Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15607 del 22/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 22/07/2020), n.15607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35306-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO V.E.

SPINOSO, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO DALL’ASTA;

– ricorrente –

contro

S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BUCCARI

3, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA ACONE, rappresentato

e difeso dall’avvocato DOMENICO SIMONE;

– controricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO;

– intimato –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO

MARITATO, ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO,

EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3223/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

RITENUTO

Che:

la Corte d’appello di Napoli, con l’indicata sentenza, accogliendo l’appello proposto da S.V., ed in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava l’intervenuta prescrizione del diritto dell’Inps e dell’Inail a riscuotere gli addebiti contributivi e assistenziali di cui alla comunicazione di iscrizione ipotecaria ivi indicata notificata in data 3.3.2015.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate Riscossione con due motivi; S.V. ha resistito con controricorso. L’INPS ha rilasciato delega in calce al ricorso. L’INAIL è rimasto intimato.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

RILEVATO

Che:

1.- con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., in relazione il D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12, 24, 25 e 49, poichè, trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle di pagamento, andava applicato il termine di prescrizione decennale.

2.- Con il secondo motivo si prospetta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9 (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5) per avere dichiarato prescritti crediti in realtà efficaci per tempestiva interruzione del termine quinquennale di prescrizione o perchè non contestati.

3.- Il ricorso, col quale si mira a mettere in discussione il principio della durata quinquennale della prescrizione dei crediti previdenziali iscritti a ruolo per effetto della novazione oggettiva e soggettiva del credito, è infondato alla stregua dell’orientamento di questa Corte già affermato dalle SU n. 23397/2016 e ribadito anche di recente, tra le altre, da Cass. nn. 11335/2019 e 31 52/2018.

4.- E’ stato invero osservato da questa Corte che il conferimento al concessionario della funzione di procedere alla riscossione dei crediti, nonchè la regolamentazione ex lee della procedura e la previsione di diritti e obblighi del concessionario stesso, non determina il mutamento della natura del credito previdenziale e assistenziale, che è assoggettato per legge ad una disciplina specifica. Nè tantomeno potrebbe determinarsi in tal modo una modifica del regime prescrizionale, che per i contributi sarebbe incompatibile con il principio di “ordine pubblico” dell’irrinunciabilità della prescrizione, valorizzato anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23397 del 17/11/2016, che ha affermato il principio richiamato dal giudice di merito ed alla quale occorre dare continuità (vedi sul punto anche Cass., Sez. lav., 15 ottobre 2014, n. 21830; Id. 24 marzo 2005, n. 6340; Id. 16 agosto 2001, n. 11140; Id. 5 ottobre 1998, n. 9865; Id. 6 dicembre 1995, n. 12538; Id. 19 gennaio 1968, n. 131). In assenza di un titolo giudiziale definitivo, che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito e produca la rideterminazione in dieci anni della durata del termine prescrizionale ex art. 2953 c.c., continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3 e non ricorrono pertanto i presupposti per l’applicazione della regola generale sussidiaria di cui all’art. 2946 c.c. 4.

4.- Nè giova alla tesi della ricorrente il richiamo al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6, che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore.

5.- Per tali ragioni, il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., n. 1.

6. Pure inammissibile è il secondo motivo nella parte in cui, in violazione del principio di specificità del ricorso per cassazione, non trascrive tutti gli atti e i documenti necessari per dimostrare sia la fondatezza dell’eccezione di interruzione di prescrizione, di cui lamenta l’omessa decisione in appello, sia di aver allegato tempestivamente i relativi presupposti nei precedenti giudizi di merito.

7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza. Nulla va liquidato per l’INPS e l’INAIL che non hanno svolto attività difensive.

8.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2300,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Nulla spese per INPS e INAIL. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA