Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15609 del 22/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 09/05/2017, dep.22/06/2017),  n. 15609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 16799 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

EQUITALIA SUD S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del procuratore

speciale D.G.A. rappresentato e difeso dall’avvocato

Valentino Torricelli (C.F.: TRR VNT 47A17 L011R);

– ricorrente –

nei confronti di:

O.F., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’avvocato Danilo Emilio Rubino (C.F.: RBN DLM 68T02 B180W);

– controricorrente –

nonchè

PREFETTURA DI BRINDISI (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Prefetto in

carica;

MINISTERO DELL’INTERNO (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Ministro in

carica;

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Brindisi n.

758/2016, pubblicata in data 19 aprile 2016 e notificata in data 10

maggio 2016;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 9 maggio 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

O.F. ha proposto opposizione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso una cartella di pagamento notificatagli dall’agente della riscossione Equitalia Sud S.p.A. per crediti della Prefettura di Brindisi derivanti da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.

L’opposizione è stata accolta dal Giudice di Pace di Brindisi.

Il Tribunale di Brindisi ha confermato la decisione di primo grado, sulla base di diversa motivazione.

Ricorre Equitalia Sud S.p.A., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso l’ O..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere dichiarato inammissibile ovvero rigettato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente dato atto che la società ricorrente ha prodotto, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., la procura – valida anche sul piano processuale – rilasciata dal suo legale rappresentante I.P. in favore di D.G.A. (atto per notaio D.L.M. (OMISSIS)), soggetto in persona del quale si è costituita ed il quale ha a sua volta conferito il mandato difensivo al difensore per il giudizio di legittimità.

Ogni questione sul punto deve ritenersi dunque superata.

2. Il ricorso, che può essere esaminato nel merito per quanto appena osservato, non può peraltro trovare accoglimento.

2.1 Con il primo motivo si denunzia “Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e 4, dell’art. 143 c.p.c. e dell’art. 2700 c.c.”.

Il motivo è manifestamente infondato.

Il giudice di secondo grado, correggendo la motivazione della sentenza di primo grado (che aveva ritenuto irregolare la notifica della cartella di pagamento), ha accolto l’opposizione all’esecuzione proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c. dall’ O., ritenendo estinto il credito posto a base dell’intimazione di pagamento, costituito da una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, in conseguenza dell’omessa notifica del verbale di accertamento dell’infrazione.

L’agente della riscossione deduce preliminarmente, con il motivo di ricorso in esame, il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione al motivo di opposizione; censura comunque la decisione nella parte in cui ha negato la validità della notificazione del suddetto verbale, eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c..

2.1.1 Poichè nella specie non è in contestazione la natura dell’opposizione proposta dall’ O., concordemente e pacificamente qualificata sia dal giudice che dalle parti come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., è innegabile la sussistenza della legittimazione passiva dell’agente della riscossione.

L’agente della riscossione è infatti titolare esclusivo dell’azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali (come è noto, in proposito la legge prevede una eccezionale scissione tra titolarità del credito e titolarità dell’azione esecutiva), e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo in tutte le opposizioni esecutive avanzate del debitore. E’ anzi l’unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell’azione esecutiva, e ad esso incombe l’onere di chiamare eventualmente in giudizio l’ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112 (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007, Rv. 598269; Sez. 5, Sentenza n. 22939 del 30/10/2007, Rv. 601121; Sez. 5, Sentenza n. 476 del 11/01/2008, Rv. 601637; Sez. 5, Sentenza n. 369 del 12/01/2009, Rv. 606177; Sez. 5, Sentenza n. 15310 del 30/06/2009, Rv. 608590; Sez. 5, Sentenza n. 2803 del 09/02/2010, Rv. 611404; Sez. 5, Sentenza n. 13082 del 15/06/2011, Rv. 617735; Sez. 5, Sentenza n. 14032 del 27/06/2011, Rv. 617650; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1532 del 02/02/2012, Rv. 621546; Sez. 5, Sentenza n. 16990 del 05/10/2012, Rv. 623836; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 21220 del 28/11/2012, Rv. 624480; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10646 del 07/05/2013, Rv. 626290; Sez .5, Sentenza n. 9762 del 07/05/2014, Rv. 630633; Sez. 5, Sentenza n. 10477 del 14/05/2014, Rv. 630892; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 97 del 08/01/2015, Rv. 634119; cfr. inoltre: Sez. 5, Sentenza n. 13331 del 29/05/2013; Sez. 5, Sentenza n. 12746 del 6/06/2014, Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016, non massimate).

2.1.2 Per quanto poi attiene alla regolarità della notificazione del verbale di accertamento dell’infrazione al codice della strada, il giudice di merito ha accertato, in fatto:

– che il verbale era stato oggetto di un tentativo di notifica presso il luogo di residenza dell’intimato, a mezzo del servizio postale, ma l’atto non era stato consegnato dall’agente postale, avendo questi riscontrato una insufficienza dell’indirizzo indicato dal notificante;

– che, successivamente, la Polizia Stradale aveva rivolto al sindaco del comune di residenza del debitore un invito a notificare l’atto al nuovo domicilio dell’ O., sul falso presupposto che questi non fosse più domiciliato all’indirizzo indicato nei documenti di circolazione (mentre il domicilio era rimasto immutato, come dimostrava il fatto che la successiva cartella esattoriale era stata dopo poco notificata presso il medesimo indirizzo);

– che il messo notificatore comunale, senza che fossero state effettuate ricerche di alcun tipo, aveva a questo punto proceduto alla notificazione presso la casa comunale, ai sensi dell’art. 143 c.p.c..

Ha ritenuto quindi, in diritto, che non sussistessero i presupposti per la notificazione ai sensi dell’art. 143 c.p.c., in quanto: a) in primo luogo, l’ O. non poteva affatto ritenersi irreperibile, avendo sempre mantenuto la propria residenza nel luogo indicato dalle risultanze anagrafiche, dove solo a causa della “equivoca” condotta dell’agente postale non era stata effettuata la notificazione del verbale (sebbene essa fosse ben possibile, come dimostrato dal fatto che nello stesso indirizzo era regolarmente avvenuta la notificazione della cartella di pagamento, solo pochi giorni dopo); b) comunque, non era stata effettuata alcuna ricerca in ordine alla eventuale diversa effettiva residenza.

La decisione è del tutto conforme in diritto alla disposizione di cui all’art. 143 c.p.c., che richiede l’effettiva irreperibilità del destinatario perchè sia utilizzabile la forma di notificazione “virtuale” ivi prevista, nonchè alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il ricorso alle suddette formalità, anche per le persone effettivamente irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l’ufficiale giudiziario dia espresso conto (giurisprudenza costante; ex multis: Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 24107 del 28/11/2016, Rv. 642274 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 18385 del 02/12/2003, Rv. 568605 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 11360 del 30/05/2005, Rv. 583538 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 2976 del 10/02/2006, Rv. 586811 – 01).

2.2 Con il secondo motivo si denunzia “Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e 4, e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26”.

Il motivo – avente ad oggetto la questione della regolarità della notificazione della cartella di pagamento – è assorbito per difetto di rilevanza, in conseguenza del mancato accoglimento del primo.

2.3 Con il terzo motivo si denunzia “Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, e dell’art. 91 c.p.c.”.

Il motivo è inammissibile.

La ricorrente si duole esclusivamente della propria condanna alle spese del giudizio di secondo grado (non deduce neanche, del resto, di avere proposto uno specifico motivo di gravame, in relazione alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado), sostenendo di non avere alcuna responsabilità in relazione alla mancata notificazione del verbale di accertamento dell’infrazione, che spetta all’ente creditore, e di essere semplicemente tenuta alla riscossione dei crediti iscritti a ruolo.

Ma nella specie la condanna della società appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado consegue, in base al principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., al rigetto dell’appello, che era stato da essa proposto esclusivamente in relazione al merito della controversia. Il motivo di ricorso in esame non coglie dunque le effettive ragioni della decisione, e come tale è inammissibile.

Per completezza si ribadisce peraltro che, secondo l’indirizzo ormai consolidato di questa Corte, la legittimazione passiva dell’agente della riscossione nell’opposizione all’esecuzione esattoriale (per la quale si vedano le considerazioni espresse sul primo motivo di ricorso e i precedenti ivi richiamati) implica la sua soccombenza, in caso di accoglimento dell’opposizione stessa, con conseguente applicabilità dell’art. 91 c.p.c. (si vedano in proposito, di recente ed in casi analoghi: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016, non massimata; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562 – 01; cfr. anche: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Rv. 642749 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3154 del 6 febbraio 2017, non massimata).

3. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Le suddette spese vanno distratte in favore dell’avvocato Danilo Emilio Rubino, che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 1.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, ed oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato Danilo Emilio Rubino.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA