Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15605 del 22/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 22/07/2020), n.15605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31543-2018 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO

212, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO BRASCA, rappresentato

e difeso dagli avvocati BENEDETTO DE SETA, FRANCESCA VECCHIATO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO FALCONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato CARLO

CIPRIANI, rappresentata e difesa dall’avvocato EMMANUELE VIRGINTINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 720/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 24/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

CONSIDERATO

Che:

la Corte d’appello di Bologna, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda proposta da B.F. con la quale egli aveva opposto 16 cartelle e 2 avvisi di addebito relativi a contributi previdenziali INPS per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla notifica degli stessi atti.

che per quanto ancora rileva, la Corte, richiamando la giurisprudenza di legittimità, affermava, in relazione alla questione di prescrizione, che quando, come nei casi in esame, la cartella esattoriale fosse stata a suo tempo notificata, e quindi il debitore fosse a conoscenza dell’esistenza del credito e non avesse tempestivamente opposto la cartella, l’impugnazione diretta del ruolo da parte del debitore, che chiedeva procedersi ad un accertamento negativo del credito ivi risultante ed asseritamente prescritto, doveva ritenersi inammissibile per difetto di interesse, non prospettandosi tale accertamento come l’unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell’amministrazione dal momento che il debitore avrebbe potuto rivolgersi direttamente all’amministrazione chiedendo il c.d. sgravio. Avverso la sentenza ha proposto ricorso B.F. con un motivo, illustrato da memoria, al quale ha resistito con controricorso Agenzia delle Entrate Riscossione Spa, la quale dava atto della cessazione della materia del contendere per le cartelle indicate riferite a crediti inferiori a mille Euro e come tale rientranti nella previsione del condono di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 4 del 23.10.2018.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO

Che:

1.- preliminarmente occorre dare atto della cessazione della materia del contendere relativamente agli atti opposti, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 4, che ha disposto lo ” stralcio dei debiti fino a mille Euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010″.

2.- con l’unico motivo il ricorso deduce l’errata interpretazione ed applicazione del principio dell’art. 100 c.p.c. in tema di interesse ad agire.

3.- Il motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte in base alla quale risulta che quando il ricorrente ha ricevuto la notifica della precedente cartella e sostenga di esserne venuto a conoscenza solo attraverso un atto successivo come l’estratto di ruolo – la prescrizione non possa essere eccepita in via di azione per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. dal momento che non è ammessa l’azione di accertamento dell’estinzione per prescrizione del credito portato nella cartella. Ciò in quanto, con riferimento alla prescrizione del credito maturata precedentemente alla notifica della cartella, una diversa tesi implicherebbe rimettere in termini il ricorrente che non aveva opposto la cartella a suo tempo. Mentre, in relazione alla prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella, deve appunto ritenersi che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell’ente creditore, il debitore difetti di interesse ad agire non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l’eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio.

4.- Solo nell’ipotesi in cui la cartella esattoriale non sia stata mai notificata e la prescrizione non, questa può essere sempre fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita; ciò in quanto, come affermato dalle Sezioni Unite n. 19704/2015 (cui adde Cass. n. 27799 del 31/10/2018), il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione. Ed a ciò non osta il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, ultima parte, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacchè l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.

5.- Tale corretta ricostruzione sistematica, fondata sulla giurisprudenza delle Sez. Unite prima richiamata (sentenza n. 19704/2015), è stata pure affermata dalla giurisprudenza della terza sezione di questa Corte (con sentenze n. 22) /2016 e n. 20618/2016) e più di recente ribadita dall’ordinanza n. 5446/2019 di questa sezione sesta alla quale hanno fatto seguito numerose altre pronunce tutte conformi.

6. Prive di pregio vanno considerate le osservazioni effettuate nella memoria conclusiva laddove si sostiene che la cartella esattoriale inglobi un titolo esecutivo permanente e che, in mancanza della possibilità di agire in prevenzione contro lo stesso, per accertare la prescrizione, si consumerebbe una violazione dell’art. 24 Cost. ed il contribuente sarebbe comunque lasciato in balìa dell’ente creditore. Laddove, al contrario, in presenza di iniziative esecutive dell’ente previdenziale che attualizzino l’interesse ex art. 100 c.p.c., il debitore potrà agire, sempre ed al momento opportuno, con l’opposizione all’esecuzione allo scopo di far accertare l’estinzione del credito per prescrizione; senza che vi sia perciò alcuna necessità di agire in prevenzione.

7.- In forza delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile.

8.- Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.

9.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere in parte qua, nei limiti di cui in motivazione. Dichiara l’inammissibilità del ricorso per il resto. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in Euro 1500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2020

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