Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15605 del 09/07/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 15605 Anno 2014
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

SENTENZA

sul ricorso 25597-2007 proposto da:
BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOCIETA’ COOPERATIVA
PER AZIONI (C.E./P.I. 00121930606), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente

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Data pubblicazione: 09/07/2014

domiciliata in ROMA, VIA ALBALONGA 23, presso
l’avvocato MIELE ENRICO, rappresentata e difesa
014
11086

dall’avvocato D’AMBROSIO ALESSANDRO, giusta procura
in calce al ricorso;
– ricorrente contro

1

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SO.L.AR. S.R.L. (C.F.
01711980605), in persona del Curatore dott.
GIUSEPPE TEDESCO, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA L. MAGRINI 10, presso l’avvocato
GIANNACCARI ALFREDO, rappresentata e difesa

margine del controricorso;
– controrícorrente

avverso la sentenza n.

542/2007 della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 26/05/2014 dal Consigliere
Dott. LOREDANA NAZZICONE;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato A. D’AMBROSIO
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente,

l’Avvocato R.

DONARELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il

dall’avvocato DONARELLI ROBERTO, giusta procura a

rigetto del ricorso.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 30 gennaio 2004, il Tribunale di
Cassino, in accoglimento dell’azione proposta ex art. 67,
2 ° comma, l. fall., ha condannato la Banca Popolare del
Cassinate soc. coop. per azioni al pagamento in favore del

265.873,17 ed C 5.505,43, oltre rivalutazione ed interessi
dalle rimesse sul conto corrente della società, derivanti
dal netto ricavo dello sconto di dodici cambiali.
Con sentenza del 5 febbraio 2007, la Corte d’appello
di Roma, in parziale riforma della decisione di primo
grado, ha escluso la rivalutazione monetaria sulle somme
oggetto delle rimesse revocate. La Corte ha ritenuto la
natura solutoria delle rimesse, in quanto non è stata
provata l’esistenza di un’apertura di credito, cui non è
equiparabile il “castelletto di sconto”, mentre ha
reputato illegittima la rivalutazione monetaria,
trattandosi di debito di valuta.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per
cassazione la banca, sulla base di un motivo. Resiste la
curatela con controricorso. Le parti hanno, altresì,
depositato le memorie di cui all’art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, la ricorrente lamenta la
violazione e la falsa applicazione degli art. 67, 2 °
comma, 1. fall., 1842 e 1858 c.c., nonché il vizio di
motivazione, per avere la corte d’appello, in accordo con

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Fallimento della So.L.Ar. s.r.l. delle somme di C

le risultanze della c.t.u., considerato sussistere la
disponibilità delle somme, accreditate in virtù dello
sconto di dodici cambiali, non al momento
dell’operazione, come sarebbe stato corretto, ma a quello
dell’incasso dei titoli, non tenendo così conto

cambiali medesime: secondo tale corretto criterio, invece,
soltanto quattro delle undici rimesse, eseguite fra il
marzo ed il giugno 1991 per 33.836.857, atteso l’esito,
avrebbero potuto considerarsi revocabili.
Il motivo è fondato.
La sentenza impugnata ha ritenuto insussistente la
disponibilità degli importi anticipati dalla banca al
correntista in virtù di operazioni di

sconto di dodici

cambiali, collocando tale di5ponibilità non al momento
dello sconto dei titoli, ma a quello dell’incasso dei
medesimi. La questione riguarda, pertanto, il momento in
cui possa ritenersi sussistere la disponibilità delle
anticipazioni operate dalla banca in virtù dello sconto di
cambiali eseguito su conto corrente, ai fini della
revocatoria fallimentare delle rimesse.
Secondo la nota giurisprudenza di questa Corte in
tema di revocatoria fallimentare, le rimesse sul conto
corrente dell’imprenditore successivamente fallito sono
legittimamente revocabili, ai sensi dell’art. 67 1. fall.,
quando il conto stesso, all’atto della rimessa, risulti
«scoperto»; pertanto al fine di accertare se una rimessa

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n conest.

dell’accreditamento del netto ricavo dello sconto delle

del correntista sia destinata al pagamento di un proprio
debito verso la banca ed abbia quindi funzione solutoria,
ovvero valga solo a ripristinare la provvista sul conto
corrente, occorre fare riferimento al criterio del «saldo
disponibile» del conto, da determinarsi in ragione delle

parte della banca; non è, invece, idoneo né il criterio
del «saldo contabile», che riflette la registrazione delle
operazioni in ordine puramente cronologico, né quello del
«saldo per valuta», che è effetto del posizionamento delle
partite unicamente in base alla data di maturazione degli
interessi (cfr., fra le altre, Cass. 15 luglio 2010, n.
16608 e 3 luglio 2013, n. 16610).
Poiché la revocabilità,

ex

art. 67 legge fall.,

delle rimesse in conto corrente bancario eseguite
dall’imprenditore poi fallito nel periodo sospetto è
condizionata al carattere solutorio, e non meramente
ripristinatorio delle disponibilità, la cd. copertura di
un conto corrente bancario si dà nel caso di apertura di
credito, che è onere della banca provare, in quanto solo
grazie alle caratteristiche di tale contratto, posto che
non vi è credito esigibile della banca – in quanto lo
diventerà solo al momento della cessazione dell’apertura
stessa – può affermarsi che le rimesse non costituiscano
pagamento (di recente, Cass. 22 ottobre 2013, n. 23975;
nonché es. 9 novembre 2007, n. 23393; 11 settembre 1998,
n. 9018).

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epoche di effettiva esecuzione di incassi ed erogazioni da

È pur vero, poi, che il contratto di apertura di
credito va distinto da altri strumenti bancari, quali il
castelletto di sconto, al primo non equiparabile in
quanto, di per sé, non attribuisce al cliente la facoltà
di disporre con immediatezza di una determinata somma di

credito, dell’obbligo di accettazione per lo sconto, entro
un predeterminato ammontare, i titoli (cfr. Cass. 20 marzo
2008, n. 7451; 5 giugno 2007, n. 13176; ed altre), quale
tipo di contratto normativo.
Ma altro è il c.d. castelletto di sconto, altro
l’accredito su quel conto scaturente dalle specifiche
operazioni di sconto poste in essere dal correntista.
Con il contratto di sconto di cui all’art. 1858
c.c., la banca, previa deduzione dell’interesse, anticipa
al cliente l’importo di un credito mediante la cessione,
salvo buon fine, del credito stesso. Quanto, in
particolare, allo sconto di cambiali, l’art. 1859 c.c.
prevede, per il caso di mancato pagamento, il diritto
della banca alla restituzione della somma anticipata.
Dunque, il cliente può disporre da subito della somma, di
cui pertanto consegue l’immediata disponibilità, che ne
costituisce l’effettiva causa negoziale.
Né tale efficacia del contratto è smentita
dall’inciso «salvo buon fine», il quale importa che, ove
il terzo resti inadempiente, sorgerà in capo al

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Il cons

danaro ed è esclusivamente fonte, per l’istituto di

correntista

l’obbligo

di

restituzione

dell’importo

anticipato.
Ciò in quanto lo sconto non è un mandato
all’incasso, bensì l’operazione con cui la banca anticipa
al cliente, previa deduzione dell’interesse, l’importo di

cessione del credito stesso. Il mancato buon fine del
titolo opera come condizione risolutiva del contratto (o,
se si vuole, come effetto sospensivo del diritto della
banca alla restituzione), e non come condizione sospensiva
dell’accredito al cliente (come accade nell’ipotesi,
affatto diversa, del versamento di titoli senza sconto:
cfr. Cass. 19 agosto 1996, n. 7615).
L’accredito del corrispettivo in conto corrente,
dunque, dà la disponibilità immediata della somma, anche
se sotto condizione risolutiva del mancato pagamento
dell’obbligato cambiario alla scadenza (per la condizione
risolutiva si pronunciano Cass. 17 maggio 2013, n. 12079;
23 settembre 2002, n. 13823; 10 agosto 1990, n. 8128; e v.
già Cass. 14 luglio 1975, n. 2780; 16 luglio 1969, n.
2620; 8 gennaio 1969, n. 33; 24 luglio 1964, n. 2018; 11
maggio 1957, n. 1659). In tale contesto, resta isolato il
precedente citato nell’impugnata sentenza (Cass. 21
gennaio 2000, n. 656), che nega l’immediata disponibilità
in caso di sconto di cambiali.
Non essendosi la sentenza attenuta a quanto esposto,
essa va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma

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11 cons el. est.

un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la

che, in diversa composizione, si adeguerà al seguente
principio, enunciato ex art. 384, primo comma, c.p.c.: Le
rimesse sul conto corrente dell’imprenditore
successivamente fallito sono legittimamente revocabili, ai
sensi dell’art. 67 1. fall., quando il conto stesso

disponibile», da determinarsi in ragione delle epoche di
effettiva esecuzione di incassi ed erogazioni da parte
della banca; pertanto, in presenza di operazioni di sconto
di titoli cambiari con accredito del netto ricavo sul
conto corrente, tale saldo va determinato considerando che
il cliente acquista l’immediata disponibilità del denaro,
accreditato sul conto corrente a fronte della cessione del
credito verso terzi, e che l’eventuale mancato buon fine
del titolo opera come condizione risolutiva del contratto.
La Corte del merito provvederà alla liquidazione
delle spese per il presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata
e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa
composizione, cui demanda altresì la liquidazione delle
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26
maggio 2014.

risulti «scoperto» secondo il criterio del «saldo

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