Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15606 del 15/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 15/07/2011), n.15606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FALERIA 17, presso lo studio dell’avvocato PIAZZA MANFREDO,

(Studio legale Service) che lo rappresenta e difende giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.O. (OMISSIS), M.G.

(OMISSIS), S.C. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DI SPAGNA 35, presso lo

studio dell’avvocato PAOLETTI LUIGI, che li rappresenta e difende,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

C.F., COREM SNC;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3422/2 009 della CORTE D’APPELLO di ROMA

dell’1/07/09, depositata il 10/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Che, con citazione in data 30/4/1993, S.C., C. F., P.O., M.G. e la Corem s.n.c. convenivano innanzi al tribunale di Latina, la Calber s.r.l. nonchè A.R., P.R., C.I. ed Eurofinco s.a.s. precisando che: A.R. di era dichiarato titolare delle quote rappresentanti l’intero capitale sociale della Calber;

che dette quote, per rapporti precedenti, erano state intestate a P.R., C.I. ed Eurofinco s.r.l.; che gli intestatari delle quote avevano dichiarato per iscritto che le stesse quote erano di proprietà dell’ A. e di detenerle a garanzia di loro crediti; che, a loro volta, S., C., P. e M. avevano acquistato dall’ A. (con l’assenso degli intestatari C. e P.) le quote rappresentanti l’intero capitale sociale della Calber; era proprietaria di un appezzamento di terreno edificabile sito nel Comune di (OMISSIS)”, della superficie complessiva di mq.

2.187 (duemilacentoottantasette); che gli acquirenti avevano versato L. cento milioni al C. e al P. e che comunque la vendita delle quote non era mai stata realmente effettuata; che gli attori chiedevano pertanto in via principale l’accertamento dell’avvenuta compravendita e l’annotazione del trasferimento delle quote nel libro dei soci, con regolazione del prezzo di compravendita secondo gli accordi. In subordine chiedevano la condanna dei convenuti alla restituzione delle somme versate, alla rifusione delle spese sopportate e al pagamento delle competenze professionali di progettazione e dei lavori eseguiti oltre al risarcimento dei danni subiti;

che l’adito Tribunale, accogliendo in parte la domanda, condannava il solo A. a pagare in solido la somma di Euro 70,496,70 a titolo di restituzione delle somme dagli stessi sborsata per acconto e spese di concessione e di assicurazione sopportate nonchè quella di Euro 77.546,37 per danno da svalutazione monetaria oltre interessi (affermando, tra l’altro, la responsabilità del solo convenuto A. per avere promesso in vendita quote societarie intestate a suoi creditori, ma di cui era effettivo proprietario, e per aver indotto gli attori ad effettuare gli esborsi in questione);

che gli attori vittoriosi nei confronti del convenuto A. proponevano appello in via principale (per ottenere anche la condanna in solido degli altri convenuti), e che i convenuti Calber, P., C. ed Eurofinco, costituendosi in giudizio, proponevano a loro volta appello incidentale; che la Corte d’Appello di Roma, con la decisione in esame n. 3422/2009 depositata in data 10/9/2009, in accoglimento dell’appello principale e rigettando l’incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava in solido anche A.R., P.R., C.I. ed Eurofinco al pagamento delle somme in questione (affermando, in particolare, che “l’Appello principale è pertanto fondato, posto che, non essendo mai stato posto in essere un valido vincolo contrattuale tra le parti, per il resto tutti i convenuti appellati, ad eccezione della società Calber, oggetto della cessione, hanno agito contrariamente ai principi di buona fede nella conduzione delle trattative nella immotivata rottura delle stesse, così che tutti vanno condannati in solido a pagare quanto già liquidato dal primo giudice a titolo di restituzione, rimborsi e risarcimento del danno da svalutazione monetaria, in quanto solidamente responsabili del medesimo evento dannoso”); che ricorre per cassazione il C. con cinque motivi (i primi tre assistiti da quesiti di diritto) mentre resistono con controricorso il S., il P. ed il M.;

che con i cinque motivi di ricorso si deduce, rispettivamente, violazione dell’art. 112 c.p.c, violazione degli artt. 1453, 1470 e 2479 c.c., violazione degli artt. 1337 e 1381 c.c, difetto di motivazione (quarto e quinto motivo);

che, in particolare, con il primo motivo si afferma “che la domanda proposta dagli attori in primo grado, sia in relazione al petitum sia in riferimento alla causa petendi, vada inequivocabilmente inquadrata nell’alveo di una richiesta in via principale, ex art. 2932 c.c., di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto; ed in via subordinata di restituzione di somme versate in acconto e rimborso di spese sostenute in vista della conclusione del contratto medesimo”;

che con il secondo motivo si sostiene che ha errato la Corte d’Appello nel ritenere che tra le parti “mai sia stato posto in essere un valido vincolo contrattuale”, con l’ulteriore erronea conseguenza della ritenuta responsabilità ex art. 1337 c.c.;

che con il terzo motivo si afferma che la Corte ha errato nell’indagare sulla violazione dei doveri di buona fede anzichè sulla applicazione dell’art. 2932; che con il quarto e quinto motivo si deduce difetto di motivazione sui punti di decisione di cui ai primi tre motivi;

che è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. con cui si chiede dichiararsi il ricorso inammissibile, mediante procedura camerale, in quanto “il ricorrente, pur deducendo violazione di norme, prospetta in realtà valutazione ulteriore di circostanze di fatto e documentali (tra cui l’esistenza di un contratto già perfezionato, una formale proposta di acquisto, sussistenza di buona fede) nonchè di elementi probatori non sindacabili nella presente sede di legittimità (fermo restando che la Corte territoriale ha, con logica e sufficiente motivazione, dato conto della propria ratio deciderteli), e, in particolare, il primo motivo (anche per quanto dedotto nel quarto motivo) in ordine al vizio di extrapetizione è privo del requisito di autosufficienza”; che il Collegio condivide le osservazioni del Consigliere relatore, ulteriormente rilevando, a parte la non applicabilità ratione temporis della disciplina ex art. 366 bis c.p.c., in ordine alla formulazione dei quesiti al ricorso in esame, e a parte la considerazione che è contraddittorio chiedere, in via principale, una pronuncia ex art. 2932 c.c. e, in via subordinata, la restituzione di somme sostenute “in vista della conclusione del contratto”, che il ricorrente fonda le proprie censure su una propria ricostruzione della vicenda contrattuale in esame, diversa da quella della Corte di merito, oggetto di ampia motivazione, senza aver ottemperato al disposto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 in ordine alla specifica indicazione dei contratti posti a fondamento del ricorso e della sede in cui lo stesso risulti prodotto, anche in considerazione di quanto statuito da questa Corte a Sezioni Unite sul punto (ord. n. 7161/2010); che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 1.600,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011

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