura in atti Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
Controricorrente

per legge

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
209/17/12

depositata il 14/6/2012

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 21/5/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Vassura e C. s.r.l.

contro l’Agenzia delle Entrate è stata

definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 3982/2013

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 09/07/2014

Agenzia

contro la sentenza della CTP di Napoli 40/18/9 che aveva accolto il ricor-

so avverso le cartelle di pagamento n. 0712070016497712 per iva e irap 2002 e 2003
Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle
Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento
del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 21/5/2014 per l’adunanza della Corte in

Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 56 del d.lgs. 546/92, con riferimento all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., laddove la CTR non ha esaminato i motivi di ricorso
ritenuti assorbiti dalla CTP ed espressamente riproposti in sede di appello.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n.
17950 del 19/10/2012 ) secondo cui , nel processo tributario, la volontà dell’appellato di
riproporre le questioni assorbite, pur non occorrendo a tal fine alcuna impugnazione incidentale, deve essere espressa a pena di decadenza nell’atto di controdeduzioni, da depositare nel
termine previsto per la costituzione in giudizio.
Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 132 c.p.c., con riferimento
all’art. 360 n. 4 c.p.c. laddove il dispositivo della sentenza prevede l’accoglimento
dell’appello mentre, in motivazione, viene fatto riferimento ad un accoglimento con eccezione dei provvedimenti di sgravio.
La censura è infondata avendo l’Agenzia richiesto l’accoglimento dell’appello tenendo
conto dei provvedimenti di sgravio
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della
Campania
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania
Così deciso in Roma, 21/5/2014
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Camera di Consiglio. La ricorrente ha depositato memoria.

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