Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15608 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 09/05/2017, dep.22/06/2017),  n. 15608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 9694 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

V.C., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’avvocato Biagio Riccio (C.F.: RCC BGI 64S08 B759D);

– ricorrente –

nonchè

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, quale rappresentante

di UNICREDIT LEASING S.p.A. (C.F.: (OMISSIS));

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Napoli n.

4006/2015, pubblicata in data 15 ottobre 2015;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 9 maggio 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione immobiliare promosso nei suoi confronti, V.C. ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., contestando il diritto di procedere ad esecuzione forzata del creditore intervenuto Credit Leasing S.p.A. (rappresentata da Unicredit Credit Management Bank S.p.A.), e in particolare sostenendo che il credito da questa posto in esecuzione era estinto in virtù di una transazione da essa stipulata con un terzo.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Napoli.

La Corte di Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello dell’opponente, in quanto tardivo.

Ricorre il V., sulla base di due motivi.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società intimata.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere dichiarato inammissibile.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione e/o falsa applicazione della L. n. 742 del 1969 sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “violazione dell’art. 102 c.p.c. e dell’art. 354 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

I due motivi del ricorso sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi si fondano sul medesimo assunto, e cioè quello per cui con l’atto introduttivo del giudizio, oltre all’opposizione all’esecuzione nei confronti di Credit Leasing S.p.A., ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, era stata proposta anche un’ulteriore, distinta ed autonoma domanda, avente diverso oggetto (e per il quale non era prevista deroga al regime ordinario della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale).

Il ricorso è inammissibile, per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, ancor prima che infondato.

Certamente risulta proposta dal debitore esecutato opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, per far valere nei confronti del creditore intervenuto nel processo esecutivo l’estinzione del relativo credito, in virtù di una transazione da esso stipulata con un terzo.

Orbene, una siffatta opposizione non comporta di per sè nè la necessità di un accertamento, con efficacia di giudicato anche nei confronti del terzo, dell’esistenza e degli effetti della invocata transazione – ben potendo pervenirsi alla decisione dell’opposizione sulla base di un accertamento meramente incidentale, e limitato ai rapporti tra le parti, degli effetti di detta transazione sul credito posto in esecuzione – nè il litisconsorzio necessario con tale terzo, ai sensi dell’art. 102 c.p.c..

E la sentenza impugnata ha, coerentemente, ritenuto che tale opposizione fosse l’unica domanda proposta dal V., evidentemente interpretando in tal modo l’atto introduttivo del giudizio di primo grado.

Quest’ultimo sostiene invece che con il suddetto atto era stata proposta anche una ulteriore autonoma domanda, di accertamento dell’esistenza e dell’efficacia della transazione, domanda evidentemente rivolta anche nei confronti del soggetto che aveva stipulato la transazione e che quindi ne presupponeva la necessaria partecipazione al giudizio (benchè egli stesso, quale attore, non avesse provveduto ad evocarlo).

In tale situazione, il ricorrente avrebbe avuto certamente l’onere, anche ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente il contenuto dell’atto introduttivo, nella parte in cui da esso emergeva la proposizione della suddetta ulteriore domanda (trascrivendolo in parte qua, o almeno indicando esattamente da quali passi di esso sarebbe stato possibile ricavare il fondamento del suo assunto), onde consentire alla Corte di verificare la correttezza dell’interpretazione dell’atto operata dalla corte di appello.

Sotto tale profilo il ricorso è palesemente generico: il ricorrente si limita ad affermare di avere proposto due distinte domande, di cui la seconda (diversa dall’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c.) assoggettata al regime di sospensione feriale dei termini e comportante il litisconsorzio necessario di un soggetto che egli stesso non aveva evocato in giudizio, ma non chiarisce in alcun modo (se non richiamando del tutto genericamente la “citazione allegata alla produzione di 1^ grado”, senza ulteriori specificazioni) in quale parte dell’atto introduttivo sarebbe contenuta la suddetta domanda ulteriore, e per quali motivi la diversa interpretazione di esso data dalla corte di appello sarebbe censurabile.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo la parte intimata svolto attività difensiva nella presente sede. Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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