Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1561 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 06/12/2016, dep.20/01/2017),  n. 1561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17733-2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA

SACCHETTI, 482, presso lo studio dell’avvocato EMANUELA VIRGINE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA ROSARIA SAVOIA giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

SOCIETA’ COOPERATIVA ORIENTE E MUTUALITA’ A RL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 16/2015 della CORTE D’APPELLO DI LECCE

depositata il 14/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1.- Con la sentenza impugnata la Corte “Appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Equitalia E.T.R. S.p.A. (oggi Equitalia Sud S.p.A.) avverso la sentenza del Tribunale di Lecce – sezione di Maglie, con la quale era stata accolta l’opposizione proposta dalla Società Cooperativa Oriente e Mutualità a r.l. avverso sei intimazioni di pagamento notificate dall’Agente della Riscossione (erroneamente indicate nella stessa sentenza come cartelle di pagamento).

Il ricorso è proposto con tre motivi.

L’intimata non si difende.

2.- Col primo motivo la ricorrente denuncia erronea e falsa applicazione dell’art. 617 c.p.c. e art. 618 c.p.c., comma 2, – violazione dell’art. 615 c.p.c. – in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e censura la statuizione di inammissibilità dell’appello che la Corte di merito ha basato sul fatto che il Tribunale avrebbe qualificato espressamente la domanda come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

La ricorrente sostiene, invece, che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente interpretato il dictum del primo giudice, in quanto la sentenza di primo grado non avrebbe qualificato la domanda “in modo puntuale ed inequivocabile”.

3.- Il motivo presenta diversi profili di inammissibilità.

In primo luogo, si riscontra un difetto di autosufficienza per la mancata riproduzione delle parti della sentenza di primo grado che sarebbero idonee a sorreggere le ragioni della ricorrente. Infatti, il ricorso riporta, alle pagine 3 e 4, soltanto parti della sentenza del Tribunale. Tuttavia, non si tratta delle parti di motivazione sulle quali la Corte d’Appello ha basato la dichiarazione di inammissibilità del gravame. In particolare, Corte ha fatto riferimento all’affermazione del primo giudice secondo cui oggetto del giudizio era una “opposizione riguardante la regolarità formale del titolo”: trattasi di affermazione decisiva per la qualificazione della domanda, che non è affatto smentita dalle parti della sentenza di primo grado riportate in ricorso (ed anzi, l’ultimo paragrafo della motivazione del Tribunale avvalora la notazione della Corte d’Appello secondo cui il vizio rilevato sarebbe di natura derivata, consistente nell’omessa notificazione dei titoli esecutivi posti a fondamento degli atti impugnati).

3.1.- In secondo luogo, l’inammissibilità del motivo consegue alla mancanza di specificità di esso rispetto alla ragione della decisione suddetta. Infatti, la ricorrente riproduce il contenuto degli atti di parte ed i passi della motivazione della sentenza di primo grado dei quali si è già detto, senza tuttavia preoccuparsi di censurare l’affermazione della Corte “Appello secondo cui il primo giudice avrebbe individuato l’oggetto del giudizio nella questione concernente “la regolarità formale del titolo”.

4.- In conclusione, il primo motivo non consente di superare la ratio deciciendi della sentenza impugnata circa la qualificazione data dal primo giudice all’opposizione come opposizione agli atti esecutivi.

Questa, come ritenuto dalla Corte d’Appello, ha reso inappellabile la sentenza in base al principio c.d. dell’apparenza, per il quale l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all’azione proposta, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell’azione data dalla parte, e tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere ex post, ad impugnazione avvenuta, quale era il mezzo di impugnazione esperibile. Ne consegue che, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizione in materia esecutiva, la stessa è impugnabile con l’appello, se l’azione è stata qualificata come opposizione all’esecuzione (fatto salvo il periodo di vigenza dell’art. 616 c.p.c., u.c., ult. inc., abrogato dalla L. n. 69 del 2009, art. 49, comma 2), mentre è esperibile il ricorso per cassazione, qualora l’azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi (così già Cass. n. 26294/07 e ord. n. 30201/08, ord. n. 2261/10, nonchè Cass. S.U. n. 390/11 e Cass. ord. n. 171/12).

La sentenza impugnata è perciò conforme a diritto laddove ha ritenuto inammissibile l’appello perchè avente ad oggetto una sentenza di primo grado pronunciata ai sensi degli artt. 617 e 618 c.p.c..

5.- Alla dichiarazione di inammissibilità del primo motivo consegue la carenza di interesse ad impugnare relativamente alle questioni poste con i motivi restanti, che attengono tutti al merito dell’opposizione, sul quale il giudice a qua non si è pronunciato per la ritenuta inammissibilità dell’appello.”.

La relazione è stata notificata come per legge.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto della relazione.

La memoria della società ricorrente non offre argomenti per superare detti motivi.

Perciò il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese perchè l’intimata non si è difesa.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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