Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15608 del 27/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 27/07/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 27/07/2016), n.15608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2542-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

DIERRE DI R.D. & C. SAS;

– intimato –

avverso la sentenza n. 36/2009 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 04/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2016 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MELONCELLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1.1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza in atti con la quale la CTR Lombardia, rigettando l’appello dell’ufficio, ha ritenuto che l’efficacia dell’istanza di definizione L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 9 bis con conseguente disapplicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 non venga meno nel caso in cui come nella specie il contribuente abbia pagato solo le prime delle rate convenute omettendo il versamento delle restanti.

La CTR ha motivato il proprio deliberato sul rilievo che non essendo esplicitamente prevista nel caso de quo la decadenza dalla procedura di definizione ed applicandosi analogicamente alla fattispecie la L. n. 289 del 2002, art. 15, comma 5, “deve ritenersi esistente la regola di segno opposto, per la quale il condono è perfezionato con il pagamento della prima rata”.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo.

Non ha svolto attività difensiva la parte.

1.2. All’udienza del 9.12.2015, chiamata la causa per la discussione, rilevando il collegio che il ricorso era stato notificato nei confronti della Dierre s.a.s. di R.D. & C. e non nei confronti della Dierre s.a.s. di C.E. & C. ricorrente in primo grado, ne disponeva il rinvio a nuovo ruolo onde procedere all’acquisizione del fascicolo d’ufficio e dar modo alla ricorrente di dimostrare l’identità tra le dette società.

Veniva perciò acquisito il fascicolo processuale di merito e l’Agenzia procedeva pure al deposito di nota con allegata visura camerale relativa all’ intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Premesso che a seguito dell’avvenuta acquisizione del fascicolo processuale relativo ai pregressi gradi di merito non è revocabile in dubbio la legittimazione passiva dell’odierna intimata dal momento che il soggetto passivo del rapporto d’imposta, come si desume dalla cartella di pagamento impugnata, è identificabile nella Dierre s.a.s. di R.D. & C. e che la predetta società, come si evince dalla visura prodotta, non ha mai mutato la propria ragione sociale, con l’unico motivo di ricorso, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia ricorrente deduce errore di diritto in relazione alla L. n. 289 del 2002, art. 9-bis in quanto, contrariamente all’assunto della CTR, “il mancato pagamento nei termini di legge del suddetto importo, sia esso dipendente dall’omesso versamento dell’a prima (o unica rata) ovvero delle successive, esclude ipso iure il perfezionamento delle condizioni necessarie per beneficiare dell’agevolazione”, a nulla rilevando la contraria disposizione dell’art. 15 che si riferisce a fattispecie diverse in alcun modo assimilabili a quella di cui all’art. 9-bis.

2.2. Il motivo si palesa fondato per ragioni pregiudiziali quanto all’IVA e nel merito quanto alle imposte dirette.

2.3. Invero, quanto agli effetti della disciplina agevolativa recata dalla L. n. 289 del 2002 sull’IVA, come questa Corte ha già osservato, le misure clemenziali che in tema di condono comportano una rinuncia definitiva dell’amministrazione alla riscossione di un credito già accertato contrastano con la 6^ direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, in data 17.5.77, così come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 17.7.08, in causa C 132/06. Secondo tale decisione, invero, la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi di cui agli artt. 2 e 22 della predetta sesta direttiva del Consiglio, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di IVA, per avere previsto, con la L. n. 289 del 2002, artt. 8 e 9, una rinuncia generale ed indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta, così pregiudicando seriamente il corretto funzionamento del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto (24505/15; 24009/15; 20068/09).

Ebbene – come si è precisato – deve ritenersi che detta pronuncia abbia una portata generale, estesa a qualsiasi misura nazionale (a carattere sia legislativo che amministrativo), con la quale lo Stato membro rinunci in via generale, o in modo indiscriminato, all’accertamento e/o alla riscossione di tutto o parte dell’imposta dovuta, oltre che delle sanzioni per la relativa violazione, trattandosi di misure di carattere dissuasivo e repressivo, la cui funzione è quella di determinare il corretto adempimento di un obbligo nascente dal diritto comunitario. Ne discende che va disapplicato, per contrasto con il menzionato diritto comunitario cogente, sebbene con riferimento alla sola IVA, l’art. 9-bis, che, consentendo di definire una controversia evitando il pagamento di sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento del tributo, comporta una rinuncia definitiva alle sanzioni che, per il loro carattere dissuasivo, oltre che repressivo, incidono sul corretto adempimento dell’obbligo di pagamento del tributo principale (20467/15; 25133/15; 19546/11).

2.4. Nè può dubitarsi del fatto che la disapplicazione del diritto nazionale confliggente con le norme del diritto comunitario cogente debba essere operata, pure d’ufficio, anche nel presente giudizio di legittimità, onde assicurare la piena applicazione delle norme comunitarie aventi un rango preminente rispetto a quelle del singoli Stati membri. A tanto induce, invero, il principio di effettività, enunciato nei Trattati istitutivi della Comunità prima e dell’Unione poi, che comporta l’obbligo per il giudice nazionale di applicare il diritto comunitario in qualsiasi stato e grado del processo, senza che possano ostarvi preclusioni procedimentali o processuali, o – nella specie – il carattere chiuso del giudizio di cassazione (SS.UU. 26948/06)).

2.5. Il motivo è invece, come detto, fondato nel merito quanto alle imposte dirette.

E’ invero consolidato indirizzo di questa Corte che “in tema di condono fiscale, la definizione agevolata ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 bis comportante la non applicazione delle sanzioni relative al mancato versamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 dicembre 2002, e per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data, si perfezioni solo se si provvede all’integrale pagamento del dovuto nei termini e nei modi previsti dalla medesima disposizione, attesa l’assenza di previsioni quali quelle contenute negli artt. 8, 9, 15 e 16 medesima legge, che considerano efficaci le ipotesi di condono ivi regolate anche senza adempimento integrale, e che sono insuscettibili di applicazione analogica, in quanto, come tutte le disposizioni di condono, di carattere eccezionale” (19421/15; 13264/15; 21364/12).

Ne discende dunque che non è corretto il convincimento esternato dal giudice territoriale, poichè, in diretta replica di quanto argomentato dalla parte, va qui ribadito che la mancata previsione nell’art. 9-bis cit. di una disposizione corrispondente a quella recate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 8, 9, 15 e 16 che fanno salvi gli effetti del beneficio anche in difetto di adempimento integrale, trova giustificazione nella diversa natura delle fattispecie in esame, vero infatti, come più volte ricordato da questa Corte, che queste ultime disposizioni regolamentano una fattispecie di condono di tipo premiale, in guisa del quale si riconosce al contribuente il diritto potestativo di chiedere che il suo rapporto giuridico tributario sia sottoposto ad un accertamento straordinario, da effettuarsi cioè secondo regole diverse da quelle ordinarie, mentre l’art 9-bis cit. concede un condono tributario di tipo clemenziale, che, basandosi sul presupposto di un illecito tributario, elimina o riduce le sanzioni e, a determinate condizioni, concede modalità di favore per il loro pagamento, ma senza prevedere, come logica vuole, alcuna forma di accertamento tributario straordinario (12782/15; 9761/15; 10650/13).

4. Il ricorso va dunque accolto con la conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e con il rigetto nel merito del ricorso introduttivo ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2 non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Le spese seguono la soccombenza nel presente giudizio, mentre possono essere compensate nei gradi di merito, avuto riguardo alla stabilizzazione del quadro intepretativo intervenuta successivamente all’introduzione del giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo; condanna parte intimata al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 4500,00=, oltre spese prenotate a debito e ad eventuali accessori e compensa le spese dei giudizi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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