Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15608 del 22/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 22/07/2020), n.15608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22980-2018 proposto da:

Z.E., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO UGO

BARTOLOMEI 5, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FLAMMIA, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO

EMILIO 28, presso lo studio dell’avvocato GIAMPAOLO F., che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAMPIERO F.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1085/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale stessa sede, ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra F.G. ed Z.E., titolare dell’omonima officina, intercorso dal giugno 1997 al gennaio 2012 ed ha rigettato la domanda di ripristino del rapporto per nullità del licenziamento comminato verbalmente perchè non sufficientemente provata;

ha condannato quindi Z.E. a corrispondere a F.G. le differenze retributive, con detrazione di quanto richiesto a titolo di festività, ferie e permessi avendo accertato che non ne era stato specificamente provato il godimento;

la cassazione della sentenza è domandata da Z.E. sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria;

F.G. ha resistito con tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, parte ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione alle norme relative alla qualificazione del lavoro autonomo (art. 2222 c.c.) e del lavoro subordinato (art. 2094 c.c.) – Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio”;

ritiene erronea la statuizione della Corte territoriale circa l’accertata sussistenza degli indici della subordinazione nel rapporto di lavoro;

contesta, in particolare, che vi siano state la stabile messa a disposizione delle energie lavorative e la soggezione al potere organizzativo del titolare dell’impresa, anche considerata la natura elementare e ripetitiva nelle modalità di esecuzione delle mansioni di gommista affidate al lavoratore;

lamenta l’omesso esame del fatto decisivo consistente nella inesistenza di elementi certi e inequivocabili dai quali poter ricavare che Z.E. esercitasse un potere di eterodirezione sulla prestazione dell’odierno controricorrente;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, lamenta “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione alle norme relative alla qualificazione del lavoro subordinato (art. 2094 c.c.) in relazione al CCNL Metalmeccanica Artigianato”;

contesta l’errata applicazione dell’art. 2103 c.c., anche per l’omessa comparazione, da parte del giudice dell’appello, fra le mansioni svolte dal F. e le declaratorie contrattuali;

in particolare, la Corte territoriale avrebbe omesso di conferire il giusto rilievo alla circostanza secondo cui dagli atti di causa non era emerso nessun elemento logico giuridico utile ad inquadrare il rapporto di lavoro nel V livello “gommista” del CCNL Metalmeccanica – Artigianato;

lamenta, altresì, l’omessa motivazione in merito al rigetto dell’eccezione sollevata dall’odierno ricorrente avente ad oggetto la misura della condanna alle differenze retributive, in quanto la Corte d’appello avrebbe ignorato quanto già percepito dal lavoratore;

il primo motivo è infondato, non essendo idoneo a contrastare la ratio decidendi della sentenza impugnata;

la Corte territoriale ha svolto un attento esame delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro controverso, riscontrando la sussistenza degli indici sintomatici della subordinazione, alla luce delle testimonianze rese nel giudizio di merito;

in particolare, dando conto della difficoltà d’individuazione del fondamentale indice dell’assoggettamento al potere direttivo del datore per le mansioni elementari, ripetitive e predeterminate nell’esecuzione, ha fatto ricorso a criteri distintivi supplementari (p. 3 sent.) dai quali ha ricavato la conferma dell’esistenza del vincolo di subordinazione;

sotto il profilo dell’omessa pronuncia, lo stesso motivo è inammissibile, ponendosi fuori dai parametri dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia. (Così, ex plurimis, Cass. n. 23940 del 2017);

nel caso in esame il ricorrente non ha indicato il fatto storico decisivo di cui la sentenza avrebbe omesso l’esame, limitandosi a lamentare che la motivazione non avrebbe chiarito su quali fatti la Corte territoriale ha basato la propria valutazione riguardo all’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, valorizzando unicamente quanto emerso dalle prove testimoniali escusse in corso di causa (p. 2 della memoria difensiva);

va in proposito ribadito che le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che “nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Sez. Un. 8053/2014);

la formulazione della doglianza da parte del ricorrente finisce per denunciare non già l’omesso esame di un fatto storico decisivo, bensì la mancata valorizzazione di risultanze istruttorie, che si assumono erroneamente valutate dalla Corte territoriale;

il secondo motivo è inammissibile;

parte ricorrente non ha allegato nè prodotto il CCNL;

la costante giurisprudenza di questa Corte ritiene che qualora venga dedotta nel giudizio di legittimità la violazione di norme di un contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del settore privato, il contratto si ritiene conoscibile solo con la collaborazione delle parti, le quali sono tenute ad adempiere all’onere di allegazione e produzione, in base alle regole processuali sulla distribuzione dell’onere della prova e sul contraddittorio, le quali non vengono meno neppure nell’ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425 c.p.c., comma 4, (da ultimo cfr. Cass. n. 6394 del 2019);

in definitiva, il ricorso va rigettato;

le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione dell’esito del giudizio, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2020

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