Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15609 del 15/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 15/07/2011), n.15609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITO

GIUSEPPE GALATI 100-C, presso lo studio dell’avvocato GIARDIELLO

ENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato CECERE ANTONIO, giusta

mandato in atti;

– ricorrente –

contro

ANAS SPA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 25389/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 15/10/09, depositata il 03/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Che D.F., a mezzo del proprio procuratore avv. C. A., promuoveva, avverso la sentenza di questa Corte n. 25389, depositata in data 3.12.2009, “ricorso per la correzione di errore materiale ex art. 391 bis c.p.c.”, deducendo che “in accoglimento del ricorso proposto dal sig. D.F. avverso la sentenza n. 476/05 del Tribunale di Avellino resa inter partes, codesta Corte così statuiva: la Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso; rigetta il terzo e il quarto motivo. Cassa l’impugnata decisione in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche le spese della presente fase, al Tribunale di Napoli in diversa composizione”, affermando ulteriormente che “la sentenza della Corte è errata nella parte in cui designa quale giudice del rinvio il Tribunale di Napoli, laddove competente a decidere la vertenza è il tribunale di Avellino”;

che a seguito di tale premessa, il ricorrente chiedeva “che codesta Corte voglia provvedere alla correzione dell’errore materiale de quo, nel senso che, laddove è scritto “Tribunale di Napoli” debba intendersi e scriversi “Tribunale di Avellino”;

che è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. con cui si afferma che “il ricorso è palesemente inammissibile, essendo del tutto evidente che quanto disposto da questa Corte (rinvio al Tribunale di Napoli) è in pieno ossequio al principio di alterità del giudice di cui all’art. 383 c.p.c. rispetto al Tribunale di Avellino che aveva emesso la decisione impugnata nonchè a quanto statuito da detta norma secondo cui la Corte quando accoglie il ricorso … rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata (sul punto, tra le altre, Cass. S.U. n. 731/99), senza assolutamente imporre che detto rinvio debba essere effettuato nell’ambito dello stesso ufficio giudiziario”; che il ricorrente ha altresì depositato memoria;

che il Collegio condivide le suddette osservazioni del Consigliere relatore;

che non deve provvedersi in ordine alle spese, trattandosi tra l’altro di procedura di correzione di errore materiale.

La Corte rigetta il ricorso.

P.Q.M.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011

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