Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15609 del 09/07/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 15609 Anno 2014
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

SENTENZA

sul ricorso 5419-2008 proposto da:
GESIS S.R.L.

IN LIQUIDAZIONE,

in persona del

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA GIACINTA PEZZANA 62, presso l’avvocato
ESPOSITO CARMELA, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati SALVATORI WALTER, BECCHETTI
2014
1199

ILARIA, giusta procura speciale per Notaio
dott. STEFANIA AGOSTINO di ROMA – Rep.n. 45598 del
6.3.2012 e procura a margine del ricorso;

-c `”

46 .3- 5058 –

– ricorrente –

Data pubblicazione: 09/07/2014

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.;
– intimata –

sul ricorso 9581-2008 proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona

domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326,
presso l’avvocato SCOGNAMIGLIO CLAUDIO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
SCOGNAMIGLIO RENATO, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale; _c.f,r400-(06052-C
controricorrente e rícorranta InCidOntale contro

GESIS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –

avverso la sentenza n. 2349/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/06/2014 dal Consigliere Dott.

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

LOREDANA NAZZICONE;
udito,

per la ricorrente,

l’Avvocato CARMELA

ESPOSITO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
principale, il rigetto dell’incidentale;
udito,

per

la

controricorrente

e

ricorrente

incidentale, l’Avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO che ha

2

chiesto

il

rigetto

del

ricorso

principale,

l’accoglimento dell’incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso incidentale e del ricorso

principale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24 maggio 2007, la Corte d’appello
di Roma, in parziale riforma della sentenza definitiva del
25 novembre 2004 del Tribunale della stessa città, ha
condannato la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. al

misura di C 100.000,00, oltre interessi dal deposito della
sentenza al saldo, per illegittima segnalazione del
nominativo della società alla centrale di rischi.
La Corte ha ritenuto, sulla base della disciplina
della materia, che la segnalazione dei rischi operata
dalla banca fu illecita.
Ha premesso che presupposto della segnalazione non
è né l’esistenza di un credito in sé, né uno stato di
conclamata insolvenza, ma la ragionevole ed oggettiva
opinione che il credito non possa essere soddisfatto in
tempi congrui, sulla base di un sospetto qualificato dalla
presenza degli elementi sintomatici dell’inadempimento.
Ha poi argomentato nel senso che il credito non era,
nella specie, esigibile e che vi era controversia tra le
parti sull’importo dovuto alla banca, quanto agli
interessi calcolati; che, quindi, non vi era alcun
inadempimento e che da nessun elemento emergeva una
situazione di pericolo, anche perché il credito di £
142.000 sussistente alla data della segnalazione del 17
novembre 1997 era assistito dalle fideiussioni personali
di Flavio Petrucci e Paola Toti e da garanzia reale,
r.g. 5419/2009, 9581/2008

3

Il cons. re
Loredana N

risarcimento del danno in favore della Gesis s.r.l. nella

mentre nel gennaio dello stesso anno era stato accordato
un finanziamento ampiamente restituito sino ad allora,
senza che nessun nuovo fatto negativo fosse emerso; ha
aggiunto che la società aveva rapporti contrattuali
significativi con grandi società di servizi.

revocato il fido, dopo che la cliente aveva comunque
manifestato la volontà di risolvere il rapporto, e
concesso un giorno di tempo per il rientro, appariva aver
tenuto una condotta contraria a buona fede, atta piuttosto
a giustificare ex post l’avvenuta segnalazione.
Con riguardo, in particolare, al

quantum

del

risarcimento, ha escluso la debenza del danno da lucro
cessante (C 593.925, secondo il tribunale) e ridotto il
danno emergente (C 290.920, secondo il tribunale):
infatti, la società aveva proseguito la sua attività, con
fatturato pressoché immutato; dopo tre anni, i soci
avevano posto la società in liquidazione e costituito la
Gesis Italia 2000 s.r.1., utilizzando la medesima
denominazione, evidentemente reputata non compromessa, ma
anzi desiderabile presso la clientela.
Ha determinato, dunque, in via equitativa il danno
alla reputazione commerciale e non patrimoniale nella
misura di C 100.000,00, ai valori attuali e comprensivo
degli interessi per la tardiva disponibilità della somma.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per
cassazione la Gesis s.r.1., sulla base di due motivi.
r.g. 5419/2009, 9581/2008

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Il cons. 1. st.
Loredana Nizione

La banca, quindi, allorché nel gennaio 1998 aveva

Resiste la banca con controricorso, proponendo
ricorso incidentale affidato a nove motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l. – Preliminarmente va disposta la riunione dei
ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti

2. – Con il primo motivo, la ricorrente deduce la
«violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto»,
lamentando la liquidazione equitativa del danno

ex art.

1226 c.c. in misura difforme da quanto accertato dalla
c.t.u., che lo aveva determinato in un’entità assai
maggiore

(C 884.843,00), e senza distinguere danni

patrimoniali e non patrimoniali.
Con il secondo motivo, lamenta

l’«insufficiente e

avendo la corte d’appello

contraddittoria motivazione»,

ridotto l’entità del risarcimento disposto in primo grado,
senza indicare i presupposti del suo convincimento e pur
dopo avere affermato che la segnalazione alla centrale dei
rischi aveva compromesso la reputazione della società
determinando anche un danno patrimoniale.
3. – Con il primo motivo del ricorso incidentale, la
banca deduce l’omessa motivazione sul fatto decisivo,

ex

art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., consistente nell’avere
il giudice di primo grado posto a base della decisione,
nel reputare illegittima la segnalazione alla centrale dei
rischi, circostanze di fatto (lo stato complessivo della
situazione patrimoniale del debitore verso le banche) non
r.g. 5419/2009, 9581/2008

5

Il cons. rel.
Loredana Nazi

avverso la medesima decisione.

corrispondenti

a

allegate

quelle

dalla

società

(l’insussistenza dell’insolvenza).
Con il secondo motivo, censura la violazione o falsa
applicazione degli art. 112 e 342 c.p.c.,

ex art. 360,

primo comma, n. 3 c.p.c., per avere la sentenza impugnata

circostanza che il giudice di prime cure ha recepito una
nozione di insolvenza, rilevante ai fini della
segnalazione, diversa da quella allegata dall’attore nella
sua domanda.
Con il terzo motivo, deduce la nullità della
sentenza per mancata pronuncia sul motivo predetto, ai
sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Con il quarto motivo, deduce la carenza o
contraddittorietà della motivazione sul fatto decisivo
della sussistenza dei presupposti per la segnalazione a
sofferenza, avendo la corte d’appello, da un lato,
considerato le circostanze irrilevanti dell’elevato target
della clientela della società o del maggior credito
passato della banca, e, dall’altro lato, trascurato di
considerare che gli anticipi su fatture, rispettivamente
di £ 60.000.000 (fattura di £ 81.000.000 circa) e di £
20.000.000 (fattura di £ 62.000.000 circa), non erano
stati rimborsati, o almeno non sui conti correnti
appositamente aperti presso la banca; ed i conti
presentavano saldi negativi di complessive £ 142.000.000
(85 milioni e 57 milioni) superiori alla garanzia
r.g. 5419/2009, 9581/2008

6

Il cons. rel est.
Loredana Nazzlcbne

omesso l’esame del motivo di appello, concernente la

pignoratizia

concessa,

la

quale

si

era

ridotta

notevolmente per cessione di parte dei titoli; quanto alle
ragioni della contestazione del credito della banca, il
riferimento alla

«nota sentenza della Cassazione che

vietava l’anatocismo e la capitalizzazione trimestrale»

due anni prima della sentenza n. 12507 del 1999 della
Corte.
Con il quinto motivo, censura la carenza o
contraddittorietà della motivazione sul fatto decisivo
della determinazione delle voci di danno risarcibile, non
avendo adeguatamente valorizzato la circostanza che
risultava variato solo il fido erogato mediante
anticipazione su fatture e revocato il fido dell’Istituto
San Paolo, che i testi avevano escluso altre revoche di
finanziamenti, e che comunque queste non producono in sé
un danno, mentre vi è un lasso temporale prima della
evidenziazione della segnalazione sul sistema.
Con il sesto motivo, deduce la violazione o falsa
applicazione degli art. 1223, 1226 e 2697 c.c., in quanto
mancava la prova dell’an del pregiudizio, non risultando
la contrazione del fatturato, né l’incidenza sull’attività
sociale della dedotta revoca dei finanziamenti.
Con il settimo motivo, deduce la violazione o falsa
applicazione degli art. 1223, 2059 c.c. e 112 c.p.c., in
quanto la Gesis s.r.l. non aveva mai chiesto la
liquidazione del danno non patrimoniale, né alle persone
r.g. 5419/2009, 9581/2008

7

Il cons. r est.
Loredana NazUone

era inconferente, posto che i fatti di causa risalivano a

giuridiche può riconoscersi un danno da patema d’animo o
da

stress,

neppure in astratto; non vi era, inoltre,

accertamento della lesione di diritti inviolabili della
persona costituzionalmente garantiti da ricondurre
all’art. 2059 c.c.

sentenza, per avere essa pronunciato in relazione alla
ricordata domanda risarcitoria, non proposta.
Con il nono motivo, la ricorrente incidentale deduce
la carenza di motivazione su fatto decisivo e controverso,
con riguardo alla configurabilità di un danno non
patrimoniale della persona giuridica costituito da patema
e stress nel reperire finanziamenti.
4. – Il ricorso principale è inammissibile, per
violazione dell’art. 366 bis c.p.c.
4.1. – Il primo motivo contiene, infatti, un quesito
di diritto affatto generico, con il quale si chiede alla
Corte se sia vero che la corte territoriale «ha operato
una valutazione egultativa del danno ex

art. 1226 c.c.

illegittima poiché in assenza del presupposti per farne
ricorso e motivata in modo insufficiente e
contraddittorio» o «addirittura non motivata».
Secondo la giurisprudenza consolidata (e plurimis,
Cass. 7 marzo 2012, n. 3530), il quesito inerente ad una
censura in diritto – dovendo assolvere alla funzione di
integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del
caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico
r.g. 5419/2009, 9581/2008

8

11 cons. rel st.
ne
Loredana N

Con l’ottavo motivo, censura la nullità della

generale – non può essere meramente generico e teorico, ma
deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere
la corte in grado di poter comprendere dalla sua sola
lettura, l’errore asseritamente compiuto dal giudice di
merito e la regola applicabile.

motivo inammissibile.
4.2. – Il secondo motivo, che attiene al vizio di
motivazione, a sua volta si palesa inammissibile per
mancanza del cd. momento di sintesi, posto che secondo la
costante giurisprudenza di questa Corte (e multis,

Cass.

20 maggio 2013, n. 12248; 18 novembre 2011, n. 24255; sez.
un., 1 0 ottobre 2007, n. 20603), nei ricorsi per
cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo
l’entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed
impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione, secondo l’art. 366 bis c.p.c. da tale decreto
legislativo introdotto, la censura formulata ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. deve contenere un
momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne
circoscriva puntualmente i limiti.
5. – Il primo, il secondo ed il terzo motivo del
ricorso incidentale, censurando tutti, sotto il profilo
dell’art. 360, primo comma, n. 3, 4 e 5 c.p.c., l’omesso
esame di un motivo di appello, vanno congiuntamente
esaminati.

r.g. 5419/2009, 9581/2008

9

n cons. 1.
Loredana

Il mancato rispetto della prescrizione rende il

Occorre ricordare che la decisione del giudice di
secondo grado, la quale non esamini e non decida un motivo
di censura della sentenza impugnata, è ricorribile per
cassazione non già per omessa o insufficiente motivazione
su di un punto decisivo della controversia, o per

gravame, onde il motivo che denunzia il vizio ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 3 o n. 5 c.p.c., è
inammissibile (e mu/tis, Cass. 15 maggio 2013, n. 11801 ed
ord. 24 marzo 2010, n. 7023).
Quanto alla violazione di norma processuale,
premesso che la censura di alterazione delle circostanze
di fatto allegate dall’attrice in primo grado è priva di
pregio, posto che nella deduzione dell’insussistenza di
uno stato di «insolvenza» va ragionevolmente ricompresa
quella della mancanza di una situazione patrimonialefinanziaria compromessa verso il sistema bancario, quale
presupposto per l’operata segnalazione dei crediti in
sofferenza alla centrale dei rischi, si osserva come la
corte d’appello abbia ampiamente motivato con riguardo a
tali presupposti, nel caso di specie: che ha reputato
necessario individuare non nell’esistenza di un credito in
sé, né nello stato di conclamata insolvenza, ma piuttosto
nella ragionevole ed oggettiva opinione che il credito non
possa essere soddisfatto in tempi congrui, sulla base di
un sospetto qualificato dalla presenza degli elementi
sintomatici dell’inadempimento.
r.g. 5419/2009, 9581/2008

10

Il cofl},te1l est.
Loredana
one

violazione di legge, ma per omessa pronuncia sul motivo di

In tal modo, la sentenza impugnata ha preso in
considerazione il motivo di appello in discorso,
nell’ambito della motivazione relativa, nel suo complesso,
alla violazione degli obblighi gravanti sulla banca
segnalante.

posto che l’omessa pronuncia sopra un vizio del
provvedimento impugnato va accertata con riferimento alla
motivazione della sentenza nel suo complesso, senza
privilegiare aspetti formali, sicché esso può ritenersi
sussistente soltanto quando risulti non essere stato
esaminato il punto controverso e non quando, al contrario,
la decisione sul motivo di impugnazione risulti
implicitamente da un’affermazione decisoria di segno
contrario ed incompatibile.
6. – Il quarto motivo è in parte infondato ed in
parte inammissibile.
La corte d’appello ha ritenuto illegittima la
segnalazione alla centrale dei rischi, argomentando nel
senso che il credito non era esigibile, vi era
controversia tra le parti sull’importo dovuto alla banca
quanto agli interessi e, quindi, non vi era alcun
inadempimento in atto.
Ha aggiunto che da nessun elemento emergeva una
situazione di pericolo, anche perché il credito di £
142.000.000, sussistente alla data della segnalazione del
17 novembre 1997, era assistito dalle fideiussioni
r.g. 5419/2009, 9581/2008

11

Il cons. r 1. st.
ne
Loredan

Ne deriva che il vizio denunziato non sussiste,

personali di Flavio Petrucci e Paola Toti e da garanzia
reale, mentre nel gennaio dello stesso anno era stato
accordato un finanziamento ampiamente restituito sino ad
allora, senza che nessun nuovo fatto negativo fosse
emerso; ha precisato che la società aveva rapporti

come provato in corso di causa.
La banca, quindi, allorché nel gennaio 1998 aveva
revocato il fido, dopo che la cliente aveva comunque
manifestato la volontà di risolvere il rapporto, e
concesso un giorno di tempo per il rientro, secondo la
corte territoriale ha tenuto una condotta contraria a
buona fede, atta piuttosto a giustificare

ex post

l’avvenuta segnalazione.
La sentenza impugnata, in tal modo, si è conformata,
da un lato, all’orientamento consolidato, secondo cui:
a) ai fini dell’obbligo di segnalazione che incombe
sulle banche, il credito può essere considerato in
sofferenza allorché sia vantato nei confronti di soggetti
in istato di insolvenza, anche non accertato
giudizialmente o che versino in situazioni sostanzialmente
equiparabili, nozione che non si identifica con quella
dell’insolvenza fallimentare, dovendosi far riferimento ad
una valutazione negativa della situazione patrimoniale,
apprezzabile come “grave difficoltà economica” (Cass., 10
ottobre 2013, n. 23093 e 12 ottobre 2007, n. 21428);

r.g. 5419/2009, 9581/2008

12

Il con rel. st .
ne
Loredan

contrattuali significativi con grandi società di servizi,

b) la segnalazione di una posizione in sofferenza
non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del
debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere
determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale
deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria

coincidente, con la condizione d’insolvenza (Cass. 1 °
aprile 2009, n. 7958).
Dall’altro lato, il motivo sottopone alla Corte
questioni di fatto e valutazione di prove già compiute,
senza vizi logici o giuridici, dal giudice del merito ed
unicamente allo stesso spettanti, onde l’argomentare della
corte territoriale non è altrimenti sindacabile, dovendosi
ricordare che, con la proposizione del ricorso per
cassazione, il ricorrente non può rimettere in
discussione, contrapponendone uno difforme,
l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto
dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed
in sé coerente (e multis,

cfr., in motivazione, Cass.,

ord. 21 giugno 2012, n. 10347; ord. 14 giugno 2012, n.
9764; l ° giugno 2012, n. 8877; 10 gennaio 2012, n. 86;
ord., 6 aprile 2011, n. 7921; 12 agosto 2004, n. 15693; 7
agosto 2003, n. 11936).
Resta infine irrilevante, nell’economia del discorso
motivazionale della sentenza impugnata, il riferimento al
revirement

di questa Corte in tema di capitalizzazione

trimestrale degli interessi sui conti correnti bancari
r.g. 5419/2009, 9581/2008

13

11 con re .est.
ne
Lored

difficoltà economica equiparabile, anche se non

quale causa della controversia sugli interessi insorta tra
le parti, palesandosi di qualche rilievo questa ultima
circostanza, e non le sue cause.
7. – I motivi dal quinto al nono censurano la
determinazione del danno e vanno considerati unitamente,

in quanto intimamente connessi.
Essi sono infondati.
La corte d’appello ha ridotto notevolmente il danno
liquidato in primo grado (lucro cessante di C 593.925,00 e
danno emergente di C 290.920,00 secondo il tribunale):
infatti, ha ritenuto provato che la società abbia
proseguito la sua attività, con fatturato pressoché
immutato e che, dopo tre anni, i soci avevano sì posto la
società in liquidazione, ma costituendo la Gesis Italia
2000 s.r.l.
Ha tuttavia,

considerato che comunque vi fu

pregiudizio alla reputazione della società, posto che era
dimostrato, a mezzo dei testimoni escussi, come le banche
fossero venute a conoscenza della segnalazione, la Cariplo
respinse la richiesta di aumento del fido e l’Istituto San
Paolo lo revocò.
In tal modo, la società aveva subìto la rinuncia,
almeno temporale, a piani di espansione, avendo l’errata
segnalazione inciso sulla libera concorrenza ed
avvantaggiato altre aziende del settore, con conseguente
perdita di competitività sul mercato per le occasioni
commerciali sfumate, ed avendo il c.t.u. accertato le
r.g. 5419/2009, 9581/2008

14

11 co
Lored

est.
ne

difficoltà in cui si trovò ad operare la società; inoltre,
le energie psico-fisiche, facenti capo agli amministratori
della società, erano state per un certo tempo dirottate
verso l’individuazione di altre fonti di finanziamento e,
quindi, sottratte al reperimento di nuovi clienti o

reddituali e con danno non patrimoniale costituito dal
patema e dallo «stress» di reperire in breve tempo fonti
alternative di finanziamento.
Ha determinato, infine, in via equitativa il danno
nella misura complessiva di

e

100.000,00, ai valori

attuali e comprensivo degli interessi per la tardiva
disponibilità della somma.
In sostanza, la sentenza d’appello, come emerge
dalla ricordata motivazione, ha ritenuto che – provata
l’illiceità della segnalazione – fossero stati pure
dimostrati il pregiudizio alla reputazione e la
conseguente situazione di difficoltà aziendale (per la
riduzione degli affidamenti e la necessità di reperirne
altri) derivati dall’altrui condotta; laddove il
riferimento allo «stress» appare riferito piuttosto alla
disfunzione amministrativa e gestionale collegata alla
ricerca di fonti di finanziamento alternative, e non ad
uno stato psicologico come tale.
In tal modo, la corte territoriale si è attenuta ai
principi costanti che riconoscono, in ipotesi di
illegittima segnalazione del debitore alla centrale
r.g. 5419/2009, 9581/2008

15

Il
Lore

s rel. est.

a77icone

all’acquisizione di altre commesse, con conseguenze

rischi, sia il danno non patrimoniale alla persona, anche
giuridica, con riguardo ai valori della reputazione e
dell’onore (essendo anche i soggetti collettivi titolari
dei diritti della personalità a tutela costituzionale

ex

art. 2 Cost.), sia il danno al patrimonio, che può essere

oggetto della prova presuntiva, quale conseguenza per
l’imprenditore di un peggioramento della sua affidabilità
commerciale, essenziale anche per l’ottenimento e la
conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto
ad operare sul mercato secondo le regole della libera
concorrenza (cfr., per tali principi, le decisioni Cass.
30 agosto 2007, n. 18316; 4 giugno 2007, n. 12929; 18
aprile 2007, n. 9233; 28 giugno 2006, n. 14977; 3 aprile
2001, n. 4881; 23 marzo 1996, n. 2576; v. pure Cass. 18
settembre 2009, n. 20120, in tema di assicurazione contro
i danni).
In particolare,

anche nei confronti dell’ente

collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non
patrimoniale, intesa come qualsiasi conseguenza
pregiudizievole di un illecito che, non prestandosi ad una
valutazione monetaria basata su criteri di mercato, non
possa essere oggetto di risarcimento ma di riparazione:
allorquando, cioè, il fatto lesivo incida su di una
situazione giuridica dell’ente che sia equivalente ai
diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla
costituzione (Cass. 1 0 ottobre 2013, n. 22396; 12 dicembre
2008, n. 29185; 4 giugno 2007, n. 12929).
r.g. 5419/2009, 9581/2008

16

Il con
Loreda

est.
one

inoltre,

Entrambi tali danni,

possono essere

liquidati in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.
(cfr. Cass. 2 settembre 2008, n. 22061).
Pertanto, con riguardo sia alla derivazione del
danno dalla condotta che alla concreta determinazione di

esso, la corte d’appello ha fatto corretta applicazione
delle norme nel motivo richiamate, senza alcun vizio
sindacabile in questa sede.
Con riguardo, infine, alle censure di cui ai motivi
settimo ed ottavo, l’attrice in primo grado aveva chiesto,
come anche la banca afferma, la liquidazione di «tutti i
danni»

derivanti dalla dedotta segnalazione: ed è

principio incontroverso che la domanda di risarcimento «di
tutti i danni» è indicativa della volontà di conseguire
l’integrale risarcimento di tutte le voci di danno
legittimamente ricollegabili all’evento lesivo (Cass. 11
ottobre 2013, n. 23147; 17 dicembre 2009, n. 26505; 22
agosto 2007, n. 17873; 8 giugno 2007, n. 13391; 20
febbraio 2007, n. 3936; v. pure Cass. 16 giugno 2011, n.
13179).
5.

– Le spese,

in ragione della reciproca

soccombenza, vengono interamente compensate.
P.Q.M.
La

Corte

riunisce

i

ricorsi

principale

ed

incidentale e li rigetta; compensa per intero fra le parti
le spese di lite.

r.g. 5419/2009, 9581/2008

17

11 con
Loredana

est.
one

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6

giugno 2014.

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