Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15605 del 15/07/2011
Cassazione civile sez. VI, 15/07/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 15/07/2011), n.15605
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.S. (OMISSIS), in proprio nonchè in nome e
per conto, quale genitore legale rappresentante esercente la potestà
delle figlie minori C.M. e C.C.,
rispettivamente moglie e figlie del de cuius C.F.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 323, presso lo
studio dell’avvocato GIAN ROBERTO CALDARA, rappresentata e difesa
dall’avvocato MOTTA LUCIO, giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
ITAS MUTUA – ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA’
MUTUA (OMISSIS), in persona del Presidente, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato
SPINELLI GIORDANO TOMMASO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato SARTORI RUGGERO SAVERIO, giusta procura speciale ad
litem in cale al controricorso;
– controricorrente –
e contro
COOP ORTOFRUTTICOLA MINCIO SCARL, D.B.M.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1564/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del
17/06/09, depositata il 28/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;
udito l’Avvocato Enrica Fasola, (delega avvocato Tommaso Spinelli
Giordano), difensore del controricorrente che si riporta agli
scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che nulla
osserva.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Che con atto di citazione notificato il 7 gennaio 2002, S. S., in proprio e quale genitore esercente, in via esclusiva, la potestà sulle figlie minori C.M. e C. C. (rispettivamente: coniuge e figlie di C.F.) e A., G.A. e C.G. (fratelli di C.F.), convenivano in giudizio, avanti in Tribunale di Verona, d.B.M., la Cooperativa Ortofrutticola Mincio, la società Itas Mutua Assicurazioni s.p.a. per sentirli condannare, in solido, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito dagli attori (e quantificato in complessivi Euro 1.073.284,78) per la perdita del loro congiunto, C.F., deceduto in seguito ad un incidente stradale verificatosi per responsabilità esclusiva di D.B.M.;
che esponevano che il data 27.3.2001 il C., a bordo della sua motocicletta in direzione di Valeggio, non aveva potuto evitare l’urto con il furgone condotto dal D.B. (di proprietà della Cooperativa Ortofrutticola Mincio e assicurato con la ITAS Mutua Assicurazioni s.p.a.) in quanto quest’ultimo aveva improvvisamente svoltato a sinistra, così decedendo all’istante;
che si costituivano la Cooperativa e il D.B. (deducendo la responsabilità della C. nella determinazione della sinistra), nonchè la Itas s.p.a.;
che l’adito Tribunale di Verona rimetteva la causa in istruttoria al fine di formalizzare la rinuncia agli atti del giudizio intervenuta tra alcune delle parti e con ordinanza di data 2 marzo 2006, il Giudice istruttore dichiarava l’estinzione del giudizio tra gli attori C.M.A. e R.O.V. (genitori di C.F.) e A., G.A. e G. C. (fratelli di C.F.) e i convenuti;
che inoltre detto Tribunale, con sentenza in data 6.7.2006, liquidava i danni, in accoglimento della domanda, sulla base della ritenuta esclusiva responsabilità del D.B.;
che a seguito degli appelli proposti, in via principale, da S.S. (in proprio e nella qualità), C.M. e C.C., nonchè dagli appellati in via incidentale, la Corte d’Appello di Venezia, con la decisione in esame depositata in data 28.9.2009, in parziale accoglimento di entrambi i gravami, riliquidava i danni sulla base del ritenuto concorso di responsabilità in capo al C. nella misura del 30%;
che ricorre per cassazione la S. con tre motivi, illustrati da memoria (deducendo, rispettivamente, insufficiente motivazione in ordine al concorso di responsabilità in capo al C., erronea valutazione della velocità della motocicletta, erroneo risarcimento del danno morale) mentre resiste con controricorso l’Itas Mutua;
che è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c., con cui si rileva che “il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte doglianze in quanto con esse si tende ad un non consentito riesame, nella presente sede di legittimità, delle circostanze di fatto, con particolare riferimento alla modalità di svolgimento del sinistro, e probatorie, con particolare riferimento alle dichiarazioni testimoniali, nonchè della valutazione discrezionale del giudice del merito nella liquidazione dei chiesti danni; che, tra l’altro, la Corte di merito ha ampiamente logicamente motivato in ordine alla decisione assunta”;
che il Collegio condivide le osservazioni del Consigliere relatore;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’Itas che liquida in complessivi Euro 2.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011