Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15611 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 09/05/2017, dep.22/06/2017),  n. 15611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 17107 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

S.F., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato

Mauro Longo (C.F.: LNG MRA 66R01 H501X);

– ricorrente –

nei confronti di:

ROMA CAPITALE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Sindaco, legale

rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato Pier

Ludovico Patriarca (C.F.: PTR PLD 58R30 I573Q);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 12786/2015,

pubblicata in data 11 giugno 2015;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 9 maggio 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.F. ha proposto opposizione, nei confronti del Comune di Roma (oggi Roma Capitale), avverso il verbale di accertamento di una violazione del codice della strada.

L’opposizione è stata accolta dal Giudice di Pace di Roma, con compensazione delle spese di lite.

Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’opponente vittorioso in relazione al solo capo relativo alle spese processuali.

Ricorre il S., sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso Roma Capitale.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente S. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Il ricorso è inammissibile, per difetto di specificità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6; le censure con esso espresse, infatti, non attingono le effettive ragioni poste a base della decisione impugnata.

Il tribunale ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal S. per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 342 c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche apportate alla disposizione nel 2012), non avendo ravvisato in esso specifiche censure avverso la motivazione del capo della pronunzia di primo grado impugnato, con il quale il giudice di pace aveva disposto la compensazione delle spese di lite, fondandola sull’esito della causa (insufficienza di prove su una circostanza essenziale dell’accertamento), sull’assenza di opposizione del resistente e sull’essere il giudizio in forma gratuita, senza necessità di patrocinio legale.

Il ricorrente, nella presente sede, non censura affatto la suddetta ragione di inammissibilità, posta a base della decisione di secondo grado, come sarebbe stato necessario, e tanto meno richiama specificamente il contenuto dell’atto di appello, ed in particolare la parte di esso da cui avrebbe eventualmente potuto ricavarsi la sussistenza del requisito di specificità del gravame proposto. Si limita a indicare le ragioni per cui a suo avviso la motivazione posta dal giudice di primo grado a fondamento della contestata decisione di compensazione delle spese sarebbe erronea ed illegittima.

In tal modo, le censure contenute nel ricorso per cassazione risultano in sostanza rivolte avverso la sentenza di primo grado, anzichè avverso la decisione in concreto impugnata, il che determina l’inammissibilità del ricorso stesso.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 800,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, ed oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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