Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1561 del 24/01/2011

Cassazione civile sez. II, 24/01/2011, (ud. 13/12/2010, dep. 24/01/2011), n.1561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 11221/05) proposto da:

Vetreria Giacon Luigi s.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in

calce al ricorso, dall’Avv.to Ragogna Pietro del foro di Pordenone e

dall’Avvio Graziani Gianfranco del foro di Roma ed elettivamente

domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Pie Clodio, n.

14;

– ricorrente –

contro

F.M. Vetro s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avv.to Lachin Roberto del foro di Venezia

e dall’Avv.to Galli Alberto, in virtù di procura speciale apposta a

margine del controricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo

studio di quest’ultimo in Roma, Piazzale delle Belle Arti, n. 3;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pordenone n. 61 depositata

il 15 febbraio 2005.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 13

dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito l’Avv.to Angelo Colucci (con delega dell’Avv.to Ragogna) per

parte ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Russo Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto

del ricorso per inammissibilità, in subordine per manifesta

infondatezza, con condanna alle spese processuali.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 7 luglio 2003 la Vetreria Giacon Luigi s.r.l. evocava in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Pordenone, la F. M. Vetro s.r.l. per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 1.032,50 quale corrispettivo per la restituzione di materiale vetroso, lavorato dalla convenuta, affetto da vizi che lo rendevano inidoneo all’uso.

Instauratosi il contraddittorio, la società convenuta resisteva eccependo preliminarmente l’incompetenza territoriale del giudice adito per essere competente il Giudice di Pace di Treviso; nel merito, contestava la domanda.

Il Giudice di Pace adito – definita la questione della competenza con sentenza non definitiva n. 202/2004 – all’esito dell’istruttoria, respingeva, nel merito, la domanda attorea con pronuncia ex art. 113 c.p.c., comma 2.

A sostegno della decisione i giudice osservava che l’accordo intercorso fra le parti atteneva ad incarico conferito dalla società attrice di “temperare” il materiale vetroso fornito dalla stessa, attività che veniva eseguita dalla società convenuta, ma di cui la committente dichiarava di non essere soddisfatta per non essere stato eseguito a regola d’arte. Per tale ragione la società attrice assumeva di avere provveduto alla restituzione del vetro, divenuto inidoneo all’uso, a titolo di vendita, secondo precisi accordi intercorsi fra le parti, come sarebbe emerso dai documenti di trasposto. Di converso dall’istruttoria esperita, in particolare dalle dichiarazioni testimoniali, si evinceva che la restituzione alla F.M. Vetro del materiale era avvenuta per consentire alla stessa di eliminare i difetti riscontrati e non in conto vendita.

Avverso l’indicata sentenza del Giudice di Pace di Pordenone ha proposto ricorso per cassazione la Vetreria Giacon Luigi, che risulta articolato su un unico motivo, al quale ha replicato con memoria la F.M. Vetro s.r.l..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente con un unico motivo lamenta la violazione dell’art. 2702 c.c. e dell’art. 215 c.p.c. per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, in quanto non essendo stata disconosciuta la firma apposta sui documenti di trasporto, indicata in essi la vendita quale causale della spedizione, la società attrice avrebbe fornito prova legale del contratto posto a fondamento del suo diritto di credito.

Ciò precisato, preliminare all’esame del merito del ricorso si presenta la decisione della questione relativa all’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice di pace ex art. 113 c.p.c..

In proposito occorre tenere presente che l’art. 113 c.p.c., comma 2, stabilisce che il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede Euro 1.100,00 e l’art. 339 c.p.c., comma 3, nella dizione anteriore alla riforma del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (art. 27, comma 1), che trova applicazione nel caso di specie, stante l’epoca di introduzione del giudizio, afferma che “sono inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità”.

Sulla base di queste disposizioni la giurisprudenza della Corte si è formata nel senso che il giudice di pace, nel pronunciare secondo equità, non è vincolato – come accadeva, invece, per il conciliatore – al rispetto dei principi generali della materia, secondo il criterio introdotto nell’art. 113 c.p.c., comma 2, dalla L. n. 399 del 1984, art. 3, ed eliminato dalla L. n. 1374 del 1991, art. 21, con la conseguenza che la pronuncia equitativa del giudice di pace deve ritenersi legittima ancorchè eventualmente contrastante con detti principi. Essa soggiace, tuttavia, al divieto di violare principi diversi e fondamentali: essendo, infatti, ricorribile per cassazione, deve evidentemente escludersi che tale decisione possa trasmodare in giudizio arbitrario, dal momento che, se così fosse, il sindacato di legittimità, consentito dal combinato disposto dell’art. 339 c.p.c., comma 3 e art. 360 c.p.c., comma 1, verrebbe ad essere svuotato di ogni concreto significato.

Nel ricercare nell’ordinamento detti limiti che, per effetto dell’avvenuta abrogazione dell’obbligo di osservanza dei principi regolatori della materia, devono ritenersi più ristretti di quelli enunciati da questa Suprema Corte riguardo alle sentenze rese dal conciliatore, occorre in proposito distinguersi a seconda che il ricorso per cassazione sia proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione della legge sostanziale ovvero ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, per vizi di motivazione. Nel primo caso, il sindacato di legittimità deve ritenersi ristretto all’accertamento dell’osservanza delle norme di rango costituzionale e quelle di diritto comunitario, cui il giudice di pace deve conformarsi essendo esse poste da una fonte di livello superiore a quella della legge ordinaria che prevede il giudizio equitativo, nonchè ai principi generali dell’ordinamento, i quali più angusti dei principi regolatori della materia, devono ritenersi a loro volta obbligatori a tutela della coesione del sistema, nel quale il giudizio di equità si colloca.

I vizi di motivazione del giudizio equitativo in senso stretto sono, invece, deducibili ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in caso di inesistenza di qualsivoglia motivazione, mentre del successivo n. 5 in caso di motivazione meramente apparente od affetta da radicale ed insanabile contraddittorietà su un punto decisivo della controversia.

Pertanto, se il rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell’ordinamento e delle regole processuali sia stato accertato o se il loro mancato rispetto non sia stato denunziato, nessuna censura è proponibile in ordine alla determinazione equitativa della regola sostanziale in base alla quale la controversia è stata decisa, per quanto questa regola sia stata tratta dall’interpretazione di una norma giuridica (in tal senso v.

Cass., Sez. 3^, 1 ottobre 1998, n. 9754).

Alla luce di quanto sopra illustrato, tenuto conto che nel ricorso viene dedotto il vizio di motivazione del giudizio equitativo, osserva la Corte che il convincimento del giudice di pace – basato sulla premessa di fatto che nel caso di specie non sia stato stipulato alcun contratto di vendita del materiale vetroso – riguardo alla non efficacia del documento di trasporto del bene, proveniente dalla stessa attrice, a fornire la prova dell’esistenza dell’accordo, attiene ad una questione che non è censurabile in questa sede di legittimità in considerazione degli accennati limiti del relativo giudizio. Invero, la società ricorrente nel dolersi della violazione delle norme che sovrintendono alla regolazione dell’onere probatorio, fonda il suo ragionamento su un dato di fatto che l’attività istruttoria espletata in sede processuale ha ampiamente contraddetto, come evincibile dalle prove testimoniale assunte e articolate dalla stessa ricorrente.

La ratio decidendi, infatti, è incentrata sull’apprezzamento di fatto circa la non ravvisabilità di volontà negoziale del destinatario nella sottoscrizione del documento di trasporto (peraltro predisposto dalla stessa ricorrente), non essendo stato dimostrato che l’annotazione fosse stata apposta da soggetto che poteva impegnare la società convenuta.

Nella specie, dunque, la ricorrente non deduce la violazione di norme processuali, ma prospetta la violazione di norme del codice civile in tema di onere della prova (art. 2697), di efficacia probatoria del documento di trasporto (art. 2702) e dell’annotazione del creditore su un documento rimasto in suo possesso (art. 2708), in definitiva sostenendo che, una volta prodotta dal creditore la prova della conclusione del contratto di compravendita, avrebbe dovuto il debitore offrire la prova che il pagamento era intervenuto e censurando per questo la decisione. Il problema di diritto posto dalla ricorrente è dunque relativo alla individuazione del soggetto cui incombe l’onere della prova dell’esistenza del rapporto, ovvero dell’individuazione del soggetto a carico del quale vanno poste le conseguenze del difetto di prova sul punto.

Il che comporta che il motivo di ricorso – il quale segna l’ambito della devoluzione e, dunque, il limite cognitivo della corte di cassazione – si appunta su norme di diritto sostanziale e non sulla violazione di norme processuali, con la conseguente inammissibilità della censura di cui all’unico motivo del ricorso, siccome afferente a vizio di motivazione.

Legittimamente, inoltre, la sentenza impugnata ha disatteso l’istanza di consulenza tecnica: essa era diretta ad accertare il valore dei beni sul presupposto della avvenuta stipulazione del relativo contratto di vendita.

Ne discende il rigetto dell’unico motivo di ricorso per inammissibilità, in quanto in esso non si prospetta alcuno dei profili in relazione ai quali è consentito il ricorso per violazione di legge con riferimento alle sentenze del giudice di pace pronunciate ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, ma solo una diversa interpretazione della vicenda giuridica.

Al rigetto del ricorso consegue, come per legge, la condanna della ricorrente a pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

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