Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15606 del 09/07/2014
Civile Sent. Sez. 1 Num. 15606 Anno 2014
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: NAZZICONE LOREDANA
Data pubblicazione: 09/07/2014
SENTENZA
sul ricorso 30228-2007 proposto da:
RAFFAELA
GENEROSO
GNRRFL47R68F839S),
(C. F.
·~
elettivamente
PELLICO
44,
FERDINANDO,
ARCELLA
2014
domiciliata
presso
ROMA,
l’avvocato
rappresentata
ROBERTO,
in
giusta
e
DE
VIA
SILVIO
SIMONE
ANTONIO
difesa
procura
a
dall’avvocato
margine
ricorso;
– ricorrente –
1088
contro
..
del
FALLIMENTO G.B. FUTURA SOC. COOP. A R.L.;
“‘d
C)
to
u
- intimato –
sul ricorso 1089-2008 proposto da:
FALLIMENTO
persona
G.B.
del
FUTURA
Soc.
Curatore
Coop.
A
R.L.,
CUONO
dott.
in
MESSINA,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE
3,
presso
l’avvocato
rappresentato
e
difeso
MICHELE,
SANTULLI
dall’avvocato
CHIANESE
MICHELE, giusta procura a margine del controricorso
e ricorso incidentale; –
c.f,’. oç~”f4i~o,G”)i-
– controricorrente e ricorrente incidentale contro
GENEROSO
RAFFAELA
elettivamente
PELLICO
44,
FERDINANDO,
ARCELLA
domiciliata
presso
in
ROMA,
l’avvocato
rappresentata
ROBERTO,
GNRRFL47R68F839S),
(C. F.
giusta
e
DE
VIA
SILVIO
SIMONE
ANTONIO
difesa
procura
dall’avvocato
a
margine
del
controricorso al ricorso incidentale;
·~
“‘d
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso
la
sentenza
n.
3061/2007
della
C)
to
CORTE
u
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/10/2007;
udita
la
pubblica
relazione
udienza
del
della
causa
26/05/2014
svolta
dal
nella
Consigliere
Dott. LOREDANA NAZZICONE;
udito, per la ricorrente,
ha
chiesto
l’accoglimento
l’Avvocato R. ARCELLA che
del
ricorso principale,
2
rigetto del ricorso incidentale;
udito,
per
incidentale,
il
controricorrente
l’Avvocato M.
e
ricorrente
CHIANESE che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso incidentale,
rigetto del
ricorso principale;
udito il P.M.,
in persona del Sostituto Procuratore
C)
~
Generale Dott.
riuniti
i
~
LUCIO CAPASSO che ha concluso per,
ricorsi,
ricorso principale,
rigetto del
·~
u
~
secondo motivo del
~
;::::$
accoglimento del primo motivo,
~
o
assorbito il terzo motivo; accoglimento del ricorso
~
~
incidentale.
·~
~
o
u
rA
C)
~
o
·~
N
~
ifJ
ifJ
~
u
·~
“‘d
C)
to
u
3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4 ottobre 2007,
di
Napoli,
in riforma della sentenza del 16 aprile 2004
del Tribunale della stessa città,
revocatoria
Raffaella
la Corte d’appello
dell’atto
Generoso
di
ha accolto la domanda
assegnazione
proposta
dal
di
alloggio
Fallimento
della
a
G.B.
Futura società cooperativa a r.l., condannando la prima al
pagamento
in
favore
della
curatela
della
somma
di
€
51.525,87, con gli interessi legali dalla domanda.
La
Corte
tribunale,
del
ha
ritenuto
errata
la
decisione
del
secondo cui la vendita dell’immobile nel corso
giudizio
procedimento
revocatoria,
di
espropriativo
avvenuta
promosso
all’esito
del
dall’istituto
di
credito in forza di mutuo fondiario, ai sensi dell’art. 41
lo
d.lgs.
settembre
1993,
385,
n.
comportasse
la
cessazione della materia del contendere per sopravvenuta
carenza di interesse. Al contrario, ha giudicato permanere
l’interesse della curatela all’accertamento della lesione
della par condicio creditorum per l’uscita del bene dalla
massa
in
seguito
statuizioni
stata
con
credito
di
ordine
la vendita
l.
i
realizzata una
procedente.
di
alle
e
conseguenti
ciò
pur
somma
Ha,
presupposti dell’azione
fall.,
corrispettivo
ed
patrimoniale,
dell’istituto
sussistenti
comma,
all’assegnazione,
inferiore
quindi,
ex art.
con
al
reputato
67,
primo
per essere stato il bene assegnato al
f.
59.000.000,
laddove
la
c.t.u.
calcolato un valore di almeno f. 99.768.000.
concluso
essendo
la condanna
dell’assegnataria
Ha,
aveva
quindi,
al pagamento
dell’importo predetto, senza rivalutazione, richiesta solo
con l’atto di appello; ha respinto, invece, la domanda di
attribuzione
di
dell’immobile,
per
proposta
revocatoria,
prima
per
un’indennità
essere
stata
la
procedura
esecutiva
della
domanda
dell’introduzione
reputando
tale
l’occupazione
indennità,
quale
civile, spettante al creditore aggiudicatario.
r. g. 30228/2008 – l 089/2008
4
frutto
·~
“‘d
C)
t
o
u
Avverso
questa
sentenza
ha
cassazione Raffaella Generoso,
proposto
ricorso
per
sulla base di tre motivi.
Resiste la curatela con controricorso, proponendo ricorso
incidentale
affidato
ad
un
motivo,
cui
resiste
la
controparte. Le parti hanno altresì depositato le memorie
di cui all’art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l.
Preliminarmente
i
ricorsi
proposti
in
via
principale e incidentale avverso la stessa sentenza vanno
riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
2.
Con il primo motivo,
–
violazione degli art.
2697 c.c.,
fall.,
settembre
41
d.lgs.
1°
la ricorrente deduce la
100 e 115 c.p.c.,
1993,
n.
385,
67 l.
nonché
il
vizio di motivazione, per avere la corte d’appello omesso
di considerare che il creditore privilegiato in questione
avrebbe potuto comunque esperire l’azione esecutiva,
se
il
bene
non
fosse
stato
già
sottratto
alla
pur
massa
mediante l’assegnazione dell’alloggio, e che alcun eventus
damni
si
effetto
fosse
della
fallimento
verificato
vendita
avrebbe
nella
forzata
solo
specie,
senza
residuo
ex
potuto,
proprio
per
attivo;
41
art.
il
ci t.,
partecipare alla distribuzione del ricavato della vendita
individuale, nel caso di specie però insussistente dopo il
soddisfacimento del creditore privilegiato, onde il venir
Con il secondo motivo,
art.
112 e
345 c.p.c.,
censura la violazione degli
per non avere la corte d’appello
considerato come nuova la domanda di condanna al pagamento
del controvalore del bene «per effetto della intervenuta
vendita
in
nell’atto
riferimento
già
sede
di
espropriativa
citazione
all’eventuale
intervenuta
prima
si
del
operava
vendita
a
cespite»,
un
mero
terzi
laddove
ipotetico
dell’immobile
dell’introduzione
dell’azione
revocatoria, dunque con diversa causa petendi.
Con il terzo motivo, deduce la violazione degli art.
1223,
1241 e 2043 c. c., oltre all’omessa motivazione, per
r.g. 30228/2008 – l 089/2008
5
·~
“‘d
meno dell’interesse all’azione.
C)
t
o
u
non avere
la sentenza impugnata limitato l’importo alla
differenza tra il valore accertato del bene ed il prezzo
di aggiudicazione
goduto
del
(€ 45.900,00), onde il fallimento aveva
relativo
arricchimento,
in
violazione
principio della compensatio lucri cum damno,
parziale
soddisfacimento,
revocatoria,
del
da
debito
parte
in
in quanto il
della
favore
del
convenuta
in
creditore
del
privilegiato aveva determinato l’estinzione reciproca dei
crediti per compensazione.
3.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale,
deduce
la
violazione
2913 c.c.,
67 l.
non
la
avere
e
fall.
sentenza
la
falsa
applicazione
e 41 d.lgs.
impugnata
n.
si
dell’art.
385 del 2003, per
accolto
la
domanda
di
condanna al pagamento della indennità di occupazione senza
titolo dalla data di notifica della citazione alla data
del
decreto
di
incidentale,
invero,
occupazione
motivato
trasferimento.
il
giudice
da
di
parte
merito
la
ricorrente
dell’indennità
diniego
dell’immobile
dal
Secondo
di
dell’assegnataria,
con
l’argomento
che
l’espropriazione individuale ha preceduto la revocatoria,
non
considera
che
solo
nella
revocatoria
e
non
nel
pignoramento sarebbe compresa l’indennità di occupazione.
4.
–
esaminare
Il
secondo motivo del
per
primo
per
ricorso principale,
ragioni
di
priorità
da
logico-
Non sussiste violazione dell’art.
fatto
che,
in
primo
grado,
la
345 c.p.c. per il
domanda
subordinata
di
condanna all’equivalente fosse riferita alla «intervenuta
vendita a terzi dell’immobile per cui è causa», perché la
fattispecie delineata era atta a ricomprendere la vendita
a seguito di espropriazione forzata.
5.
Il
primo
motivo
del
ricorso
principale
è
fondato.
È stato precisato
(Cass. 11 ottobre 2012,
n. 17368;
17 dicembre 2004, n. 23572) che la disciplina speciale del
mutuo
fondiario
r.g. 30228/2008 – l 089/2008
·~
“‘d
giuridica, è infondato.
ipotecario
configura
6
un
privilegio
di
C)
t
o
u
carattere meramente processuale,
creditore procedente
non
deroga
al
della
principio
sicché l’assegnazione al
somma ricavata
di
concorsuale posto dall’art.
esclusività
52
vendita
della
fa l l.,
l.
dalla
verifica
trattandosi di
un’assegnazione a carattere provvisorio ed essendo onere
dell’istituto, che intenda renderla definitiva, insinuarsi
al
passivo
del
fallimento
in
modo
da
consentire
la
graduazione dei crediti.
Questa Corte ha già ritenuto che nel caso in cui un
immobile di proprietà del fallito, ipotecato a garanzia di
un mutuo fondiario,
di
un
terzo,
credito
il
sia stato oggetto di vendita a favore
potere,
«di
fondiario,
esecutiva
individuale
riconosciuto
iniziare
anche
in
all’istituto
proseguire
o
costanza
ovvero d’intervenire nell’esecuzione
di
di
l’azione
fallimento,
forzata promossa da
altri, e di conseguire l’assegnazione della somma ricavata
dalla
vendita
forzata,
senza
obbligo
di
rimetterla
al
curatore, con il solo onere di insinuarsi al passivo della
procedura
crediti,
fallimentare per consentire la graduazione dei
esclude
fallimentare
al
d’inefficacia
massa
dei
l’esperibilità
fine
della
creditori,
ottenere
di
compravendita
venendo
presupposti dell’azione,
concorsuale,
in
in
la
nei
tal
revocatoria
dichiarazione
confronti
caso meno
della
uno dei
costituito dall’impossibilità di
il
direttamente
assoggettare
dell’azione
quanto,
all’esecuzione
bene
ponendosi
la
vendita
del
bene
nell’ambito dell’esecuzione individuale come alternativa a
quella
nell’ambito
curatore deve
della
limitarsi
somma
assegnata
abbia
chiesto
a
procedura
chiedere
all’istituto,
fallimentare,
il
qualora
versamento
della
quest’ultimo
l’ammissione al passivo o
il
suo
il
non
credito
risulti incapiente, e non può neppure pretendere dal terzo
acquirente
la
differenza
tra
il
valore
del
l’importo eventualmente inferiore ricavato dalla
forzata» (Cass., sez. I, 28 maggio 2008, n. 13996).
r.g. 30228/2008- 1089/2008
7
bene
e
vendita
·~
“‘d
C)
t
o
u
La
sentenza
sottoporre
il
impugnata
ha,
proprietario
ad
forzata sullo stesso immobile,
per equivalente,
{atteso che,
a
favore
appunto,
invece,
una
l’effetto
doppia
di
esecuzione
dapprima in natura e poi
della stessa massa ereditaria
il credito fondiario è tenuto a
riversare nel fallimento il ricavato,
o ad ascriverlo al
suo credito ipotecario).
Attraverso
l’esecuzione
fondiario,
sottoposta alle
fallimento
ha
revocatoria,
dunque
individuale
del
credito
della par condicio,
leggi
conseguito
lo
scopo
tipico
il
della
il quale consiste nell’assoggettare il bene
alienato alla soddisfazione delle ragioni concorsuali dei
creditori;
ulteriori
pretese
della massa
non
hanno,
in
conseguenza, fondamento.
Ne deriva la fondatezza del motivo, dal momento che
la vendita forzata a prezzo incapiente delle ragioni del
creditore ipotecario ha fatto venir meno l’interesse del
fallimento
all’azione,
in
ragione
dell’insussistenza
qualsiasi lesione della par condicio credi torum;
situazione,
il
fallimento
attivo,
residuo
l’eventuale
potrebbe
soltanto
in tale
reclamare
esso
qualora
di
fosse
sussistente, come nella specie pacificamente escluso.
6.
–
Il
terzo motivo del
ricorso principale resta
assorbito.
7.
·~
Il ricorso incidentale è
–
infondato,
in quanto
non è contestato che l’assegnataria sia stata autorizzata
ad
occupare
l’alloggio
dal
giudice
espropriati ve
procedimento
dell’esecuzione
prima
intrapreso
del
della
proposizione dell’azione revocatoria fallimentare.
«con specifico riguardo
Questa Corte ha precisato,
alle
che regolano il processo esecutivo, che il
norme
autorizza il debitore ad
giudice dell’esecuzione quando
occupare
l’immobile
godimento
di
consente
un
pignorato,
bene
l’esercizio
compone il
diritto
r.g. 30228/2008 – l 089/2008
che
di
è
una
ancora
delle
di proprietà;
8
così
lasciandolo
di
sua
facoltà
quindi,
nel
proprietà,
di
cui
si
non può certo
‘”O
C)
t
o
u
imporre al debitore il pagamento di
una somma di denaro
che in tanto sì giustificherebbe in quanto altro fosse il
titolo
della
detenzione.
Pertanto
nessun
“frutto•,
ai
sensi e per gli effetti del citato art. 2912 c.c., produce
l’immobile
pignorato
esecutato»
(Cass.
quando
12
occupato
è
aprile
2011,
n.
dal
debitore
8298),
e
tale
situazione sussiste anche nei riguardi delle pretese del
fallimento.
8.
il
–
primo
In conclusione,
motivo
del
sentenza
impugnata
necessari
ulteriori
essere
decisa
per le ragioni che precedono,
ricorso
deve
essere
essere
nel
merito,
accolto
cassata;
accertamenti di
revocatoria formulata dalla
9. –
deve
non
fatto,
e
la
essendo
la causa può
rigettando
la
domanda
curatela.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano
come nel dispositivo.
P.Q.M.
La
Corte
motivo
del
dichiara
riunisce
ricorso
assorbito
incidentale;
i
ricorsi;
principale,
rigetta
terzo;
il
accoglie
il
il
secondo
il
rigetta
cassa la sentenza impugnata e,
primo
e
ricorso
pronunziando
nel merito, rigetta la domanda revocatoria formulata dalla
curatela;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese
di lite,
che liquida quanto al primo grado di giudizio in
€
2.500,00
diritti),
grado
(di cui €
1.800,00 per onorari,
oltre alle spese di c.t.u.;
in €
4.266,00
(di
cui
€
€
700,00 per
quanto al
2.400,00
per
secondo
onorari,
€
1.350,00 per diritti ed € 516,00 per esborsi);
quanto al
presente giudizio di legittimità,
(di cui €
in € 4.200,00
200,00 per esborsi), oltre alle spese forfetarie su questo
ultimo
importo
ed agli
accessori
su
tutti
gli
importi,
come per legge.
Così deciso in Roma,
26 maggio 2014.
nella camera di consiglio del
·~
“‘d
C)
t
o
u
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO
f-\o
~~~ DQ~,~
~t-o·~~: 6-‘~