Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15607 del 09/07/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 15607 Anno 2014
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: DI PALMA SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso 8132-2010 proposto da:
CUMOLI LUCA (c. f. CMLLCU63T28A9440), elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI CARRACCI l, presso
l’avvocato ALESSANDRO ALESSANDRI, che lo rappresenta

ti

Data pubblicazione: 09/07/2014

e difende unitamente all’avvocato CIANI MAURO,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

2014
1186

contro

STAVECO S.R.L. UNIPERSONALE;
#

– intimata-

1

Nonché da:
STAVECO S.R.L. UNIPERSONALE (C.F. 02833591205), in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO
FONTANE 20, presso l’avvocato ANTONIO AURICCHIO, che

del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

CUMOLI LUCA;
– intimato –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di BOLOGNA,
depositato il 22/07/20091 h) 3 k-q045
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/06/2014 dal Consigliere Dott.
SALVATORE DI PALMA;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato ALESSANDRO
ALESSANDRI che ha chiesto l’accoglimento;
udito,

per

la controricorrente e

ricorrente,

la rappresenta e difende, giusta procura a margine

l’Avvocato ALESSANDRA ALLEGRITTI, con delega, che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
l’accoglimento del primo motivo del ricorso
principale e l’inammissibilità dell’incidentale.

2

Ritenuto

he, con contratto del 1’5 agosto 2008, la

s.r.l. Staveco unipersonale e Luca Cumolì stipularono
contratto di cessione di quote sociali, compromettendo in
arbitri le eventuali insorgende controversie;

che, con ricorso dell’il maggio 2009, la s.r.l.
Staveco propose al Presidente del Tribunale di Bologna
ricorso per ricusazione dell’arbitro anche dalla stessa
designato, avv. Giacomo Baldi, ai sensi dell’art. 815 cod.
proc. civ.;
che il Presidente adito – in contraddittorio con il
Cumoli, il quale instò per la reiezione dell’istanza e per
la condanna della controparte alle spese -, con ordinanza
del 21-22 luglio 2009, dichiarò inammissibile l’istanza,
affermandone l’intempestività, perché proposta oltre il
termine di dieci giorni dalla conoscenza della causa di
ricusazione di cui all’art. 815, terzo comma, cod. proc.
civ., ed oAAArvando altresì che, nella

specie,

non

ricorr ey d,alu llQ fattigpecie dì rigligaziCri di cui
al primo coma dello stesso art. 815;
che avverso tale ordinanza il Cumoli propose, in
data 24 settembre 2009, ricorso allo stesso Presidente
del Tribunale di Bologna, lamentando che nella precedente
ordinanza era stata omessa ogni pronuncia sulle spese e
chiedendo che, ai sensi dell’art. 815, quarto comma,
3

-

ovvero dell’art. 287, cod. proc. civ., fossero liquidate
le spese del procedimento di ricusazione;
che il Presidente adito – in contraddittorio con la
s.r.l. Staveco, la quale eccepì la inimpugnabilità

dell’ordinanza del 21-22 luglio 2009 e l’inapplicabilità
dell’istituto della correzione dell’ordinanza per errore
materiale -, con ordinanza del 9 marzo 2010, rigettò il
ricorso, osservando

tra l’altro ed in particolare:

«L’ordinanza in tema di spese è
all’ordinanza
sull’istanza

di

distinta rispetto
che pronuncia

non impugnabile
ricusazione,

per

cui

la

mancata

statuizione in ordine alle spese del procedimento, in
difetto di una espressa previsione di non impugnabilità,
avrebbe ben potuto essere oggetto di autonomo mezzo di
gravame»;
che Luca Cumoli – con ricorso spedito a mezzo del
servizio postale in data 2 aprile 2010 – ha impugnato per
cassazione ambedue le predette ordinanze, deducendo due
motivi di censura illustrati con memoria, e chiedendo: in
via principale, l’annullamento dell’ordinanza del 21-22
luglio 2009 e la liquidazione equitativa delle spese
processuali relative al procedimento di ricusazione, ai
sensi dell’art. 815, quarto comma, cod. proc. civ., ovvero
nella misura ordinaria; in via subordinata, l’annullamento
dell’ordinanza in data 9 marzo 2010 e la liquidazione
4

,

equitativa delle spese processuali relative a detto
procedimento di ricusazione, ai sensi dell’art. 815,

Ah

quarto comma, cod. proc. civ., ovvero nella misura
ordinaria; in via di ulteriore subordine, l’annullamento
dell’ordinanza in data 9 marzo 2010, sotto il profilo

della violazione delle norme sulla competenza, e la
dichiarazione che competente a liquidare le spese del
suddetto procedimento di ricusazione è il Presidente del
Tribunale di Bologna;
che resiste, con controricorso, la s.r.l. Staveco
unipersonale, la quale ha anche proposto ricorso
incidentale condizionato fondato su sei motivi;
che, all’esito dell’odierna udienza di discussione,

il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del
primo

motivo

del

ricorso

principale

e

per

l’inammissibilità del ricorso incidentale.
Considerato

che, con il primo motivo (con cui

deduce: «Violazione dell’art. 360 nn. 1, 3 e 5 c.p.c in
relazione all’art. 815 ed all’art. 112 c.p.c.),

il

ricorrente principale critica le ordinanze impugnate,
sostenendo che il Giudice a quo ha errato nell’omettere la
pronuncia sulle spese del procedimento di ricusazione;
che, con il secondo motivo (con cui deduce:

«Violazione dell’art. 360 n. 2, c.p.c in relazione
5

all’art. 815 ed all’art. 112 c.p.c. Eventuale conversione
del ricorso nell’istanza di regolamento di competenza di
cui all’art. 42 c.p.c.»), il ricorrente principale critica
ancora le ordinanze impugnate e sostiene che il Giudice

a

quo, con l’ordinanza del 9 marzo 2010, ha sostanzialmente

ed erroneamente negato la propria competenza a pronunciare
sulle spese del procedimento di ricusazione;
che la controricorrente eccepisce preliminarmente
l’inammissibilità del ricorso principale, sostenendo: che
entrambi i provvedimenti impugnati non hanno natura né
decisoria né definitiva; che entrambi i motivi del ricorso
principale sono contraddittori, carenti di specificità
quanto al loro oggetto e mancanti di autosufficienza; che,
in particolare, il secondo motivo è inammissibile
segnatamente perché l’ordinanza del 9 marzo 2010 non è
qualificabile siccome pronuncia sulla competenza;
che il primo motivo del ricorso principale è
inammissibile;
che l’art. 815, terzo comma, secondo periodo, cod.
proc. civ. – nel testo sostituito dall’art. 21, comma l,
del d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, applicabile alla
fattispecie,

ratione temporis -,

per ricusazione degli arbitri,

prevede che, sul ricorso
«Il presidente pronuncia

con ordinanza non impugnabile, sentito l’arbitro ricusato
6

e le parti e assunte,

quando occorre,

sommarie

informazioni»;

periodo, stabilisce che

«Con ordinanza il presidente

provvede sulle spese»,

imponendo evidentemente al

presidente del tribunale adito, se richiesto, il dovere di
pronunciare al riguardo;
che, dunque, la riprodotta disciplina codicistica
prefigura due distinti ed autonomi provvedimenti del
presidente del tribunale, adito con ricorso per
ricusazione degli arbitri: l’uno, avente ad oggetto la
decisione di merito sul ricorso per ricusazione; l’altro,
avente ad oggetto la decisione, se richiesta, sulle spese
del procedimento di ricusazione: provvedimenti distinti ed
autonomi che, tuttavia, possono essere formalmente
contenuti nella medesima ordinanza che definisce il
procedimento di ricusazione nel merito;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa

U

Corte, l’ordinanza pronunciata dal presidente del
tribunale sul ricorso per ricusazione di un arbitro non è
impugnabile, neanche con ricorso straordinario per
cassazione ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost.,
tenuto conto dell’espressa previsione di non impugnabilità
di cui all’art. 815, terzo comma, cod. proc. civ., e della
7

che lo stesso art. 815, quarto coma, primo

sua natura di provvedimento a contenuto ordinatorio, come
tale non qualificabile come sentenza in senso sostanziale
(cfr., ex plurimis, l’ordinanza n. 10359 del 2012);
che invece,

in continuità con principi già

enunciati più volte da questa Corte in altri ambiti
materiali, è stato affermato che l’ordinanza con cui il
presidente del tribunale, decidendo sul ricorso per
ricusazione di un arbitro, provveda sulle spese
processuali, è impugnabile per cassazione ai sensi
dell’art. 111, settimo comma, Cost., trattandosi di
statuizione che incide sul corrispondente diritto
patrimoniale con efficacia di giudicato e non essendo
previsto altro mezzo di impugnazione (cfr. la sentenza n.
23638 del 2011);
che pertanto, nel caso – quale quello di specie in cui il presidente del tribunale, decidendo con
ordinanza sul merito del ricorso per ricusazione di un
arbitro, ometta di provvedere sulle spese del procedimento
di ricusazione, la parte interessata, che abbia chiesto in
tale procedimento la condanna alle spese della
controparte, può impugnare detta ordinanza con ricorso
straordinario per cassazione denunciando il vizio di
omessa pronuncia per violazione dell’artt. 112 cod. proc.
civ. (cfr.,

ex plurimis secondo giurisprudenza costante,

la sentenza n. 4012 del 2013);
8

che nella specie, invece, l’odierno ricorrente,
anziché proporre ricorso straordinario per cassazione
avverso l’ordinanza del Presidente del Tribunale di
Bologna in data 21-22 luglio 2009 – nella quale era stata
omessa la pronuncia sulle spese del procedimento di

ricusazione -, ha “impugnato” tale ordinanza proponendo,
in data 24 settembre 2009, altro ricorso, volto ad
ottenere la liquidazione delle spese medesime, allo stesso
Presidente del Tribunale di Bologna, il quale ha
correttamente affermato, in conformità con i su enunciati
principi di diritto, che l’odierno ricorrente avrebbe
potuto e dovuto esperire un «autonomo mezzo di gravame»;
che pertanto, così facendo, l’odierno ricorrente è
incorso nella decadenza dal diritto di impugnare
l’ordinanza del 21-22 luglio 2009, che è l’unico
provvedimento contro il quale si appuntano le critiche
formulate con il primo motivo di ricorso;
che, al riguardo, è costante l’orientamento di
questa Corte secondo cui:

a)

la consumazione

dell’impugnazione – mentre non consente a chi abbia già
proposto una rituale impugnazione di proporne una
successiva (di diverso o identico contenuto) – non
esclude, fatti salvi determinati limiti, che, dopo la
. proposizione di un’impugnazione viziata, possa esserne
proposta una seconda immune dai vizi della precedente e
9

destinata a sostituirla;

b)

in particolare, per espressa

previsione normativa, ai sensi degli artt. 358 e 387 cod.
proc. civ., rispettivamente per l’appello e per il ricorso
per cassazione, la consumazione del diritto di
impugnazione presuppone l’esistenza

– al tempo della

dichiarazione di inammissibilità o di

proposizione della seconda impugnazione – di una
improcedibilità

della precedente, per cui, in mancanza di tale
preesistente dichiarazione, è legittimamente consentita la
proposizione di un’altra impugnazione (di contenuto
identico o diverso) in sostituzione della precedente
viziata, a condizione che il relativo termine non sia
decorso;

c)

peraltro, con riferimento alla tempestività

della seconda impugnazione, occorre aver riguardo non al
termine annuale, ma a quello breve, il quale decorre dalla
data di proposizione della prima impugnazione, in quanto
la proposizione di impugnazione equivale alla conoscenza
legale della decisione impugnata da parte del soggetto che
l’abbia proposta e, pertanto, fa decorrere il termine
breve per le ulteriori impugnazioni nei confronti della
medesima e/o delle altre parti (cfr., ex plurimis,

le

sentenze nn. 3111 del 1982, pronunciata a sezioni unite,
20912 del 2005, 11308 del 2011);
che, applicando tali principi alla fattispecie, può
concludersi che l’odierno ricorrente ha erroneamente
10

”impugnato” l’ordinanza del Presidente del Tribunale di
Bologna in data 21-22 luglio 2009 con ricorso allo stesso
Presidente del Tribunale di Bologna in data 24 settembre
2009, sicché a tale ultima data deve ricondursi la

ordinanza, con la conseguenza che il ricorso straordinario
per cassazione avverso la stessa ordinanza avrebbe dovuto
essere proposto entro il 23 novembre 2009, mentre
l’impugnazione in esame è stata proposta con ricorso
spedito a mezzo del servizio postale in data 2 aprile
2010, perciò largamente fuori termine;
che anche il secondo motivo del ricorso principale

I P

è inammissibile;
che le critiche con esso formulate all’ordinanza
del Presidente del Tribunale di Bologna in data 9 marzo
2010 muovono dall’erroneo presupposto che tale ordinanza
contenga, sia pure implicitamente, una pronuncia sulla
competenza;
che infatti, diversamente da guanto opinato dal
ricorrente, l’ordinanza impugnata – dopo aver
correttamente premesso che

«L’ordinanza in tema di spese

è [….] distinta rispetto all’ordinanza – non impugnabile che pronuncia sull’istanza di ricusazione [….]» –

ha

affermato, da un lato, che l’ordinanza che pronuncia
11

conoscenza legale, da parte dello stesso, di detta

sull’istanza di ricusazione omettendo di statuire sulle
spese del relativo procedimento non è emendabile mediante
l’applicazione dell’istituto della correzione per errore
materiale, dall’altro, che detta omissione è rimediabile
mediante la proposizione «di

autonomo mezzo di gravame»,

sicché è indubitabilmente da escludere che detta ordinanza
contenga, sia pure per implicito, una pronuncia sulla
competenza, con la conseguenza che la censura proposta,
non attingendo la reale

ratio decidendi

dell’ordinanza

medesima, è palesemente inammissibile;
che all’inammissibilità del ricorso principale
consegue

l’assorbimento

del

ricorso

incidentale,

• qualificato esplicitamente siccome condizionato al mancato
accoglimento delle eccezioni preliminari sollevate dalla
controricorrente («[….]

per il solo caso in cui l’Ill.mo

Supremo Collegio adito ritenesse tali eccezioni infondate
pag. 31 del Controricorso e Ricorso incidentale);
che la sostanziale novità della questione trattata
– risolta per la prima volta, ancorché in continuità con
la precedente giurisprudenza formatasi in diversi ambiti
materiali, dalla citata sentenza n. 23638 del 2011,
successiva al ricorso principale in esame – giustifica la
compensazione integrale delle spese del presente grado del
giudizio.

12

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito
il ricorso incidentale condizionato. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, il 6 giugno 2014
Il Consig iere relatore ed estensore

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