Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15610 del 27/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 27/07/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 27/07/2016), n.15610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14336-2010 proposto da:

B.P. & C. SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 39,

presso lo studio dell’avvocato ADRIANO GIUFFRE’, rappresentato e

difeso dall’avvocato PIETRO REPOSSI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BRESCIA (OMISSIS);

– intimato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 591/2009 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

MILANO, depositata il 22/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2016 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALELLA per delega dell’Avvocato

REPOSSI che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 22.5. 2009, la Sezione della Lombardia della Commissione Tributaria Centrale ha accolto il ricorso dell’ufficio avverso la sentenza della Commissione Tributaria di 2^ Grado di Brescia che, su appello della contribuente B.P. e C. s.r.l., aveva annullato un pregresso avviso di accertamento valore notificato alla parte in relazione all’acquisto di un terreno avvenuto il 10.2.1987.

La predetta CTC ha giudicato corretto l’operato dell’ufficio risultando la specie regolata dal combinato disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4, e D.L. n. 326 del 1987, art. 4, comma 1, (“Per gli anni 1986 e 1987 continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; ai fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari si determinano per l’intero territorio nazionale moltiplicando per 250 i corrispondenti redditi iscritti in catasto”), in applicazione dei quali “il valore del bene dichiarato dal contribuente nell’atto di compravendita (Lire 15.000.000) risulta inferiore a quello determinabile con i criteri sopra riportati (1097,21, rendita catastale x250x60) ovvero in Lire 16.458.150.

Impugna avanti a questa Corte il deliberato in parola la parte affidandosi a due motivi, ai quali non ha replicato l’erario, riservandosi di partecipare alla discussione a mente dell’art. 379 c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Con il primo motivo di ricorso l’impugnante si duole ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione e falsa applicazione di legge consumata dalla CTC in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51 e alla L. n. 403 del 1987, posto che, contrariamente a quanto da essa scrutinato, poichè l’atto era stato posto in essere nel vigore del D.L. n. 881 del 1986, i cui effetti, essendone intervenuta la decadenza per mancata conversione, erano stati fatti salvi dalla L. n. 403 del 1987, art. unico, comma 3 “la normativa applicabile alla fattispecie per cui è causa… è dunque quella del D.L. n. 881 del 1986”, di modo che le rivalutazione automatiche D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 52 “andavano correttamente effettuate in base alle nuove tariffe di estimo” e non poteva essere perciò rettificato il valore dichiarato che fosse risultato perciò congruo.

2.2. Il motivo è inammissibile in quanto, vigendo all’epoca l’art. 366-bis c.p.c. e prescrivendo questo che “nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto”, nella specie la società ricorrente ha omesso di attenersi a questa prescrizione in quanto l’esposizione del motivo è priva di quesito per gli effetti appunto scolpiti dalla norma.

3.1. Il secondo motivo mette capo alla denuncia a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di un vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione avuto riguardo “all’evidente errore percettivo del fatto” in cui era incorsa la CTC ritenendo che l’acquisto fosse stato operato in data 24.2.1987, in tal modo “collocando la disposizione patrimoniale posta in essere dalla società ricorrente fuori del pur breve periodo di vigenza del D.L. n. 881 del 1986” e che il D.L. n. 881 del 1986 fosse stato emanato il 2.12.1986 e non il 22.12.1986, in tal modo “spostando all’indietro nel tempo 20 giorni” la data della sua entrata in vigore. 3.2. Soggiace parimenti ad una rinnovata declaratoria di inammissibilità anche il motivo in esame.

Ricordato invero che alla specie, come detto si applica il dettato dell’art. 360-bis c.p.c., è noto infatti che, secondo lo stabile insegnamento della Corte anche nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione, sintetica ed autonoma, del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione e che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (SS.UU 20603/07) e da consentire l’immediata rilevabilità del nesso eziologico tra la lacuna o incongruenza logica denunciata ed il fatto ritenuto determinante, ove correttamente valutato, ai fini della decisione favorevole al ricorrente. (7865/15; 7847/15; 5858/13). Nella specie la ricorrente ha omesso la formulazione del detto momento di sintesi e, dunque, il motivo va necessariamente soggetto alla premessa declaratoria di inammissibilità.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

5. Nulla per le spese in difetto di costituizione dell’intimata.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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