Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15611 del 27/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 27/07/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 27/07/2016), n.15611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14953-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FERROVIE CALABRIA SRL, in persona del Presidente del C.d.A. e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

MAZZINI 8 SC.G INT.6, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

PRECENZANO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO INZILLO

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 33/2009 della COMM.TRIB.REG. di CATANZARO,

depositata il 15/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2016 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

udito per il controricorrente l’Avvocato INZILLO che deposita

adesione alla rinuncia e procura speciale del Not. in ROMA Dr.

PASQUALE FARINARO del 24/06/2016 rep. n. 16463;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 15.4.2009 la CTR Calabria, rigettando l’appello dell’ufficio, ha confermato la decisione che in primo grado su ricorso delle Ferrovie della Calabria s.r.l. aveva, tra l’altro annullato, l’avviso di accertamento notificato alla parte per l’anno 2003 recante in calce la sottoscrizione del responsabile dell’area controllo dell’Agenzia delle Entrate di Catanzaro in luogo di quella del capo dell’ufficio.

La CTR ha motivato il pronunciato rigetto rilevando che “la legittima sottoscrizione dell’atto impugnato non è stata provata dall’ufficio in maniera corretta e con documentazione valida e autenticata”, in particolare non essendo assistita da “prova certa” l’allegata circostanza che l’atto impugnato fosse stato sottoscritto dal funzionario in qualità di reggente dell’ufficio in sostituzione del direttore, e ciò anche in ragione del “timbretto” apposto sull’atto che qualificava il sottoscrittore come responsabile dell’area controllo e non come reggente dell’ufficio.

Avverso detta decisione si grava ora l’ufficio soccombente a mezzo di un unico motivo di ricorso. Ad esso replica la parte con controricorso.

Con nota di deposito del 24.6.2016 l’Agenzia ricorrente ha reso noto di rinunciare al ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. L’atto di rinuncia al ricorso per cassazione depositato dalla ricorrente determina il venir meno del concreto interesse della parte ad ottenere una pronuncia del giudice e, quindi, anche l’interesse al ricorso, che ne condiziona l’ammissibilità.

Il ricorso va, in definitiva, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

3. Spese compensate in ragione dell’accordo intervenuto tra le parti per la ristrutturazione del debito omologato ai sensi della L. Fall., art. 182-bis.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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