Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15604 del 15/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 15/07/2011), n.15604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.R.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA BENITO JUAREZ 10, presso lo studio dell’avvocato

PROPERZI VANESSA, rappresentata e difesa dagli avvocati TURSI

MICHELE, TURSI STEFANIA, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

e contro

B.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 305/2009 della CORTE D’APPELLO di TRENTO

depositata il 15/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato Tursi Michele, difensore della ricorrente eh si

riporta agli scritti insistendo per l’accoglimento del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che

condivide la relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Che con citazione in data 23.6.2004 il Ministero dell’Interno conveniva in giudizio davanti al Giudice di Paese di Cavalese T.M.R. chiedendone la condanna al risarcimento del danni subiti dall’Amministrazione a seguito dell’assenza dal lavoro del proprio dipendente B.E. il quale aveva subito un infortunio riconducibile alla colpa della convenuta che affrontando una curva contromano in sella ad una bicicletta aveva investito il B. che a sua volta alla guida di altra bicicletta proveniva dall’opposta direzione;

che, costituitasi la convenuta, il Tribunale di Trento (dopo la declaratoria di incompetenza dell’adito Giudice di Pace), con sentenza in data 26.5.2008, condannava la T. al risarcimento dei danni in favore del Ministero;

che a seguito dell’appello della T., costituitisi gli appellati, la Corte d’Appello di Trento, con la decisione in esame depositata in data 15.12.2009, confermava quanto statuito in primo grado, rigettando il gravame;

che ricorre per cassazione la T. con quattro motivi, illustrati da memoria (deducendo, rispettivamente difetto di motivazione circa di la valutazione della testimonianza della T. e la ricostruzione dei fatti, erronea motivazione delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, difetto di motivazione in ordine all’insussistenza della pari responsabilità ex art. 2054 c.c., comma 2, omessa pronuncia sui danni del B.) mentre resiste con controricorso il Ministero dell’Interno;

che è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. secondo cui il ricorso è da dichiarare inammissibile in quanto “privo ai sensi dell’art. 366 c.p.c. della sommaria esposizione dei fatti, e che, in proposito deve ribadirsi quanto già statuito da questa Corte con indirizzo giurisprudenziale consolidato (tra le altre, Cass. n. 2831/2009), secondo cui il ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3 e 4, è inammissibile ove dalla sua lettura non sia possibile, come nel caso in esame, desumere una sufficiente conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, al fine di comprendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla sentenza impugnata, come nell’ipotesi in cui non vengano adeguatamente riportate nè la ratio decidendi della pronuncia del giudice, nè le ragioni di fatto e di diritto che sostenevano le rispettive posizioni delle parti nel giudizio di merito; che, comunque, tutte le suddette censure si prospettano come inammissibili in quanto tendono ad un non consentito riesame, nella presente sede di legittimità, di risultanze probatorie e circostanze di fatto rimesse al discrezionale potere valutativo del giudice di merito (in particolare privo di autosufficienza è l’ultimo motivo in ordine alla dedotta omessa pronuncia);

che il Collegio condivide le osservazioni del Consigliere relatore ribadendo, sulla base del consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, che l’insufficiente esposizione dei fatti di causa equivale a omessa esposizione degli stessi;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in favore del Ministero dell’Interno in Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011

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