Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15606 del 09/07/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 15606 Anno 2014
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: NAZZICONE LOREDANA
Data pubblicazione: 09/07/2014

SENTENZA

sul ricorso 30228-2007 proposto da:
RAFFAELA

GENEROSO

GNRRFL47R68F839S),

(C. F.

·~

elettivamente
PELLICO

44,

FERDINANDO,
ARCELLA
2014

domiciliata
presso

ROMA,

l’avvocato

rappresentata

ROBERTO,

in

giusta

e

DE

VIA

SILVIO

SIMONE

ANTONIO

difesa

procura

a

dall’avvocato
margine

ricorso;
– ricorrente –

1088

contro

..

del

FALLIMENTO G.B. FUTURA SOC. COOP. A R.L.;

“‘d
C)

to

u

- intimato –

sul ricorso 1089-2008 proposto da:
FALLIMENTO
persona

G.B.
del

FUTURA

Soc.

Curatore

Coop.

A

R.L.,

CUONO

dott.

in

MESSINA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE

3,

presso

l’avvocato

rappresentato

e

difeso

MICHELE,

SANTULLI
dall’avvocato

CHIANESE

MICHELE, giusta procura a margine del controricorso
e ricorso incidentale; –

c.f,’. oç~”f4i~o,G”)i-

– controricorrente e ricorrente incidentale contro

GENEROSO

RAFFAELA

elettivamente
PELLICO

44,

FERDINANDO,
ARCELLA

domiciliata
presso

in

ROMA,

l’avvocato

rappresentata

ROBERTO,

GNRRFL47R68F839S),

(C. F.

giusta

e

DE

VIA

SILVIO

SIMONE

ANTONIO

difesa

procura

dall’avvocato

a

margine

del

controricorso al ricorso incidentale;

·~

“‘d
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso

la

sentenza

n.

3061/2007

della

C)

to

CORTE

u

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/10/2007;
udita

la

pubblica

relazione
udienza

del

della

causa

26/05/2014

svolta
dal

nella

Consigliere

Dott. LOREDANA NAZZICONE;
udito, per la ricorrente,
ha

chiesto

l’accoglimento

l’Avvocato R. ARCELLA che
del

ricorso principale,

2

rigetto del ricorso incidentale;
udito,

per

incidentale,

il

controricorrente

l’Avvocato M.

e

ricorrente

CHIANESE che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso incidentale,

rigetto del

ricorso principale;
udito il P.M.,

in persona del Sostituto Procuratore
C)
~

Generale Dott.
riuniti

i

~

LUCIO CAPASSO che ha concluso per,

ricorsi,

ricorso principale,

rigetto del

·~

u

~

secondo motivo del

~

;::::$

accoglimento del primo motivo,

~

o

assorbito il terzo motivo; accoglimento del ricorso

~
~

incidentale.

·~

~

o
u

rA

C)

~

o

·~

N

~
ifJ
ifJ
~

u

·~

“‘d
C)

to

u

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4 ottobre 2007,
di

Napoli,

in riforma della sentenza del 16 aprile 2004

del Tribunale della stessa città,
revocatoria
Raffaella

la Corte d’appello

dell’atto
Generoso

di

ha accolto la domanda

assegnazione

proposta

dal

di

alloggio

Fallimento

della

a

G.B.

Futura società cooperativa a r.l., condannando la prima al
pagamento

in

favore

della

curatela

della

somma

di

51.525,87, con gli interessi legali dalla domanda.
La

Corte

tribunale,
del

ha

ritenuto

errata

la

decisione

del

secondo cui la vendita dell’immobile nel corso

giudizio

procedimento

revocatoria,

di

espropriativo

avvenuta

promosso

all’esito

del

dall’istituto

di

credito in forza di mutuo fondiario, ai sensi dell’art. 41
lo
d.lgs.
settembre
1993,
385,
n.
comportasse
la
cessazione della materia del contendere per sopravvenuta
carenza di interesse. Al contrario, ha giudicato permanere
l’interesse della curatela all’accertamento della lesione
della par condicio creditorum per l’uscita del bene dalla
massa

in

seguito

statuizioni
stata

con

credito

di

ordine

la vendita

l.

i

realizzata una
procedente.

di

alle

e

conseguenti

ciò

pur

somma

Ha,

presupposti dell’azione

fall.,

corrispettivo

ed

patrimoniale,

dell’istituto

sussistenti
comma,

all’assegnazione,

inferiore

quindi,
ex art.

con

al

reputato
67,

primo

per essere stato il bene assegnato al
f.

59.000.000,

laddove

la

c.t.u.

calcolato un valore di almeno f. 99.768.000.
concluso

essendo

la condanna

dell’assegnataria

Ha,

aveva

quindi,

al pagamento

dell’importo predetto, senza rivalutazione, richiesta solo
con l’atto di appello; ha respinto, invece, la domanda di
attribuzione

di

dell’immobile,

per

proposta
revocatoria,

prima

per

un’indennità
essere

stata

la

procedura

esecutiva

della

domanda

dell’introduzione

reputando

tale

l’occupazione

indennità,

quale

civile, spettante al creditore aggiudicatario.

r. g. 30228/2008 – l 089/2008

4

frutto

·~

“‘d
C)

t
o

u

Avverso

questa

sentenza

ha

cassazione Raffaella Generoso,

proposto

ricorso

per

sulla base di tre motivi.

Resiste la curatela con controricorso, proponendo ricorso
incidentale

affidato

ad

un

motivo,

cui

resiste

la

controparte. Le parti hanno altresì depositato le memorie
di cui all’art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l.

Preliminarmente

i

ricorsi

proposti

in

via

principale e incidentale avverso la stessa sentenza vanno
riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
2.

Con il primo motivo,

violazione degli art.

2697 c.c.,

fall.,

settembre

41

d.lgs.

la ricorrente deduce la
100 e 115 c.p.c.,
1993,

n.

385,

67 l.

nonché

il

vizio di motivazione, per avere la corte d’appello omesso
di considerare che il creditore privilegiato in questione
avrebbe potuto comunque esperire l’azione esecutiva,
se

il

bene

non

fosse

stato

già

sottratto

alla

pur

massa

mediante l’assegnazione dell’alloggio, e che alcun eventus

damni

si

effetto

fosse

della

fallimento

verificato

vendita

avrebbe

nella

forzata

solo

specie,

senza

residuo

ex

potuto,

proprio

per

attivo;
41

art.

il

ci t.,

partecipare alla distribuzione del ricavato della vendita
individuale, nel caso di specie però insussistente dopo il
soddisfacimento del creditore privilegiato, onde il venir
Con il secondo motivo,
art.

112 e

345 c.p.c.,

censura la violazione degli

per non avere la corte d’appello

considerato come nuova la domanda di condanna al pagamento
del controvalore del bene «per effetto della intervenuta

vendita

in

nell’atto
riferimento
già

sede

di

espropriativa

citazione

all’eventuale

intervenuta

prima

si

del

operava

vendita

a

cespite»,
un

mero

terzi

laddove
ipotetico

dell’immobile

dell’introduzione

dell’azione

revocatoria, dunque con diversa causa petendi.
Con il terzo motivo, deduce la violazione degli art.
1223,

1241 e 2043 c. c., oltre all’omessa motivazione, per

r.g. 30228/2008 – l 089/2008

5

·~

“‘d

meno dell’interesse all’azione.

C)

t
o

u

non avere

la sentenza impugnata limitato l’importo alla

differenza tra il valore accertato del bene ed il prezzo

di aggiudicazione
goduto

del

(€ 45.900,00), onde il fallimento aveva

relativo

arricchimento,

in

violazione

principio della compensatio lucri cum damno,
parziale

soddisfacimento,

revocatoria,

del

da

debito

parte
in

in quanto il

della

favore

del

convenuta

in

creditore

del

privilegiato aveva determinato l’estinzione reciproca dei
crediti per compensazione.
3.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale,

deduce

la

violazione

2913 c.c.,

67 l.

non

la

avere

e

fall.

sentenza

la

falsa

applicazione

e 41 d.lgs.
impugnata

n.

si

dell’art.

385 del 2003, per

accolto

la

domanda

di

condanna al pagamento della indennità di occupazione senza
titolo dalla data di notifica della citazione alla data
del

decreto

di

incidentale,

invero,

occupazione
motivato

trasferimento.
il

giudice

da

di

parte

merito

la

ricorrente

dell’indennità

diniego

dell’immobile

dal

Secondo

di

dell’assegnataria,

con

l’argomento

che

l’espropriazione individuale ha preceduto la revocatoria,
non

considera

che

solo

nella

revocatoria

e

non

nel

pignoramento sarebbe compresa l’indennità di occupazione.
4.

esaminare

Il

secondo motivo del

per

primo

per

ricorso principale,

ragioni

di

priorità

da

logico-

Non sussiste violazione dell’art.
fatto

che,

in

primo

grado,

la

345 c.p.c. per il

domanda

subordinata

di

condanna all’equivalente fosse riferita alla «intervenuta
vendita a terzi dell’immobile per cui è causa», perché la
fattispecie delineata era atta a ricomprendere la vendita
a seguito di espropriazione forzata.
5.

Il

primo

motivo

del

ricorso

principale

è

fondato.
È stato precisato

(Cass. 11 ottobre 2012,

n. 17368;

17 dicembre 2004, n. 23572) che la disciplina speciale del
mutuo

fondiario

r.g. 30228/2008 – l 089/2008

·~

“‘d

giuridica, è infondato.

ipotecario

configura

6

un

privilegio

di

C)

t
o

u

carattere meramente processuale,
creditore procedente
non

deroga

al

della

principio

sicché l’assegnazione al

somma ricavata
di

concorsuale posto dall’art.

esclusività
52

vendita

della

fa l l.,

l.

dalla

verifica

trattandosi di

un’assegnazione a carattere provvisorio ed essendo onere
dell’istituto, che intenda renderla definitiva, insinuarsi
al

passivo

del

fallimento

in

modo

da

consentire

la

graduazione dei crediti.
Questa Corte ha già ritenuto che nel caso in cui un
immobile di proprietà del fallito, ipotecato a garanzia di
un mutuo fondiario,
di

un

terzo,

credito

il

sia stato oggetto di vendita a favore
potere,

«di

fondiario,

esecutiva

individuale

riconosciuto

iniziare

anche

in

all’istituto

proseguire

o

costanza

ovvero d’intervenire nell’esecuzione

di

di

l’azione

fallimento,

forzata promossa da

altri, e di conseguire l’assegnazione della somma ricavata
dalla

vendita

forzata,

senza

obbligo

di

rimetterla

al

curatore, con il solo onere di insinuarsi al passivo della
procedura
crediti,

fallimentare per consentire la graduazione dei
esclude

fallimentare

al

d’inefficacia
massa

dei

l’esperibilità
fine

della

creditori,

ottenere

di

compravendita
venendo

presupposti dell’azione,

concorsuale,

in

in

la

nei
tal

revocatoria

dichiarazione

confronti

caso meno

della

uno dei

costituito dall’impossibilità di
il

direttamente

assoggettare

dell’azione

quanto,

all’esecuzione

bene

ponendosi

la

vendita

del

bene

nell’ambito dell’esecuzione individuale come alternativa a
quella

nell’ambito

curatore deve

della

limitarsi

somma

assegnata

abbia

chiesto

a

procedura
chiedere

all’istituto,

fallimentare,

il

qualora

versamento

della

quest’ultimo

l’ammissione al passivo o

il

suo

il
non

credito

risulti incapiente, e non può neppure pretendere dal terzo
acquirente

la

differenza

tra

il

valore

del

l’importo eventualmente inferiore ricavato dalla
forzata» (Cass., sez. I, 28 maggio 2008, n. 13996).

r.g. 30228/2008- 1089/2008

7

bene

e

vendita

·~

“‘d
C)

t
o

u

La

sentenza

sottoporre

il

impugnata

ha,

proprietario

ad

forzata sullo stesso immobile,
per equivalente,
{atteso che,

a

favore

appunto,

invece,
una

l’effetto

doppia

di

esecuzione

dapprima in natura e poi

della stessa massa ereditaria

il credito fondiario è tenuto a

riversare nel fallimento il ricavato,

o ad ascriverlo al

suo credito ipotecario).
Attraverso

l’esecuzione

fondiario,

sottoposta alle

fallimento

ha

revocatoria,

dunque

individuale

del

credito

della par condicio,

leggi

conseguito

lo

scopo

tipico

il

della

il quale consiste nell’assoggettare il bene

alienato alla soddisfazione delle ragioni concorsuali dei
creditori;

ulteriori

pretese

della massa

non

hanno,

in

conseguenza, fondamento.
Ne deriva la fondatezza del motivo, dal momento che
la vendita forzata a prezzo incapiente delle ragioni del
creditore ipotecario ha fatto venir meno l’interesse del
fallimento

all’azione,

in

ragione

dell’insussistenza

qualsiasi lesione della par condicio credi torum;
situazione,

il

fallimento

attivo,

residuo

l’eventuale

potrebbe

soltanto

in tale
reclamare

esso

qualora

di

fosse

sussistente, come nella specie pacificamente escluso.
6.

Il

terzo motivo del

ricorso principale resta

assorbito.
7.

·~

Il ricorso incidentale è

infondato,

in quanto

non è contestato che l’assegnataria sia stata autorizzata
ad

occupare

l’alloggio

dal

giudice

espropriati ve

procedimento

dell’esecuzione
prima

intrapreso

del

della

proposizione dell’azione revocatoria fallimentare.

«con specifico riguardo

Questa Corte ha precisato,

alle

che regolano il processo esecutivo, che il

norme

autorizza il debitore ad

giudice dell’esecuzione quando
occupare

l’immobile

godimento

di

consente

un

pignorato,

bene

l’esercizio

compone il

diritto

r.g. 30228/2008 – l 089/2008

che
di

è

una

ancora
delle

di proprietà;

8

così

lasciandolo
di

sua

facoltà

quindi,

nel

proprietà,
di

cui

si

non può certo

‘”O
C)

t
o

u

imporre al debitore il pagamento di

una somma di denaro

che in tanto sì giustificherebbe in quanto altro fosse il
titolo

della

detenzione.

Pertanto

nessun

“frutto•,

ai

sensi e per gli effetti del citato art. 2912 c.c., produce
l’immobile

pignorato

esecutato»

(Cass.

quando

12

occupato

è

aprile

2011,

n.

dal

debitore

8298),

e

tale

situazione sussiste anche nei riguardi delle pretese del
fallimento.

8.
il

primo

In conclusione,
motivo

del

sentenza

impugnata

necessari

ulteriori

essere

decisa

per le ragioni che precedono,

ricorso
deve

essere

essere

nel

merito,

accolto

cassata;

accertamenti di

revocatoria formulata dalla
9. –

deve

non

fatto,

e

la

essendo

la causa può

rigettando

la

domanda

curatela.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano

come nel dispositivo.

P.Q.M.
La

Corte

motivo

del

dichiara

riunisce

ricorso
assorbito

incidentale;

i

ricorsi;

principale,

rigetta

terzo;

il

accoglie

il

il

secondo
il

rigetta

cassa la sentenza impugnata e,

primo
e

ricorso

pronunziando

nel merito, rigetta la domanda revocatoria formulata dalla
curatela;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese

di lite,

che liquida quanto al primo grado di giudizio in

2.500,00

diritti),
grado

(di cui €

1.800,00 per onorari,

oltre alle spese di c.t.u.;

in €

4.266,00

(di

cui

700,00 per

quanto al

2.400,00

per

secondo

onorari,

1.350,00 per diritti ed € 516,00 per esborsi);

quanto al

presente giudizio di legittimità,

(di cui €

in € 4.200,00

200,00 per esborsi), oltre alle spese forfetarie su questo
ultimo

importo

ed agli

accessori

su

tutti

gli

importi,

come per legge.
Così deciso in Roma,
26 maggio 2014.

nella camera di consiglio del

·~

“‘d
C)

t
o

u

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

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