Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15608 del 09/07/2014
Civile Sent. Sez. 1 Num. 15608 Anno 2014
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: DI PALMA SALVATORE
SENTENZA
sul ricorso 28577-2010 proposto da:
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA (P.I. 80002760835),
in persona del Presidente pro , tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI
Data pubblicazione: 09/07/2014
RIENZO 180, presso l’avvocato ALBERTO MARCHETTI,
rappresentata e difesa dall’avvocato TIGANO ALDO,
2014
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
1187
contro
IMPRESA GEOM.
ROBERTO GIUSEPPE CATANIA (P.i.
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00734110836), in persona dell’omonimo titolare,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 90,
presso l’avvocato GIUSEPPE VACCARO, rappresentata e
difesa dall’avvocato ANTONIO ANDO’, giusta procura
a margine del controricorso;
controri corrente
–
COSTRUZIONI CATANIA S.R.L., ING. PAVESI & C.
S.R.L.;
–
intimate
–
avverso la sentenza n. 239/2010 della CORTE
D’APPELLO di MESSINA, depositata il 15/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 06/06/2014 dal Consigliere
Dott. SALVATORE DI PALMA;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato ALESSANDRO
GIGLI, con delega, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso
–
per l’accoglimento del ricorso per quanto di
ragione.
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Svolgimento del processo
1. — Con contratto del 26 marzo 1992, la Provincia
Regionale di Messina aggiudicò all’Associazione Temporanea
di Imprese tra la s.r.l. Ing. Pavesi & C. e l’impresa
individuale Geom. Roberto Giuseppe Catania l’appalto per
l’esecuzione dei lavori di costruzione del Palazzetto dello
sport del Comune di Villafranca Tirrena.
2. — Con citazione del 15 giugno 1997, la Provincia
Regionale di Messina convenne dinanzi alla Corte d’Appello
di Messina l’impresa individuale Geom. Roberto Giuseppe
Catania, la s.r.l. Ing. Pavesi & C. e la s.r.l. Costruzioni
Catania, impugnando il lodo arbitrale pronunciato tra le
parti in data 8 maggio 2006, del quale chiese dichiararsi
M
la nullità. Al riguardo, l’attrice espose che:
a)
il
rapporto contrattuale aveva avuto alterne vicende che
avevano dato luogo a numerose sospensioni;
b)
adito una
prima volta dall’A.T.I., il collegio arbitrale, con lodo
del 18 marzo 2002, aveva condannato la Provincia al
pagamento di varie somme in riferimento a riserve sciolte
dall’appaltatrice;
deliberato
la
c)
nel
rescissione
dell’A.T.I.; d) nello stesso
2004,
del
anno,
Provincia
aveva
contratto
in
danno
l’A.T.I.
aveva
adito
la
nuovamente il Collegio arbitrale per ragioni analoghe a
quelle che avevano determinato il primo accesso agli
,
arbitri; e) il Collegio arbitrale, con l’impugnato lodo
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dell’8 maggio 2006, aveva dichiarato la risoluzione
consensuale del contratto ed aveva condannato la Provincia
al pagamento di ulteriori somme.
Tanto esposto, la Provincia Regionale di Messina,
nel chiedere la dichiarazione di nullità del lodo
impugnato, dedusse, tra l’altro e in particolare, che esso
conteneva disposizioni contrarie a quelle del precedente
lodo del 18 marzo 2002, laddove aveva riconosciuto il
diritto di credito dell’appaltatrice in riferimento ad un
periodo già coperto dal giudicato formatosi sul lodo del
2002.
In contraddittorio con l’impresa individuale Geom.
Roberto Giuseppe Catania, con la s.r.l. Ing. Pavesi & C. e
ei
con la s.r.l. Costruzioni Catania – che conclusero per il
rigetto dell’impugnazione –
r
la Corte adita, con la
sentenza n. 239/10 del 15 aprile 2010, ha rigettato
l’impugnazione.
In particolare, la Corte, per quanto in questa sede
ancora rileva, ha così motivato e statuito nel dispositivo:
«Col terzo motivo l’ente impugnante lamenta la violazione
del giudicato, per avere il collegio arbitrale pronunciato
su una domanda che, avendo formato oggetto del precedente
lodo, non avrebbe potuto essere riproposta; nonché la
contraddittorietà intrinseca del lodo, per avere
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riconosciuto
importi
indebitamente duplicati
ingiustificati
e,
comunque,
Quanto alla contraddittorietà
essa viene riferita alla liquidazione del danni: sotto il
profilo che i due importi separatamente liquidati (C
99.809,96 ed C 388.000,00) non troverebbero riscontro né
nella c.t.u. né nella motivazione e che, comunque,
atterrebbero alla medesima posta risarcitoria. La doglianza
è fondata in punto di fatto in quanto, dal lodo, si evince
con chiarezza che solo il primo importo attiene ai danni,
derivati dall’illegittima sospensione già accertata dal
primi arbitri, relativi al periodo intercorrente tra la
data di accesso al primi arbitri e l’emissione del lodo (e
quindi successivi alla liquidazione da essi operata): il
secondo importo, invece, costituisce la mera “conferma’
della condanna già emessa col primo lodo. Conferma
evidentemente illegittima, in quanto non rientrante nei
poteri del secondo collegio (al quale non competeva
certamente il sindacato sull’operato del primo collegio) ed
in quanto idonea a dar luogo a duplicazione del titoli
esecutivi. A conforto della superiore interpretazione del
lodo va soltanto evidenziato che la circostanza che gli
arbitri abbiano disatteso le contrapposte istanze
risolutorie, dando espressamente atto del pregresso
scioglimento del contratto e del comportamento – in egual
misura negligente – di entrambi i contraenti, induce ad
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escludere che essi abbiano ravvisato ulteriori profili di
responsabilità della Provincia, tali da giustificare
l’addebito di altri importi a titolo risarcitorio. Di
conseguenza deve essere revocata la condanna al pagamento
del
suddetto
importo
a)
rigetta
l’impugnazione;
3. — Avverso tale sentenza la Provincia Regionale di
Messina ha proposto ricorso per cassazione deducendo un
unico motivo di censura, illustrato con memoria.
Resiste, con controricorso, l’impresa individuale
Geom. Roberto Giuseppe Catania.
La s.r.l. Ing. Pavesi & C. e la s.r.l. Costruzioni
Catania,
benché ritualmente intimate, non si sono
costituite, né hanno svolto attività difensiva.
All’esito dell’odierna udienza di discussione, il
Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del
ricorso per quanto di ragione.
Motivi della decisione
l. — Con l’unico motivo (con cui deduce: «Violazione
dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. Omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio.
Contraddittorietà tra la
motivazione ed il dispositivo della sentenza»),
la
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ricorrente critica la sentenza impugnata (cfr.,
Svolgimento del processo,
a quibus,
n. 2.),
supra,
sostenendo che i Giudici
quanto alla liquidazione del danno di
388.000,00, nella su riprodotta parte della motivazione,
hanno affermato che la censura è fondata, con conseguente
condanna al pagamento del
necessità di revoca della
suddetto importo, mentre, nella su riprodotta parte del
dispositivo, hanno contraddittoriamente rigettato
court
tout
l’impugnazione, con conseguente conferma della
condanna al pagamento dell’importo medesimo, e che
pertanto, avuto riguardo a tale radicale contrasto tra
motivazione e dispositivo della sentenza impugnata, questa
deve essere annullata in parte qua.
2. —
Il controricorrente eccepisce preliminarmente
l’inammissibilità del ricorso per l’erronea esclusiva
deduzione del vizio di motivazione in riferimento all’art.
360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
L’eccezione è palesemente infondata alla luce del
consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui
l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per
cassazione non osta alla riqualificazione della sua
sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360, primo
comma, cod. proc. civ., né determina l’inammissibilità del
ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente
individuabile il tipo di vizio denunciato (cfr.,
ex
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plurimis, la sentenza delle Sezioni Unite n. 17931 del 2013
e l’ordinanza n. 4036 del 2014). Nella specie, la
ricorrente sia nell’intitolazione del motivo sia nella sua
articolazione fa inequivocabilmente riferimento alla
radicale contraddittorietà fra la motivazione ed il
dispositivo della sentenza impugnata, della quale predica
la nullità in parte qua.
3. – Il ricorso merita accoglimento.
È noto che il contrasto radicale tra motivazione e
dispositivo della sentenza non consentendo di
individuare la statuizione del giudice attraverso una
valutazione di prevalenza di una delle contrastanti
affermazioni contenute nella decisione – non può essere
eliminata con il rimedio della correzione degli errori
materiali, determinando invece la nullità della pronuncia
ai sensi dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.
(cfr., ex plurimis,
l’ordinanza n. 29490 del 2008 e la
sentenza n. 24914 del 2011).
Nella specie, è sufficiente leggere le parti della
motivazione e del dispositivo della sentenza impugnata,
dianzi integralmente riprodotte (cfr.,
del processo,
supra,
Svolgimento
n. 2.), per rilevare che i Giudici a quibus –
nell’esaminare il terzo motivo di impugnazione del lodo
proposto dalla odierna ricorrente – haKffermato, nella
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motivazione, che «La doglianza è fondata in punto di fatto.
Di conseguenza deve essere revocata la condanna al
pagamento del suddetto importo
dispositivo,
har statuito
l’impugnazione;
«P.Q.M.
mentre,
a)
nel
rigetta
omettendo cioè totalmente di tener
conto del parziale accoglimento dell’impugnazione medesima
•
precedentemente affermato nella motivazione. t, perciò, del
tutto evidente il contrasto radicale tra motivazione e
dispositivo della sentenza impugnata e la sua insanabilità
mediante l’opera di integrazione delle predette due parti
affidata all’interprete.
4. – Alla nullità della sentenza impugnata, nelle
sole parti della motivazione e del dispositivo dianzi
evidenziate, consegue il suo annullamento in
partibus
quibus ed il rinvio della causa alla stessa Corte d’Appello
di Messina, in diversa composizione, la quale provvederà ad
eliminare il vizio accertato ed a regolare anche le spese
del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei sensi
e nelle parti di cui in motivazione e rinvia la causa alla
Corte d’Appello di Messina, in diversa composizione, anche
per le spese del presente grado del giudizio.
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Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, il 6 giugno 2014
Il Consignere relatore ed estensore