Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1561 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1561 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 8195-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI

12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

SCATIZZI

LORENZO,

SCATIZZI

ALESSANDRO,

SCATIZZI

ALBERTO in proprio e nq di procuratore e difensore dei
fratelli LORENZO e ALESSANDRO SCATIZZI, elettivamente
domiciliati in ROMA VIA DELLA GIULIANA 82,

presso lo

studio dell’avvocato ANTONELLI PATRIZIA, rappresentati

Data pubblicazione: 27/01/2014

I

,

e difesi dall’avvocato SCATIZZI ALBERTO giusta delega
a margine;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 72/2007 della COMM.TRIB.REG. di
FIRENZE, depositata il 07/02/2008;

udienza del 21/11/2013 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che si
riporta;
udito il

P.M.

in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

8195-09

Svolgimento del processo
L’agenzia

delle

entrate

ha

proposto

ricorso per

cassazione, in due motivi cui gli intimati hanno replicato
con controricorso e con successiva memoria, avverso la
sentenza della commissione tributaria regionale della

Toscana che, riformando la decisione di primo grado, ha
determinato in euro 200.000,00 il valore della quota di un
immobile caduto in successione.
Motivi della decisione
Il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 4,
c.p.c, la violazione dell’art. 36, n. 4, del d. lgs. n.
546 del 1992 per essere la sentenza d’appello priva di
motivazione.
Il secondo motivo deduce l’omessa motivazione (art. 360,
n. 5, c.p.c.) su fatti decisivi.
E’ fondato il primo motivo giacché la sentenza, dopo aver
premesso che l’amministrazione aveva rettificato la
denuncia di successione per essere stato indicato un
valore inferiore a quello ricavabile “dalla
moltiplicazione per il coefficiente di legge della rendita
catastale”, si è limitata a riferire le doglianze svolte
dai contribuenti in primo grado (a proposito della mancata
produzione della documentazione di riferimento e della
prova del valore venale).
A ciò ha fatto seguire il solo dispositivo della
decisione, senza alcuna indicazione in ordine al percorso
logico inteso a sostenerlo.

1

E

;>r

r).A

N. Ot
5
7~A TRIBUTARIA
E’ quindi evidente che la motivazione della sentenza
difetta totalmente sul piano strutturale.
Donde la sentenza va cassata con rinvio alla medesima
commissione

tributaria

regionale,

diversa

sezione,

affinché rinnovi l’esame devolutole con l’appello.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del
giudizio di legittimità.
p.q.m.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo,
cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla commissione
tributaria regionale della Toscana anche per le spese del
giudizio di cassazione.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta
sezione civile, addì 21 novembre 2013.

Il secondo motivo resta assorbito.

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