Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15607 del 15/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 15/07/2011), n.15607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA UFFICIO DEI FIUMI & FOSSI (OMISSIS), in

persona del Presidente pro tempore e legale rappresentante,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo

studio dell’avvocato BALDASSARI CARLO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CORSI MICHELE, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.C.G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio

dell’avvocato PANARITI PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato

GAMBINI GIUSEPPE, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1219/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 17/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Che con sentenza n. 926/06 il Tribunale di Pisa, in accoglimento della domanda formulata da C.C.G. contro il Consorzio di Bonifica Ufficio Fiumi e Fossi di Pisa, dichiarava che l’attore non era obbligato a versare alcun contributo al convenuto relativamente agli immobili di proprietà dell’attore stesso, posti in (OMISSIS), e condannava il Consorzio a cancellare dai ruoli contributivi gli immobili de quibus;

che il Tribunale fondava la propria decisione sulla considerazione che la ricomprensione di un immobile nel perimetro consortile non è sufficiente, occorrendo anche una “utilitas che si traduca in un vantaggio diretto e specifico dell’immobile, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, ovvero in un vantaggio di tipo fondiario, cioè strettamente incidente sull’immobile stesso”, e ciò anche sulla base dei dati della consulenza tecnica di ufficio;

che, a seguito dell’appello del Consorzio, costituitosi il C., che a sua volta proponeva appello incidentale, la Corte d’Appello di Firenze con la sentenza in esame n. 1219/09, depositata in data 17/9/2009, rigettava entrambi i gravami, confermato quanto statuito in primo grado;

che ricorre per cassazione il Consorzio con due motivi, illustrati da memoria, deducendo L rispettivamente, violazione del R.D. n. 215 del 1933, artt. 10 e 11 e difetto di motivazione; che, in particolare, con il primo motivo, ampiamente articolato, premesso che “i Giudici di secondo grado hanno sorprendentemente affermato che l’attività svolta dal Consorzio volta ad evitare allagamenti di zone periferiche e dello stesso centro urbano costituisca un beneficio complessivo rispondente all’interesse generale”, concludendo che “appare evidente che il rapporto di contribuenza, per quanto concerne il beneficio derivante agli immobili dell’attività di difesa idraulica svolta dal Consorzio, non può che istituirsi con i proprietari degli immobili consorziati in relazione ai benefici individuati nel Piano di Classifica, ai sensi dell’art. 16, commi 1, 2, 3, 4, e non con il Comune che, invece, è tenuto a pagare il contributo al Consorzio per l’utilizzazione dei canali di bonifica come recapito degli scarichi, determinato in relazione ai volumi di acqua scaricati, ai sensi del citato art. 16, commi 5 e segg.”;

che con il secondo motivo si afferma che “la Corte d’Appello ha evidentemente errato nel ritenere che il primo giudice non ha affermato che l’attività del Consorzio interessi solo le zone al di fuori del centro, e non ha, quindi, esaminato il relativo motivo di gravame formulato dal Consorzio”;

che è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. con cui si chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile in quanto “con entrambi detti motivi si tende in realtà al riesame della decisiva circostanza di fatto, quale desumibile dalla consulenza di ufficio in base alla quale è stata esclusa la non spettanza del beneficio in questione (anche sulla base dei requisiti indicati dal consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, in relazione al quale il ricorrente Consorzio non ha fornito valide argomentazioni per disattenderlo)”;

che il Collegio condivide dette osservazioni con il preliminare rilievo dell’inammissibilità del ricorso ex art. 366 c.p.c., n. 6, non essendo specificamente indicata la consulenza in questione, sulla base di quanto già statuito da questa Corte (n. 4201/2010) secondo cui “in tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che intende far valere in sede di legittimità un motivo di ricorso fondato sulle risultanze della consulenza tecnica espletata in grado di appello è tenuta, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, ad indicare se la relazione cui si fa riferimento sia presente nel fascicolo di ufficio del giudizio di merito (specificando, in tal caso, gli estremi di reperimento della stessa), ovvero chiarire alla Corte il diverso modo in cui essa possa essere altrimenti individuata, non potendosi affidare al giudice di legittimità il compito di svolgere un’attività di ricerca della relazione, in sede decisoria, senza garanzia del contraddittorio ed in violazione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo”;

che, inoltre, con riferimento al primo motivo, il principio di diritto di cui ha fatto applicazione alla sentenza gravata, contenuto in Cass. S.U. n. 8960/1996, costituisce ius receptum ed è stato recentemente ribadito anche da Cass. n. 8770/2009 secondo cui “resta, per altro fermo, che si tratta di un esborso di natura pubblicistica, non costituendo, in senso tecnico, il corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta (come invece accade ove il consorzio eroghi anche servizi individuali e misurabili come la fornitura di acqua); e rappresentando invece una forma di finanziamento pubblico attraverso l’imposizione dei relativi costi sull’area sociale che tali costi ricava, nel suo insieme, un beneficio. Senza che debba necessariamente sussistere una esatta corrispondenza costi-benefici sul piano individuale; ma essendo sufficiente una razionale individuazione dell’area dei beneficiari e della maggiore o minore incidenza dei benefici (può ad esempio accadere che talune opere producano riflessi positivi solo su una parte dei consorziati e su essi soli debbano dunque ricadere i relativi oneri) sottolineando quindi che non è sufficiente, perchè sorga l’obbligo del pagamento dei tributi de quibus, che taluno sia proprietario di un terreno compreso nel perimetro del consorzio. La seconda, infine, per suo conto, lungi dall’esaminare il problema in questione ha affrontato la diversa tematica del riparto della giurisdizione quanto alle controversie relative ai contributi di discussione”;

che ancora, quanto al secondo motivo, il ricorrente non indica, spiegandone le ragioni, la decisività dell’errore prospettato in ordine alla pronuncia in esame; che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Consorzio ricorrente alle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 2.600,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011

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