Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1561 del 19/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 19/01/2022, (ud. 29/10/2021, dep. 19/01/2022), n.1561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

N.M., cittadino del Gambia nato l'(OMISSIS), elettivamente

domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte

di cassazione rappresentato e difeso dell’Avv. Ennio Cerio, giusta

procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso il decreto n. 86/2021 del Tribunale di Campobasso emesso nel

procedimento n. R.G. 1266/2020;

sentita la relazione in Camera di consiglio del relatore Roberto

Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, N.M., cittadino del Gambia nato a (OMISSIS) il (OMISSIS), ha adito il Tribunale di Campobasso impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

2. Nel richiedere la protezione internazionale il ricorrente riferiva di aver lasciato il suo Paese insieme alla famiglia che lo aveva adottato, in quanto orfano, per andare a lavorare in Guinea Bissau, e di non volervi fare ritorno per timore dei rituali a cui era dedita la famiglia di origine; riportava, altresì, di aver compreso in Italia di essere omosessuale.

3. Il Tribunale ha ritenuto che non fosse credibile il racconto del ricorrente, in ordine sia alle ragioni che ne avrebbero indotto l’espatrio sia all’orientamento sessuale, e che non ricorressero, dunque, i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale, avuto riguardo anche alla situazione generale della (OMISSIS), descritta con l’indicazione delle fonti di conoscenza. Il Tribunale ha, invece, ritenuto integrati gli elementi per il riconoscimento della protezione speciale, così come disciplinata dalla nuova previsione del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 19 commi 1, 1.1 e 1.2., alla luce dell’effettivo inserimento socio culturale in Italia dimostrato dal ricorrente.

4. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione N.M., svolgendo un unico motivo.

5. Il motivo è così rubricato: ” Violazione degli artt. 2 e 10 Cost., del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 e art. 8, comma 1, lett. d); D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14″.

6. L’intimata Amministrazione dell’Interno ha depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

7. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in Camera di consiglio non partecipata del giorno 29 ottobre 2021, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

8. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente censura la motivazione apparente del Tribunale in ordine alla valutazione di credibilità inerente l’orientamento sessuale, poiché nel decreto di rigetto il Collegio si era limitato a statuire che “vaga e inconsistente appare la narrazione relativa alla “scoperta” della propria omosessualità da parte del ricorrente”.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Come denunciato dal ricorrente, la motivazione espressa dal Tribunale, in relazione all’allegato profilo della dichiarata omosessualità del ricorrente, deve considerarsi meramente apparente.

Sul punto, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; n. 8053 del 2014; Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019).

In realtà, il Tribunale si è limitato – a fronte di un articolato racconto della vicenda personale del richiedente – a liquidare la valutazione di non credibilità del racconto, quanto al pericolo di persecuzione legato al dichiarato orientamento sessuale, affermando che “vaga ed inconsistente appare la narrazione relativa alla scoperta della propria omosessualità da parte del ricorrente”, senza spiegare le effettive ragioni per le quali il narrato del ricorrente dovesse ritenersi non credibile e comunque non supportato da un racconto coerente e verosimile.

Si impone pertanto la cassazione del provvedimento impugnato per un nuovo scrutinio da parte del tribunale del giudizio di credibilità del racconto.

PQM

accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

 

 

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