Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15603 del 22/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 22/07/2020), n.15603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27717-2018 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA

37, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLO LIARDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE SPAGNUOLO;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

dagli avvocati RAFFAELA FABBI, LORELLA FRASCONA’;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 155/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 20/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

CONSIDERATO

Che:

la Corte d’appello di Salerno, con l’indicata sentenza, ha rigettato l’appello avverso la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta da M.R. in opposizione ad una cartella esattoriale, relativa a contributi previdenziali omessi e relative somme accessorie di pertinenza dell’INAIL. Per quanto ancora rileva, la Corte, richiamando la giurisprudenza di legittimità, affermava in relazione alla questione di prescrizione che quando, come nel caso esame, la cartella esattoriale fosse stata a suo tempo regolarmente notificata, e quindi il debitore fosse a conoscenza dell’esistenza del credito e non avesse tempestivamente opposto la cartella, l’impugnazione diretta del ruolo da parte del debitore, che chiedeva procedersi ad un accertamento negativo del credito ivi risultante ed asseritamente prescritto, doveva ritenersi inammissibile per difetto di interesse, non prospettandosi tale accertamento come l’unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell’amministrazione dal momento che il debitore avrebbe potuto rivolgersi direttamente all’amministrazione chiedendo il c.d. sgravio. Avverso la sentenza ha proposto ricorso M.R. con un motivo, al quale ha resistito l’INAIL con controricorso.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO

Che:

1.- con l’unico motivo il ricorso deduce omessa motivazione su un punto decisivo della controversia; nullità e/o inesistenza della ritualità della notifica della cartella esattoriale; violazione dell’art. 112 c.p.c. in correlazione con l’art. 615 c.p.c., comma 1; omessa prova di atti interruttivi della prescrizione, art. 2967 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 4)

2. Il motivo di ricorso è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., n. 1; ma anche perchè, in ordine alla questione di nullità e/o inesistenza della ritualità della notifica della cartella esattoriale, non dimostra specificamente, con la trascrizione e la indicazione dei relativi atti, che si tratti di eccezioni tempestivamente sollevate nei precedenti gradi di giudizio.

3.- Nel merito va rilevato che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte in base alla quale risulta che – quando il ricorrente ha ricevuto la notifica della precedente cartella e sostenga di esserne venuto a conoscenza solo attraverso un atto successivo come l’estratto di ruolo – la prescrizione non possa essere eccepita in via di azione per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. dal momento che, in difetto di un’azione esecutiva in atto, non è ammessa l’azione di accertamento dell’estinzione per prescrizione del credito portato nella cartella. Ciò in quanto, con riferimento alla prescrizione del credito maturata precedentemente alla notifica della cartella, una diversa tesi implicherebbe rimettere in termini il ricorrente che non aveva opposto la cartella a suo tempo. Mentre, in relazione alla prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella, deve appunto ritenersi che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell’ente creditore, il debitore difetti di interesse ad agire non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l’eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio.

4.- Solo nell’ipotesi in cui la cartella esattoriale non sia stata mai notificata e la prescrizione non, questa può essere sempre fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita; ciò in quanto, come affermato dalle Sezioni Unite n. 19704/2015 (cui adde Cass. n. 27799 del 31/10/2018), il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione. Ed a ciò non osta il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, ultima parte, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacchè l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.

5.- Tale corretta ricostruzione sistematica, fondata sulla giurisprudenza delle Sez. Unite prima richiamata (sentenza n. 19704/2015), è stata pure affermata dalla giurisprudenza della terza sezione di questa Corte (con sentenze n. 22946/2016 e n. 20618/2016) e più di recente ribadita dall’ordinanza n. 5446/2019 di questa sezione sesta alla quale hanno fatto seguito numerose altre pronunce tutte conformi.

6.- Con la sentenza n. 29294/2019, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa sezione, la IV sezione della Corte ha ribadito i medesimi principi solo aggiungendo il principio secondo cui l’interesse ad agire postula un giudizio di merito (in quanto deve essere valutato alla stregua della prospettazione operata dalla parte e la sua è sussistenza non può essere negata sul presupposto che quanto sostenuto dall’attore non corrisponde al vero) ed ha riconosciuto che l’interesse ad agire possa derivare dal fatto che l’INPS abbia contestato in giudizio l’avvenuta prescrizione del credito.

7.- – In forza delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile.

8.- Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.

9.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in Euro 600,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2020

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