Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15611 del 09/07/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 15611 Anno 2014
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Equitalia sud s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, al
viale Gioacchino Rossini, presso lo studio dell’avv. Gioia Vaccari , dalla quale è rapp.to e
difeso, giusta procura in atti Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per
legge
Resistente
Nonchè
Vescovi Sonia, elett.te dom.to in Roma, alla Piazza B. Gastaldi 1, presso lo studio dell’avv.
Gianfranco Barrella, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.
118/10/2012 depositata il 1,26/2012;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 21/5/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.
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Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 09/07/2014
La controversia promossa da Vescovi Sonia
contro Equitalia Sud e l’Agenzia delle
Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto
dal Concessionario
accolto
contro la sentenza della CTP di Roma n. 361/1/2010 che aveva
il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 09720020261361758 e
l’intimazione di pagamento n. 09720109054501910 per Ilor e SSN 1994.
assenza della rituale notifica della cartella quale atto prodromico.
Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resiste con controricorso la contribuente . Il
relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso . Il
presidente ha fissato l’udienza del 21/5/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente assume l’omessa, insufficiente contraddittoria motivazione
circa un fatto controverso, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.: la CTR avrebbe omesso di
esaminare la documentazione decisiva per la controversia.
La censura è inammissibile. Ed invero li vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento
del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente
esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento
dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma
non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della
causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito (Sez. L, Sentenza n. 6288 del
18/03/2011). La documentazione in questione risulta esaminata dalla CTR che ha ritenuto
irrituale la notifica in assenza delle firme del destinatario, dell’incaricato della distribuzione, nonché del timbro postale.
Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 140 c.p.c., dell’art. 26 del
dpr 602/73 e dell’art. 1335 c.p.c., laddove la CTR afferma l’assenza di oggettivi riferimenti
circa l’avvenuta notifica della cartella. Assume la ricorrente : ” il fatto che l’avviso di ricevimento fosse privo di sottoscrizione del destinatario o timbro non è di per sé sufficiente a
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La CTR riteneva che alla contribuente era stata notificata l’intimazione di pagamento in
ritenere la relata di notifica “carente di alcuni elementi” in mancanza della attestazione di
mancata consegna perché destinatario sconosciuto o trasferito”.
La censura è inammissibile in quanto formulata solo con riferimento alla mancata sottoscrizione del destinatario, laddove la CTR ha formulato il proprio convincimento facendo
riferimento anche alla mancata sottoscrizione dell’incaricato della distribuzione, nonché
La inammissibilità delle censure sollevate in ordine alla ritualità della notifica rende inammissibile il terzo motivo di ricorso con il quale la ricorrente assume la violazione e
falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 26 comma 5 del dpr 602/73, circa l’obbligo
del concessionario di conservare copia della cartella
Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese tra le
parti.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’ impugnazione
P. Q.M.
La Corte rigetta il ricorso dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’ impugnazione
residente
Così deciso in Roma, 21/5/2014
(
all’assenza del timbro postale.